Si è aperto un varco interessante sul fronte dei pensionamenti anticipati tra il personale scolastico: dopo i maestri della scuola dell’infanzia, dal 2022 anche i docenti dalla scuola primaria e dell’infanzia, assieme ai collaboratori scolastici dello stesso ciclo, saranno considerati tra i lavoratori che svolgono mansioni usuranti e quindi inglobati nella lista delle professioni che danno accesso all’anticipo pensionistico Ape Sociale: lo prevedono la Legge di bilancio, in via di approvazione alla Camera, e la nuova normativa sulle condizioni di accesso al pensionamento. Questo significa che tutti i maestri della scuola d’infanzia e primaria, ma anche gli ausiliari in servizio nel medesimo ciclo di studi, con almeno 63 anni di età e 30-36 anni di contributi, a seconda dei casi, potranno lasciare il lavoro senza particolari riduzioni all’assegno di quiescenza. Come preannuncia Orizzonte Scuola, “a loro (come a tutti gli altri lavoratori usuranti) verrà corrisposto un assegno ponte sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione piena (67 anni)”.
LA POSIZIONE DEL SINDACATO
Anief ritiene positivo l’allargamento delle categorie che accedono all’Ape Sociale: la stessa sigla sindacale autonoma ha più volte rivendicato una soluzione di questo genere. Tuttavia, serviva uno sforzo ulteriore da parte di Governo e Parlamento: il giovane sindacato, infatti, ha chiesto nella Legge di Bilancio del 2002 l’equiparazione del trattamento pensionistico del personale delle forze armate a quello scolastico, proprio in virtù dell’elevato stress che comporta l’interazione con gli alunni, con le famiglie e in generale il condurre in modo permanente l’attività lavorativa in un ambiente formativo. Una condizione che dopo i 60 anni fa pagare il “conto” sfociando spesso nel burnout e in patologie purtroppo importanti e anche tumorali. Sempre per lo stesso motivo, il giovane sindacato ha prodotto anche una domanda di modifica alla stessa manovra di bilancio, chiedendo l’estensione del carattere di lavoro gravoso a tutti gli ordini di scuola, considerando anche che “dai più recenti dati OCSE si evince che i nostri docenti sono i più anziani non solo tra i Paesi sviluppati rispetto all’Europa ma anche a tutto il mondo: ben il 58% dei docenti italiani, tra elementari e superiori, ha più di 50 anni, contro una media OCSE del 34%”. Era necessario, dunque, svecchiare la categoria prevedendo pure il riscatto gratuito della laurea, come pure proposto di recente anche dal presidente Inps.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
“Quello che non si comprende – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è con quale criterio si decide che un docente che insegna ad alunni fino ad 11 anni svolge un lavoro usurante, mentre per un collega della secondaria che svolge il medesimo lavoro con gli stessi alunni ma con uno o più anni di più l’usura psico-fisica non è più contemplata. La realtà è che l’insegnamento, soprattutto se attuato in classi pollaio e condizioni generali complicate, favorise patologie mentali, fisiche e comportamentali. Come è incomprensibile come si possa pensare che il lavoro del collaboratore scolastico in servizio nella scuola dell’infanzia e primaria possa essere meritevole di anticipo pensionistico, mentre la medesima mansione svolta nella scuola media e superiore non debba avere questo trattamento. In attesa di leggere le motivazioni, sperando che almeno tra il personale Ata si possa prevedere un allargamento interpretativo della norma, non possiamo non esprimere il nostro forte disappunto per l’approvazione dell’ennesima norma illogica e discriminante”.
LA TABELLA DEI NUOVI LAVORI USURANTI
(fonte Orizzonte Scuola):
EMENDAMENTI ANIEF ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 IN AMBITO PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE:
ART. 23.
(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)
Quota 96 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità
Al comma 1 lettera a) dopo le parole “anno 2022” si inseriscono le seguenti: “per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità i requisiti sono determinati in 61 anni di anzianità e 35 anni di contributi”.
Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.
Quota 98 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità
Al comma 1 lettera a) dopo le parole “anno 2022” si inseriscono le seguenti: “,per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità i requisiti sono determinati in 62 anni di anzianità e 36 anni di contributi”.
Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.
Quota 100 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità
Al comma 1 lettera a) dopo le parole “anno 2022” si inseriscono le seguenti: “ad accezione del personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità”.
Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.
Normativa precedente al calcolo contributivo per il personale di Istruzione e Ricerca
Si aggiunge il comma:
Per il personale del comparto istruzione e ricerca, sanità nonché delle relative aree dirigenziali è rispristinata a partire dall’anno 2022, la validità delle disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
Motivazione: la norma riguarda i dipendenti e dirigenti pubblici obbligati a svolgere la loro prestazione lavorativa in presenza al tempo dell’epidemia. Il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un’apposita finestra che permetta l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”.
Equiparazione del personale scolastico alle forze armate per trattamento pensionistico Si aggiunge il comma:
Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1° settembre 2022, si applicano per l’accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157.
Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale delle forze armate.
Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR Si aggiunge il comma:
Al fine di garantire la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato è prevista la cessazione della trattenuta del 2,50 % sull’80% della retribuzione lorda, ovvero del 2% sulla retribuzione complessiva annuale, per il finanziamento del Trattamento di fine rapporto, nel rispetto dell’articolo a 2120 de cc recante la disciplina del trattamento di fine rapporto. Per la restituzione di quanto già versato dai dipendenti pubblici si attinge dal fondo istituito dal comma 199 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.
Motivazione: Per la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato la trattenuta deve essere effettuata secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento” invece il personale della PA continua a subire, dal 1 gennaio 2011, illegittime decurtazioni del proprio trattamento retributivo ai fini del finanziamento del TFR che deve essere a totale carico del datore di lavoro – amministrazione, come per i lavoratori privati dove la “rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo”.
ART. 25.
(Modifica della normativa sull’APE sociale)
Estensione carattere gravoso a tutti gli ordini di scuola
Si aggiunge il comma 1-bis:
Al punto H dell’allegato c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria”.
Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, inoltre dai più recenti dati OCSE si evince che i nostri docenti sono i più anziani non solo tra i Paesi sviluppati rispetto all’Europa ma anche a tutto il mondo: ben il 58% dei docenti italiani, tra elementari e superiori, ha più di 50 anni, contro una
media OCSE del 34%. ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di assegno di anticipo pensionistico prevista soltanto per il personale dell’infanzia.
PER APPROFONDIMENTI:
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