È stato assegnato al Senato l'esame del Decreto Legge n.198 del 29 dicembre 2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe. Anief ha presentato 16 proposte di emendamento, tutte segnalate dall’Ufficio legislativo: tra le richieste, anche l’assegnazione delle risorse a EPR.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha affermato che “sono misure che hanno il fine di migliorare il decreto, che a nostro parere ha bisogno di essere modificato: gli ordini del giorno approvati a fine dicembre al Senato non possono essere disattesi”.
Nel particolare, per quanto riguarda la ricerca, la proposta emendativa 13 richiede la “Proroga assegnazione risorse a EPR”. Come sottolinea Anief, si intende prorogare le misure già previste per gli enti di ricerca vigilati dal MUR a quelli non vigilati e autorizzare la spesa di risorse già assegnate, dare seguito all’accordo sottoscritto il 10 novembre 2022 dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, al punto 8 di detto accordo si specifica che “Al fine di determinare le migliori condizioni affinché si possa arrivare alla chiusura del CCNL Istruzione e Ricerca, sentito il Ministro per la Pubblica Amministrazione, si ritiene altresì necessario porre rimedio al problema del finanziamento della valorizzazione professionale di tutto il personale degli EPR, attualmente limitato al solo personale degli enti vigilati dal MUR, attraverso un intervento successivo”. Inoltre la modifica all’art. 12 bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è finalizzata a consentire la stabilizzazione del personale amministrativo di supporto alle attività di ricerca e tecnologiche.
Per il sindacato è altresì necessario garantire l’adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca.
L’ELENCO E IL TESTO COMPLETO DELLE PROPOSTE
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198.
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
1.Proroga mobilità straordinaria in deroga ai vincoli
2 Proroga validità delle graduatorie del concorso straordinario bis integrate
3.Proroga assegnazione organico PNRR
4 Proroga organico aggiuntivo
5.Proroga contratti personale docente e DS assunto con riserva
6.Proroga concorso infanzia primaria
7.Proroga corso concorso DS
8.Proroga validità graduatorie di merito
9.Proroga termini acquisizione 24 CFU
10.Proroga termini AFAM
11.Proroga assunzioni da GPS su posti comuni
12. Proroga ammissione ATA facenti funzione a concorso DSGA
13.Proroga assegnazione risorse a EPR
14.Proroga aliquote mobilità DS
15.Proroga assunzione ricercatori universitari
16.Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
PROPOSTA ANIEF
13.
All’articolo 6 si aggiunge il comma:
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
2. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 1, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.
4. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
a) All'art. 12 comma 4-Ter, le parole "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole " al 31 dicembre 2022".
b) All'art. 12 comma 4-Quater, le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2024".
c) All'art. 12 comma 4-Quinquies, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2022".
d) All'art.12-bis comma 1, le parole "abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento" sono sostituite dalle parole "siano finalizzati allo svolgimento".
5. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.
6. All’art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo le parole “predetto termine” al comma 4 quinquies, è inserito il seguente comma 5:
“Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio”.
7. All'art. 71 comma 1-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, dopo le parole "vigili del fuoco" sono aggiunte le parole "e del personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45".
Motivazione:
con il presente articolo si intende prorogare le misure già previste per gli enti di ricerca vigilati dal MUR a quelli non vigilati e autorizzare la spesa di risorse già assegnate, dare seguito all’accordo sottoscritto il 10 novembre 2022 dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, al punto 8 di detto accordo si specifica che “Al fine di determinare le migliori condizioni affinché si possa arrivare alla chiusura del CCNL Istruzione e Ricerca, sentito il Ministro per la Pubblica Amministrazione, si ritiene altresì necessario porre rimedio al problema del finanziamento della valorizzazione professionale di tutto il personale degli EPR, attualmente limitato al solo personale degli enti vigilati dal MUR, attraverso un intervento successivo. In considerazione della specificità delle attività di ricerca, in ambiti rilevanti per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, appare necessario predisporre finanziamenti per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca non vigilate dal MUR, esclusi dagli interventi e finanziamenti definiti nella Legge di Bilancio 2022. L’articolo intende estendere anche agli Enti e Istituzioni di Ricerca quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Inoltre la modifica all’art. 12 bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è finalizzata a consentire la stabilizzazione del personale amministrativo di supporto alle attività di ricerca e tecnologiche. In considerazione delle misure finanziarie a sostegno della ricerca pubblica e in previsione quindi di nuove assunzioni di personale previste dalla legge, è necessario garantire l’adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca. Nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, la norma consente di adeguare i fondi per il salario accessorio finalizzato alla realizzazione e sviluppo delle attività istituzionali di ricerca. In considerazione della specifica struttura della retribuzione degli Enti e Istituzioni di Ricerca, in caso di assenza per malattia l’applicazione dell’art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 determina una decurtazione del trattamento accessorio in misura significativamente superiore a quanto in media registrato nel resto della Pubblica Amministrazione, con effetti distorsivi e penalizzanti in particolare per i livelli e le qualifiche inferiori, per le quali la decurtazione nei primi 10 giorni di malattia può essere superiore ai 300 euro.
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