Il provvedimento, che attraverso un emendamento alla manovra di fine anno può contare su 9 milioni in 3 anni, è rilevante anche perché è esteso ai precari, ma vale soltanto per il personale insegnante in servizio nelle piccole isole: per i lavoratori della scuola è una piccola rivoluzione che il presidente Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha chiesto dalla scorsa primavera e annunciato in centinaia di assemblee: “Ora bisogna allargarla a tutti i lavoratori fuori sede”, ha detto il leader del giovane sindacato ribandendo che si tratta di un diritto e non di una concessione.
Per il giovane sindacato si è avviato un percorso, di cui si è fatto promotore. “L’introduzione dell’indennità di sede - ricorda il leader dell’Anief - era stata da noi rivendicata in ognuna delle duemila assemblee sindacali svolte nel 2021: abbiamo chiesto, in particolare, una specifica indennità per il personale scolastico di sede per le zone isolate (comunità isolane e montane), zone a rischio o alto flusso migratorio, per i lavoratori fuori sede. Adesso, nella manovra passa soltanto quella per i lavoratori delle piccole isole ma è un primo passo, perché nei prossimi provvedimenti possa allargarsi la platea dei beneficiari che saranno ristorati per il lavoro svolto in luoghi più difficoltosi”. Pacifico sostiene che “nella scuola i tempi sono maturi anche per un’indennità di rischio biologico per lavorare in presenza al tempo del Covid, come pure quella di incarico per risarcire i precari dell'abuso dei contratti a termine siglati dopo un triennio di supplenze”.
L’EMENDAMENTO APPROVATO
Art 111bis
(Misure per le scuole situate nelle piccole isole)
- Al fine di garantire la continuità nelle istituzioni scolastiche statalisituate nelle piccole isole, è istituita
un’apposita sezione nell’ambito del fondoper il miglioramento dell’offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui dall’anno 2022. Con decreto del Ministero dell’istruzione da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell’emanazione del decreto, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente vengono altresì definiti i criteri per l’attribuzione della indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.
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