La Corte d’Appello dell’Aquila con la sentenza 142/2016 ha accolto l’appello di una docente precaria che chiedeva al Miur il compenso delle ferie maturate e non godute. Bocciato il blocco imposto dalla Legge di Stabilità 2013. Questa posizione è la stessa ravvisata a suo tempo dal Mef. E da tempo anche dall’Anief, che ha avviato ricorso al giudice del Lavoro a favore del personale precario che ha prestato servizio in scuola statale, dal 2012/13 ad oggi, con contratto a tempo determinato di supplenza breve, fino al termine delle lezioni (anche con eventuale proroga per scrutini e/o esami finali) o fino al termine delle attività didattiche (anche con eventuale proroga per gli Esami di Stato). Perché collocarli in ferie d’ufficio significa voler infierire contro i lavoratori più indifesi. Oltre che non rispettare le indicazioni UE ed contraddire i pareri espressi sullo stesso tema dalla Cassazione.
Marcello Pacifico (presidente Anief): il godimento delle ferie va inteso come momento di 'ricreazione', certamente da non fruire durante la sospensione del servizio. I Paesi che legiferano diversamente, se ne assumo le responsabilità. E devono spiegarne i motivi ai giudici. Motivi che sino ad oggi sono risultati tutt’altro che convincenti.