Discriminatoria e fortemente penalizzante la nota Miur n. 5837 del 31 luglio 2012 che nega il servizio a chi si è inserito nelle graduatorie permanenti di altra provincia rispetto a quella di inserimento nel Salva-precari. Preadesioni entro il 10 agosto 2012 a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Ancora una volta il Ministero “interpreta” e “chiarisce” in maniera recidiva su questioni già discusse e ampiamente decise nei tribunali di tutta Italia. È ormai assodato, infatti, che il personale della scuola che si sposta di provincia ha diritto a portare con sé tutto il proprio punteggio, sulla base del quale si inserirà nella graduatoria di pertinenza. Per i docenti la mancata applicazione di questo principio, riconosciuto in tutti i tribunali e dalla Corte costituzionale, ha portato alla nota vicenda delle “code della vergogna”. Adesso il Miur sembra volerci riprovare con il personale Ata, al quale viene negato il punteggio eventualmente maturato in virtù dell’inserimento negli elenchi del Salva-precari se ha richiesto il trasferimento in altra graduatoria provinciale.

Il Direttore Generale per il personale scolastico, dott. Luciano Chiappetta, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata dall’Anief all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ha inteso chiarire con la nota di fine luglio quanto da lui stesso affermato in una precedente nota (n. 1293 del 22 febbraio 2012) dichiarando - a proposito dei punti 4 e 5 di quest’ultima - che “la dizione “a carattere provinciale”, non sembra presentare particolare difficoltà interpretative”, ovvero che “i periodi riconosciuti in virtù delle norme suddette [ i DD.MM. n. 82, n. 100, n. 68, n. 80 e n. 92] ai candidati beneficiari delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. 10/11/2011, n. 104, competono unicamente a coloro che producono domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie permanenti della stessa provincia di inserimento negli elenchi prioritari”.

Ci chiediamo sulla base di quali fonti normative il dott. Chiappetta possa basare tale auto-interpretazione del suo stesso pensiero: il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, all’art. 1 comma 6, afferma, infatti, che “Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, da utilizzare in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009”; inoltre, al successivo art. 3 comma 1, lo stesso D.M. dispone che “Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profiloprofessionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti - e in subordine in quelle ad esaurimento – citate all’art.1” (grassetto nostro).

Se, come crediamo, sia il personale Ata che i dirigenti del Miur parlano la stessa lingua, la lettura diretta del decreto chiarisce al di là di ogni ragionevole dubbio che il “carattere provinciale” di cui si parla sia riferito esclusivamente alla modalità di compilazione e gestione delle graduatorie prioritarie salva-precari, e non alla gestione del punteggio derivante. Non a caso, infatti, l’art. 1 afferma in modo inequivocabile che il punteggio derivante dal Salva-precari possa essere utilizzato dal personale Ata in occasione dell’aggiornamento o dell’inserimento nelle graduatorie permanenti. Considerato che il godimento dei benefici del Salva-precari, sempre ai sensi del citato comma 6 art. 1 D.M. 82/2009, è riservato a coloro che sono già inseriti nelle graduatorie permanenti del personale Ata, è chiaro che il riferimento alla spendibilità del punteggio derivante possa essere collegato esclusivamente proprio alla possibilità di inserimento nelle graduatorie di altra provincia.

Giova appena sottolineare come le considerazioni fin qui esposte valgano anche per gli altri DD.MM. che hanno disciplinato il Salva-precari, che sul punto non hanno mai proposto modifiche.

Pertanto, ANIEF considera l’interpretazione fornita dalla Direzione Generale Miur per il personale scolastico del tutto errata in quanto non rispecchia in alcun modo la volontà espressa nei decreti ministeriali Salva-precari né tantomeno quella del legislatore (commi 2 e 4, art. 1 D.L. 25/09/2009 n. 134 coordinato con la legge di conversione 24/11/2009 n. 167).

Il personale Ata interessato dovrà preliminarmente produrre reclamo (anche avverso le graduatorie definitive, ove il punteggio in questione, prima riconosciuto nelle provvisorie, dovesse poi essere decurtato alla pubblicazione delle definitive) utilizzando il modello scaricabile dal link in calce al presente comunicato.

Per preaderire al ricorso, è sufficiente inviare entro il 10 agosto 2012 una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto “punteggio Salva-precari” e per testo dati anagrafici, contatti telefonici fissi e cellulari, indicazione della sede di attuale o ultimo servizio in scuola statale (denominazione scuola, comune e provincia).  Le istruzioni per attivare il ricorso saranno inviate, a mezzo e-mail, successivamente alla data di scadenza delle preadesioni.

Scarica il modello di reclamo

La nota Miur n. 5837 del 31 luglio 2012

La nota Miur n. 1293 del 22 febbraio 2012

Non vanno imputati al Fondo d’Istituto, ma direttamente all’erario.

La sostituzione del dirigente scolastico derivante da ferie consecutive superiori ai 15 giorni o l’attribuzione di una reggenza di una scuola dimensionata non possono essere qualificate come semplici attribuzioni di incarichi da parte dello stesso capo d’istituto. Questo genere di compiti vanno assimilati, piuttosto, a prioritarie motivazioni d’ufficio. E come tali trattate dal punto di vista della copertura economica.

Secondo l’Anief, quindi, la nuova normativa sulla materia introdotta attraverso la spending review non può influire sul contenzioso attivato presso il tribunale del lavoro per far riconoscere il diritto all’attribuzione dell’indennità di reggenza, prevista dal Contratto collettivo nazionale, e dell’attività sostitutiva del dirigente.

Ha fatto bene il legislatore – dichiara il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico – a chiarire che l’attribuzione degli incarichi specifici da parte del dirigente scolastico al vicario debba essere pagata con il Fis. Ma ciò non può compromettere l’ordinario funzionamento dell’amministrazione pubblica, dal momento in cui il vicario deve sostituire lo stesso ds per motivi legati a ferie, lunghe malattie o a incarichi impegnativi, come gli esami di Stato oppure la presa in carico della gestione di diversi punti di erogazione del sevizio scolastico”.

“Se il Miur pensa che una scuola possa essere governata senza la presenza del dirigente scolastico – conclude Pacifico – lo dica allora chiaramente. Ed in tal caso licenzi subito coloro che non ritiene indispensabili a condurre la scuola autonoma”.

Il D.L. 95/2012 sulla spending review aggiunge il danno alla beffa: non solo il personale docente permanentemente inidoneo, anche distaccato presso gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti territoriali provinciali, viene dirottato sui ruoli del personale Ata, ma non vede nemmeno riconosciuto il diritto alla priorità nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.

Senza alcun rispetto per i loro problemi di salute, spesso anche gravi, questi colleghi rischiano, quindi, di doversi confrontare con le difficoltà connesse alla mobilità territoriale. Solo come extrema ratio viene prevista la mobilità intercompartimentale.

Anche per gli ITP delle classi C555 e C999 è previsto il passaggio coatto ai ruoli del personale Ata della provincia di appartenenza.

Le norme contenute nei commi 13 e 14 dell’art. 14 D.L. 95/2012, pertanto, riescono nel difficile intento di danneggiare tutti: gli ITP perché costretti a diventare Ata; i docenti inidonei perché, oltre al cambio forzato di ruolo, rischiano anche di ritrovarsi costretti a cambiare provincia; il personale Ata in attesa del ruolo perché rischia di veder vanificate per anni le proprie aspettative di stabilizzazione, mortificate dall’occupazione di tutti i posti vacanti e disponibili dal personale transitato da altri ruoli. Per non parlare della qualità complessiva del sistema scuola, già con le ossa a pezzi, che potrà solo abbassarsi ulteriormente in virtù dell’utilizzo del personale in ruoli non di competenza.

Anief, pertanto, intende difendere i docenti interessati attivando tutte le procedure di tutela legale contro il passaggio coatto ai ruoli Ata e il rischio di mobilità territoriale o intercompartimentale. Per preaderire è sufficiente inviare una mail entro il 10 agosto 2012 a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicando in oggetto la categoria di appartenenza (docente inidoneo/ITP), e nel testo i propri dati anagrafici, i recapiti telefonici fissi e cellulari, la sede di attuale servizio (denominazione scuola, comune, provincia).

Questo il nuovo termine perentorio per le segreterie scolastiche: ad oggi molte sono inadempienti. Chiedi l’assistenza dell’Anief per ottenere la messa in mora e gli aumenti di stipendio maturati. Ricorri anche contro il blocco del contratto, per ottenere per intero la retribuzione degli anni pre-ruolo e gli scatti di anzianità maturati durante il precariato.

Dai primi di luglio 2010 tutte le istituzioni scolastiche sono obbligate ad emettere i decreti di ricostruzione di carriera del personale della scuola (docente ed ATA) entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda dell’interessato. Decade, quindi, il limite di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190.

Lo ricorda, infatti, la circolare esplicativa del 4 luglio 2010 (“Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”) emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla quale viene fissato espressamente che le segreterie scolastiche devono emettere il decreto di ricostruzione di carriera obbligatoriamente entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, pena pesanti sanzioni per il Dirigente Scolastico inadempiente, con l’obbligo di risarcire il danno ingiusto cagionato alle parti interessate, mentre per tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla predetta data, il termine di conclusione del procedimento amministrativo rimane quello originariamente previsto. Pertanto per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data del 04.07.10, che hanno termini superiori a 90 giorni, tale limite cessa di avere efficacia, e per i procedimenti interessati si applica il termine ordinario di 30 giorni.

Quindi tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010. Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto. 

Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge.

Anief mette a disposizione dei neo-immessi un modello di diffida da richiedere via e-mail a seguito del termine trascorso per la domanda di ricostruzione protocollata. Per l’occasione, oltre a essere in regola con l’iscrizione al sindacato, è necessario indicare i propri dati anagrafici, contatti telefonici fissi e cellulari, sede di attuale servizio (denominazione, comune e provincia) nella mail da inviare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

In risposta si riceveranno anche le istruzioni per ricorrere al giudice del lavoro e ottenere lo sblocco degli scatti di anzianità per il triennio 2010-2013, l’erogazione degli aumenti di stipendio per gli anni di precariato, il riconoscimento pieno ai fini giuridici ed economici degli anni di pre-ruolo.   

Si riporta di seguito uno stralcio della citata circolare:

“Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del 2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare, tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario di trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010.

> Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto. Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge”.

L'ultima speranza rimane il ricorso gratuito alla Corte dei conti riservato dall'Anief ai suoi iscritti. Scrivi a domanda.cortedeiconti@anief.net per ricevere il modello e ottenere giustizia.

Anche gli emendamenti proposti dall'Anief sul decreto legge spending review dopo il loro accantonamento sono stati respinti, stante il parere negativo del rappresentante del Governo. A questo punto, dato che dall'altro ramo del Parlamento difficilmente potranno avvenire modifiche, Anief ha deciso di avviare le procedure per permettere a chiunque abbia prodotto domanda di pensionamento ed eventualmente abbia anche ricorso al Tar Lazio di ricorrere gratuitamente alla Corte dei conti per ottenere una lettura costituzionalmente orientata della norma.

È assurdo, infatti, che le vecchie regole per andare a riposo siano state estese ai soli esodati della scuola (inidonei e itp) per l'a. s. 2012/13. Ancora una volta, purtroppo, si registra la mancanza di un po’ di buon senso oltre che l'ignoranza di norme specifiche che da sempre hanno regolato la vita dei lavoratori della scuola. Obiettivo del ricorso, il cui modello sarà fornito gratuitamente dall'Anief in settimana, è quello di impugnare il rigetto delle domande di pensionamento inoltrate già nei prossimi mesi in sede cautelare.