Alla straordinarietà del Covid si deve rispondere con provvedimenti forti. Anche nella scuola. Lo ricorda il sindacato Anief che ha chiesto, attraverso una serie di emendamenti al decreto Sostegni-bis, una serie di modifiche per evitare che a settembre il sistema scolastico si ritrovi a convivere con l’ennesimo record di supplenze e di cattedre scoperte. A proposito del reperimento del personale utile a garantire l’offerta formativa, il sindacato chiede di ripristinare la call veloce, il doppio canale in modo permanente, prevedere l’assunzione automatica dopo 36 mesi di servizio, la conferma nei ruoli di chi è stato assunto con riserva, modifiche alle prove disciplinari dell’anno di prova, aggiornamento annuale delle GaE, come già avvenuto in due occasioni.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la Camera ha l’occasione giusta per approvare delle modifiche indispensabili e da attuare in vista del nuovo anno scolastico. In caso contrario, se lo scorso anno andarono perse oltre 60mila cattedre destinate alle immissioni in ruolo, stavolta, il prossimo settembre, ci ritroveremo a stabilire il tristissimo record di 100mila cattedre non assegnate. Approvando le nostre proposte di modifica del decreto Sostegni-bis, andando così ad agire sulle modalità di scelta e di accesso alle candidature, tutto questo si potrebbe evitare. Ma bisogna farlo ora, scrollandosi da dosso le solite titubanze”.
Sono diverse lo modifiche che il sindacato Anief chiede di apportare al decreto Sostegni-bis: reintrodurre la call veloce per assumere i docenti e anche gli idonei del concorso per DSGA; attuare il doppio canale di reclutamento come una procedura a regime e non transitoria, da associare solo alla pandemia in atto; stabilizzare docenti con 36 mesi di servizio svolto, come chiede l’Unione europea, a prescindere dagli esiti dalla eventuale partecipazione ai concorsi; assumere in modo definitivo tutti coloro che sono stati assunti con clausola rescissoria e dopo avere superato positivamente l’anno di prova; tranne eventuali deroghe, la prova disciplinare per l’accesso al percorso annuale di formazione deve essere di una durata massima di trenta minuti; dare la possibilità di ripetere la prova disciplinare dell’anno di prova senza prevedere l’immediata “decadenza della procedura”; attuare il doppio canale di reclutamento attraverso l’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento, dove potere dare accesso a tutto il personale docente ed educativo in possesso dell’abilitazione, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.
GLI EMENDAMENTI ANIEF SUL RECLUTAMENTO PRECARI
4.
All’articolo 58, al comma 2, sopprimere la lettera b).
Motivazione: appare irragionevole sospendere per un solo anno la disposizione volta a decorrere dall’a.s. 2020/2021 a l’utilizzo della cosiddetta call veloce in altra regione nonché alla sua estensione anche per gli idonei del concorso a DSGA.
14.
All’articolo 59, al comma 2, sostituire le parole “Per il medesimo anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall’anno scolastico”.
Motivazione: con la modifica s’intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014, con l’utilizzo anche per gli anni successivi del 100% dei posti riservati agli idonei delle graduatorie regionali di merito ad esaurimento.
15.
All’articolo 59, al comma 3, aggiungere il seguente periodo:
“Alla suddetta graduatoria è aggiunto un elenco aggiuntivo di tutti i partecipanti che hanno sostenuto le prove ma non hanno conseguito il punteggio minimo, ai fini dell’assunzione ai ruoli prima delle procedure di cui al comma successivo, e previa superamento del percorso annuale di formazione iniziale e di prova di cui al comma 7”.
Motivazione: in considerazione delle assunzioni previste dal comma successivo per chi ha maturato un servizio di almeno 36 mesi si rende necessaria l’allargamento del reclutamento a tutti i partecipanti dell’attuale procedura straordinaria con le regole adottate per gli altri.
16.
All’articolo 59, al comma 3, inserire il seguente comma:
“4. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell’Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma."
Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità, in ragione della semplificazione delle nuove procedure concorsuali e della gestione della fase transitoria per la lotta alla supplentite nell’amministrazione scolastica, al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l’anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l’annullamento di provvedimenti notificati.
28.
All’articolo 59, sostituire al comma 7, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: “che consiste in una prova orale, di una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)”.
Motivazione: la norma chiarisce la portata della prova disciplinare e la determina così come già previsto dal legislatore in coerenza all’articolo 17, comma 2 lettera b del dlgs 59/2017 e dell’articolo 4, comma 1-quater lettera b della legge 96/2018.
- All’articolo 59, al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: “formazione e prova”, aggiungere le seguenti: “o della prova disciplinare”. Conseguentemente, sopprimere l’ultimo periodo.”
Motivazione: la norma chiarisce la possibilità di poter ripetere la prova disciplinare in caso di superamento dell’anno di prova.
52.
Articolo 58, comma 2, dopo la lettera g) si inserisce
A partire dall’anno scolastico 2021/2022 è disposto l’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l’inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell’abilitazione attraverso l’inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.
Motivazione: per sopperire alla sospensione di tutte le procedure concorsuali e all’abuso di contratti a tempo determinato è richiesta una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l’utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento.
PER APPROFONDIMENTI:
Emergenza precariato, in 250 mila il prossimo anno scolastico