In presenza di un "lavoro identico o simile" non si può pensare di escludere gli insegnanti precari dalla Carta del docente: inoltre, “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.