“L’equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica e cioè mediante l’assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.)”. A scriverlo, in una sentenza del 24 gennaio scorso, è il giudice del Lavoro di Verona dando così ragione all’insegnante, difeso dai legali Anief, che reclamava i 1.500 euro di Carta del docente non assegnategli in virtù dei tre anni di supplenze annuali, con scadenza 30 giugno, svolti tra il 2018 e il 2023. Il Tribunale ha anche stabilito che all’insegnante vengano accreditati “gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Alla base del parere favorevole del giudice vi è la posizione espressa, nell’ottobre 2023, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, la quale si è espressa “su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att.” fissando “il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”. Pertanto, il giudice ha specificato che “la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato”. Infine, il giudice del Lavoro di Verona ha scritto che “la Corte, seppur non pronunciatasi, ha però chiarito che la ratio del beneficio si basa sulla ragione di politica legislativa finalizzata al miglior perseguimento dell’interesse del servizio scolastico che consiste nel fornire un sostegno formativo nell’ambito di un’attività didattica di durata almeno “annuale””.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritiene che “se la Cassazione ha interpretato in un certo modo l’assegnazione della Carta del docente, da dare anche ai precari, sul solco del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, e della Corte di Giustizia europea, in risposta alla causa C-450/2021, dai Tribunali nazionali non possiamo aspettarci colpi di mano. Per questo, presentare il ricorso gratuito con Anief per recuperare fino a 3.000 euro, diventa una ghiotta occasione per far premiare la giustizia scolastica e ritrovarsi d’incanto ad aggiornarsi a spese del datore del lavoro e non più personali”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023;
2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 720,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 24 gennaio 2024
IL Giudice
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