Sulla Carta del docente da dare ai precari c’è “una discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE affermata recentemente dalla stessa CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l’assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con ”condizione di impiego” per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni”. A scriverlo è il giudice del lavoro di Venezia nell’accordare i 1.000 euro richiesti da un’insegnante che ha presentato ricorso con Anief dopo aver svolto due annualità come supplente tra il 2021 e il 2023. Per il tribunale veneto – che ha fatto anche riferimento alla posizione favorevole ai precari del Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022, oltre che a quella recentissima pubblicata il 27 ottobre scorso dalla Corte di Cassazione - “si impone dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell’importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata a iniziative formative indicate dalla L. 107/15”.