La sentenza n. 4706/2016 ha accolto le ragioni di 43 alunni, di cui 5 diversamente abili, che erano stati smistati in sole due classi. Per questioni di sicurezza, trattandosi di un istituto collocato in un’area ad elevata possibilità sismica, il giudice ha disposto un numero inferiore anche ai 20 alunni previsti dalla legge vigente in materia. Secondo Anief, non occorreva arrivare al Tar: sarebbe bastato che il Ds avesse adottato il comma 84 della Legge 107/2015, secondo cui il capo d’istituto, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse disponibili, anche logistiche, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): a un Dirigente scolastico conviene avvalersi di questa facoltà, anziché farsi carico di responsabilità enormi, mantenendo gruppi-classi con troppi allievi. La presenza di più disabili, inoltre, in classi già numerose è fuori da qualsiasi logica: dobbiamo nuovamente constatare che le necessità di risparmio pubblico prevalgono sul diritto allo studio e pure sull’handicap per il quale, a livello nazionale, non è garantito neppure il rapporto minimo nazionale di un docente ogni due studenti.