La materia è disciplinata dall'articolo 12 del Dpr 9 maggio 1994 n. 487 che prevede che le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscano i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove. Sul punto la giurisprudenza è consolidata: anche la Suprema Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n.14896 del 21 giugno 2010 ha ribadito che "la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni da una sintesi delle proprie ipotesi valutative”.
Marcello Pacifico (presidente Anief): pure il decreto ministeriale che regola il concorso, pubblicato a fine febbraio, ha ribadito che i docenti devono fornire agli alunni, in maniera chiara e trasparente, su cosa saranno valutati. Ma il caos organizzativo potrebbe ancora non aver toccato il fondo: perché se il giudice d’appello dovesse dar ragione ai tanti docenti ricorrenti, laureati, Itp, con diploma magistrale linguistico e altre tipologie ancora, per il Tar Lazio sarà inevitabile mutare il precedente orientamento negativo e ordinare, di conseguenza al Miur, la partecipazione degli esclusi.