Assunzioni dei precari sul 100% dei posti vacanti e disponibili, estensione dei contratti Covid sino alle fine dell’anno scolastico, avvio del reclutamento straordinario riservato agli insegnanti di Religione cattolica per i quali non si bandiscono concorsi dal 2003: sono alcuni degli emendamenti prodotti in questi giorni dalle forze politiche, sulla scia di quelli presentati da Anief 15 giorni fa, con l’intento di modificare il Decreto Legge n. 228/2021 sulle “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il cosiddetto Milleproroghe già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso.
Le richieste formulate dal giovane sindacato, raccolte da alcuni parlamentari, intendono dare una risposta ai problemi che da tempo si trascinano nella scuola, ma anche trovare delle soluzioni alla pandemia in corso che continua a pregiudicare il normale andamento della didattica: le modifiche vanno dalla proroga delle elezioni RSU, previste ad inizio aprile al prolungamento dei tempi relativi alle tutele dei lavoratori fragili, ma riguardano anche le assunzioni da Gps, con estensione delle immissioni in ruolo 2022 alla II fascia delle stesse Graduatorie provinciali per le supplenze. Sempre all’interno della legge che proroga diverse disposizioni e termini, Anief chiede, infine, il mantenimento della mobilità straordinaria del personale, con la specifica del “rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale”.
EMENDAMENTI UGUALI A QUELLI PROPOSTI DA ANIEF
- 1.71 Bucalo Carmela, Frassinetti Paola, Prisco Emanuele, Trancassini Paolo, Montaruli Augusta, Lucaselli Ylenja, Rampelli Fabio
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 31-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2022». [EM. ANIEF 1] - 4.86. Bucalo, Frassinetti, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 8-bis. Sono prorogate fino al termine dell'emergenza sanitaria le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. [EM. ANIEF 2] - 5.28. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'art. 1, comma 326, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo le parole: "può essere prorogato" sono sostituite con le seguenti "è prorogato"; conseguentemente al secondo periodo le parole: "400 milioni" sono sostituite con: "800 milioni". [NOSTRO EM. 3] - 5.021. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Articolo 5-bis. 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50%";
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
<<2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'a. s. 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449." ;
c) al comma 3, dopo la parola "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100% dei posti vacanti e disponibili". [EM. ANIEF 7]
EMENDAMENTI SIMILI A QUELLI PROPOSTI DA ANIEF
- 1.163. Sarro, Calabria, Milanato.
19.4
Dopo il comma 28 aggiungere il seguente: 28-bis. All'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sono apportate le seguenti modifiche :
a) al comma 1, le parole "alla data del 31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "alla data del 31 dicembre immediatamente successivo alle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale";
b) al comma le parole "entro il 15 aprile 2022." sono sostituite con le parole: "nella prima data utile, individuata con gli appositi accordi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successiva alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo." [EM. ANIEF 1] - 19.04. De Lorenzo
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: Art. 19-bis (Proroga delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale) 1. All'articolo 31-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "15 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 2023".." [EM. ANIEF 1] - 5.21. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.
Dopo comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il termine di cui al comma 4, primo periodo, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato, per i soli posti di sostegno, all'anno scolastico 2022/2023; sono parimenti prorogate le relative procedure. Sono fatte salve le immissioni in ruolo da disporre ai sensi della legislazione vigente. E' altresì integrata la graduatoria dei vincitori del concorso di cui al medesimo articolo 59, comma 14, con i soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3-ter. Al fine di rendere effettiva la proroga di cui al comma 3-bis, fino al termine delle lezioni di tutti i contratti del personale scolastico sottoscritti in ragione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , all'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti "550 milioni".
3-quater. Al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, terzo periodo, le parole <<31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti << 31 marzo 2022>>;
3-quinques. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole <<al 31 agosto 2022>> sono sostituite dalle seguenti <<, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2023>>. [EM ANIEF 3. NELLA PARTE IN GRASSETTO] - 5.22. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, predisposte in applicazione dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, mantengono efficacia anche nell'anno scolastico 2022/2023. Per il medesimo anno scolastico 2022/2023 rimangono altresì disciplinate dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 le modalità di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo e le modalità di predisposizione di ulteriori elenchi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 10 della medesima Ordinanza ministeriale.
3-ter. In occasione della costituzione degli ulteriori elenchi di cui al comma precedente, i soggetti che acquisiscono il titolo utile all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di cui al comma 3-bis entro il 1° luglio 2022 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali di seconda fascia.
3-quater. I soggetti di cui al comma 3-ter sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla predetta ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 3-ter, secondo modalità specificate nel decreto di cui all'articolo 10, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60.
3-quinques. Con decreto del ministro dell'Istruzione sono definite le modalità di costituzione degli elenchi di cui ai commi 3.bis e 3-ter nonché i criteri e le modalità di convocazione e attribuzione in via telematica delle supplenze al personale docente ed educativo.
3-sexies. In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi di prima e seconda fascia di cui ai commi 3-bis e 3-ter, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto indica sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella medesima graduatoria provinciale, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto rispettivamente di seconda e terza fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle graduatorie provinciali e che, in ragione del conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte. [EM ANIEF 4. SOLO NELLA PARTE IN GRASSETTO, COME PURE EM. 5.13 e 5.14]
EMENDAMENTI RITENUTI INTERESSANTI
- 5.023. Aprea, Saccani Jotti, Sarro, Pella.
PROROGA AGGIORNAMENTO GPS E GAE
(Proroga del termine di validità delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie ad esaurimento)
1. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 4, al termine del primo periodo, dopo le parole "graduazione degli aspiranti", sono inseriti i seguenti periodi: "L'ordinanza adottata ai sensi del precedente periodo e le graduatorie costituite in attuazione conservano efficacia anche per l'anno scolastico 2022/2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione si procede, per l'anno scolastico 2022/2023, alla costituzione degli elenchi aggiuntivi per i soggetti che acquisiscono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il termine indicato nel decreto medesimo."
2. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2019/2020-2021/2022, è prorogato all'anno scolastico 2022/2023 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. - PROROGA ASSUNZIONI SOSTEGNO DA PRIMA FASCIA GPS
5.01. Tasso.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Articolo 5-bis. (Proroga reclutamento dei docenti specializzati dalle Graduatorie provinciali supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)
1. Al fine di arginare l'"Emergenza Sostegno" e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia da Covid-19, la procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, viene prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado previsti per l'anno scolastico 2022-2023, limitatamente ai soggetti presenti nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze di prima fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. - CONFERMA RUOLI
5.020 Bucalo Carmela, Frassinetti Paola, Mollicone Federico, Albano Lucia, Prisco Emanuele, Trancassini Paolo, Montaruli Augusta, Lucaselli Ylenja, Rampelli Fabio
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Conferma Ruoli)
1. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
L’ELENCO COMPLETO DEGLI EMENDAMENTI ANIEF
ART. 1
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Si inserisce il comma
Sono prorogati al 15 maggio 2022 i termini per le elezioni relative al rinnovo degli organismi di rappresentanza fissati dall’articolo 15 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale.
Motivazione: in ragione della proroga dello stato di emergenza e dell’aumento dei contagi si ritiene opportuno il rinvio di un mese delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale.
ART. 4
(Proroga di termini in materia di salute)
Si aggiunge in fine il comma
Sono prorogate fino al termine dell’emergenza sanitaria le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 26 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Motivazione: ad oggi e non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili (ossia i lavoratori dipendenti con disabilità grave o in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita) possono svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Dal 1° gennaio 2022 è invece scaduta la tutela dell'equiparazione al ricovero ospedaliero per chi non può lavorare in modalità agile. La modifica intende prorogare le disposizioni che erano già previste dal Decreto Cura Italia del 2020 (possibilità di svolgere la mansione in modalità agile ed equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero per chi è impossibilitato) fino al termine dell’emergenza sanitaria.
ART. 5
(Proroga di termini in materia di istruzione)
Si aggiunge in fine il comma
Al primo periodo del comma 326 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole “può essere prorogato” sono sostituite con “è prorogato”, conseguentemente al secondo periodo le parole “400 milioni” sono sostituite con “800 milioni”.
Motivazione: è essenziale garantire fino al termine dell’a.s. 2021/2022 la proroga di tutti i posti docenti e ATA legati all’emergenza sanitaria in corso. La modifica fa seguito alle numerose segnalazioni ricevute dai Dirigenti Scolastici e consentirebbe di raggiungere 40 mila unità di personale docente e 15.600 di personale ATA, comunque, inferiori peraltro agli 80 mila autorizzati l'anno precedente quando i numeri del contagio erano più piccoli e di valutare l'opzione in caso di numeri incontrollati di contagio di ritornare alla didattica al 50/70%.
Si aggiunge in fine il comma
Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2022/23 le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento operata l’anno scorso. La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.
Si aggiunge in fine il comma
Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
- All’articolo 59, al comma 4, sostituire le parole “In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall’anno scolastico”, e l’ultimo periodo, con il seguente:
“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, a decorrere dall’anno scolastico 2022/23, anche a coloro che sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.”
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento operata l’anno scorso con alcune limitazioni dalla prima fascia delle GPS. La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine ripristinando la piena funzionalità dello storico doppio canale di reclutamento così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. La proposta estende il reclutamento anche alla seconda fascia delle GPS e permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella PA, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
Si aggiunge in fine il comma
All’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l’a. s. 2022/2023 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto a tutto il personale docente di ruolo assunto al 15 settembre 2021, in deroga ai vincoli di permanenza vigenti.
Motivazione: la disposizione proroga i termini per consentire l’armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.
Si aggiunge in fine il comma
All’articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019, n. 159, apporre le seguenti modificazioni:
- Al comma 1 dopo le parole «per la copertura» aggiungere «del 50%».
- Sostituire il comma 2, con il seguente: «Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e di 36 mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall’a. s. 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”
- Al comma 3, aggiungere dopo la parola “concorso” le seguenti “e della procedura straordinaria” e dopo le parole “in ruolo”, aggiungere le seguenti parole: “sul 100% dei posti vacanti e disponibili”.
Motivazione: è necessario l’avvio di una procedura per soli titoli per il reclutamento del personale docente di religione cattolica in considerazione dell’esagerato numero di precari che da anni aspettano l’avvio di un concorso. Si fa notare che le immissioni in ruolo del personale docente insegnante religione cattolica non comporterebbero oneri aggiuntivi, in quanto, secondo quanto disposto dal CCNL 2006-09, art. 18, c.1, e art. 19, c., i docenti con quattro anni di servizio e cattedra completa (o superiore a 12 ore nella primaria) sono equiparati ai docenti con contratto a tempo indeterminato e stipendiati con N05.
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