“L’equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica e cioè mediante l’assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.)”. A scriverlo, in una sentenza del 24 gennaio scorso, è il giudice del Lavoro di Verona dando così ragione all’insegnante, difeso dai legali Anief, che reclamava i 1.500 euro di Carta del docente non assegnategli in virtù dei tre anni di supplenze annuali, con scadenza 30 giugno, svolti tra il 2018 e il 2023. Il Tribunale ha anche stabilito che all’insegnante vengano accreditati “gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Il diritto ad ottenere risposta entro i termini previsti dalla normativa (120gg dalla presentazione della domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione o specializzazione conseguito all'estero) viene nuovamente confermato dal TAR del Lazio su ricorso patrocinato dai legali Anief Simona Fabbrini, Salvatore Russo ed Ester Donatella Longo. Il sindacato Anief, che da sempre si batte per tutelare i diritti dei tanti docenti abilitati all'estero e che dopo anni non hanno ancora ottenuto alcuna risposta da parte del competente Ministero, ricorda che le procedure di adesione allo specifico ricorso avverso il silenzio-inadempimento da parte dell'Amministrazione competente nonostante sia stata trasmessa formale richiesta di riconoscimento del titolo e siano trascorsi i termini di legge per ottenere risposta, è sempre attivo sul nostro sito.
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