Dopo la pubblicazione da parte dell’USR Lombardia di una nota che avvisa tutti i dirigenti degli Ambiti Territoriali lombardi che “coloro i quali risulteranno individuati ed assunti per diritto di graduatoria dalle GAE 2011/12, dovranno contestualmente rinunciare, all’atto dell’accettazione, ad ogni diritto derivante dalla graduatoria precedente” e considerato che tale richiesta nei confronti degli aventi diritto appare illegittima sotto ogni profilo, ANIEF mette a disposizione dei soci due modelli (uno di esposto alla Procura della Repubblica ed uno di impugnazione da inviare al Dirigente dell’Ambito Territoriale) al fine di preservare il proprio diritto a reclamare in giudizio la retrodatazione giuridica della nomina 2011/2012.
A tal fine si raccomanda agli interessati quanto segue:
La dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dall’inserimento a pettine nella graduatoria 2010/2011 dovrà essere consegnata al docente su un modello predisposto dall’AT stesso. Per nessuna ragione i docenti dovranno prestarsi a scrivere di proprio pugno (come sembrano orientati alcuni ambiti territoriali, ad esempio in Toscana) tale rinuncia. Prima di firmare la rinuncia il docente dovrà formalmente rifiutare di firmare tale dichiarazione evidenziandone la totale inutilità, visto che l’accettazione della proposta dalle GaE 2011/12 comporta di per sé l’impossibilità di poter assumere anche l’incarico dalle GaE 2010-11. Solo nel caso in cui il dirigente incaricato delle operazioni (di cui il docente dovrà accuratamente annotare il nominativo e la qualifica) minacci il docente di non procedere con la formalizzazione della nomina dalle graduatorie 2011/2012 in assenza di tale sua firma in calce alla dichiarazione di rinuncia per il 2010/2011, l’interessato procederà alla firma della dichiarazione.
A questo punto si dovrà valutare attentamente il contenuto della dichiarazione che si andrà a firmare.
Se tale dichiarazione dovesse contenere una formula che impegna il docente a rinunciare ad ogni pretesa (o diritto) eventualmente derivante dal suo inserimento nelle GaE 2010-2011 (o altra formula ampia simile), allora l’interessato dovrà provvedere – dopo la firma di tale dichiarazione - alla consegna sia del modello di impugnazione per il dirigente dell’A.T. che del modello di esposto presso la Procura della Repubblica del tribunale di quella provincia. (N.B.: l’esposto va consegnato personalmente (e quindi non inviato per raccomandata) all’ufficio querele presso la procura, avendo cura di portare con sé il proprio documento di identità).
Altrimenti, qualora la formula utilizzata nella dichiarazione dovesse essere ristretta ad una formula di rinuncia all’individuazione (o al ruolo) spettante sulla base delle graduatorie 2010-2011, allora sarà sufficiente consegnare – sempre dopo la firma – il solo modello di impugnazione destinato al dirigente dell’A.T..
Sebbene, infatti, entrambe le tipologie di dichiarazione di rinuncia appaiano ingiustificate coartazioni nei confronti dei docenti ricorrenti, la prima formula (sul modello di quella consigliata dall’USR Lombardia) appare di portata se possibile più grave della seconda in quanto rischia (e probabilmente mira) a precludere del tutto al docente la possibilità di reclamare la retrodatazione ai fini giuridici ed economici della nomina 2011/2012. Rischio che i modelli predisposti da Anief consentono di neutralizzare.
I modelli che mettiamo a disposizione possono essere utilizzati sia da chi abbia già eventualmente firmato tale dichiarazione di rinuncia che da chi debba ancora farlo. Si raccomanda di conservare copia del modello di esposto e di quello di impugnazione insieme alle relative ricevute di protocollo (esposto) e di raccomandata (impugnazione).
I rappresentanti ANIEF presenti alle convocazioni e la Segreteria nazionale sono a disposizione dei docenti che dovessero avere bisogno di assistenza per l’occasione.
Non rimane che esprimere il profondo rammarico per la sconcertante situazione creata dall’amministrazione centrale (con i suoi silenzi) e da quella periferica (con i suoi atti inauditi), pur confermando e rilanciando l’assoluta determinazione del nostro sindacato a continuare a fornire tutela e strumenti di difesa ai propri iscritti, fino a quando tutti i loro diritti non vengano compiutamente riconosciuti e garantiti.
Pubblichiamo le FAQ per i ricorrenti Anief sulle operazioni di nomina in ruolo retrodatate dalle GaE 2010-11 e lo stato dell'arte sulla questione degli accantonamenti.
AGGIORNAMENTO IN PROGRESS
D.: Ho ricevuto una convocazione per una nomina che mi sarà accantonata. Mi devo presentare per accettarla in sede di convocazioni?
R.: No, nel caso in cui riceviate una convocazione da parte dell’AT in merito alla proposta di individuazione per la stipula di un contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie retrodatate con nomina 1 settembre 2010, nomina che sarà accantonata fino alla decisione di merito del Tribunale amministrativo, in quanto la procedura di individuazione avverrà d’ufficio.
D.: Se mi chiedono nella raccomandata di decidere se accetto il posto, cosa devo rispondere ?
R.: Se non vi è alcun termine entro cui dare la risposta, non dovete rispondere. Se vi indicano un termine, dovete il giorno stesso della ricezione della missiva inviare via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. la copia scannerizzata della richiesta per ricevere la lettera di risposta dedicata, in quanto la proposta di nomina accantonata è inusuale e non equivale a una nomina se non prevede la firma di un contratto, in quanto le missive potrebbero essere diversificate.
D.: Se mi è arrivata una comunicazione verbale (telefonica), cosa devo fare?
R.: Niente, in quanto vale la sola comunicazione scritta per raccomandata di cui sopra. Pertanto, risponderete che è attendete la nomina d’ufficio.
D.: Se non ho ricevuto alcuna comunicazione ma la convocazione è presente nel sito dell’AT, cosa devo fare?
Niente, in quanto riceverete la individuazione d’ufficio. Se non sarete individuati perché il posto è accantonato allora potrete richiedere alla segreteria dell’Anief il modello di denuncia penale da inoltrare alla procura.
D.: Se mi individuano d’ufficio per una o più nomine che saranno accantonate posso accettare un incarico dalle nuove graduatorie (2011-2012) e sottoscrivere il contratto.
R.: Si, in quanto si perde il diritto alla nomina dalle nuove graduatorie solo se si stipula un contratto a seguito di individuazione dalle vecchie graduatorie. Ovviamente, chi è individuato d’ufficio dalle vecchie GaE dovrebbe, nei giorni successivi, ricevere dall’AT una nuova raccomandata in cui è invitato a presentarsi per la stipula del contratto o a rinunciare alla proposta di nomina ricevuta o accettata. Se riceverà questo ulteriore invito, l’Anief predisporrà un modello utile per rispondere al fine di rendere inalterata la possibilità di proseguire il contenzioso per ottenere la retrodatazione giuridica ed economica per il biennio 2009-2010. La risposta vale anche per chi ha già risposto all’AT, accettando la proposta di nomina accantonata.
D.: Se ho diritto sia all'immissione in ruolo (da accantonare) dalle GaE 2010/2011 che a quella dalle nuove GaE 2011/2012 e, dopo aver deciso di accettare la seconda, l'AT mi chiede di firmare una dichiarazione con cui rinuncio a tutte le pretese precedenti cosa devo fare?
D.: Se il mio AT ha convocato nello stesso giorno per le immissioni in ruolo retrodatate da GaE 2010-11 e per quelle dalle nuova GaE 2011-12 cosa devo fare?
R.: ti consigliamo di non presentarti alla convocazione, in questo modo la nomina verrà effettuata d'ufficio dall'AT che dovrà successivamente inviarti per raccomandata la richiesta di accettazione e scelta tra i posti per i quali sei stato individuato. In questo modo avrai modo di scegliere con più calma, fermo restando il consiglio di preferire, ove possibile, la nomina proveniente dalle nuove GaE 2011-12.
Stato dell’arte, da domenica 21 a mercoledì 24 agosto
Dopo le note di alcuni UU.SS.RR. riguardo ai primi accantonamenti dei posti destinati ai ricorrenti con commissariamento attivo, l’Anief ha inoltrato puntuali diffide ai direttori degli uffici scolastici regionali, degli ambiti territoriali e al direttore generale del Miur.
Lunedì si è tenuta una riunione al Miur in cui è stata elaborata una nota poi inviata a tutti gli ex provveditori per conoscenza martedì mattina prima della sua ufficiale pubblicazione per annullare gli accantonamenti disposti da alcuni direttori regionali, ma nel pomeriggio stesso per intervento del ministro, su ultimatum di un partito politico, si è deciso di soprassedere e di lasciare liberi i dirigenti stessi su come comportarsi essendo loro stessi i responsabili erariali e penali dei procedimenti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, nel caso in cui siete stati individuati come destinatari di un posto accantonato, non bisogna in questo momento fare niente essendo la stessa non una proposta di assunzione ma una semplice indicazione, al netto di un’eventuale denuncia penale per omissione di atti di ufficio nei confronti del Dirigente responsabile, di cui si fornirà il modello da presentare o prima delle convocazioni o contestualmente o dopo le convocazioni stesse.
Quindi non dovete inviare alcuna rinuncia preventiva al posto accantonato, anche se siete stati individuati come destinatari di contratto o se avete accettato un posto per il 2011-2012.
Successivamente tutti i ricorrenti riceveranno altre istruzioni in merito al riconoscimento del diritto all’immissione per gli anni 2009-2011 e al relativo risarcimento danni o all’immissione sullo stesso posto accantonato e in ogni caso per la retrodatazione giuridica ed economica per il biennio 2009-2010, se avente diritto.
Nel frattempo, i presidenti regionali o loro delegati dell’Anief procederanno alla denuncia presso la Corte dei Conti territoriale del danno erariale legato all’operazione degli accantonamenti, laddove entreranno in possesso del contingente dei posti accantonati.
Mercoledì, è arrivata a un nostro iscritto da Treviso una raccomandata in cui non si accantona più il posto, ma si procede all’individuazione del ricorrente inserito a pettine per la nomina che viene accantonata (quasi una clausola di salvaguardia come da richiesta dell’Anief – sarebbe tale però solo se a seguito delle operazioni di convocazione per l’individuazione seguisse una proposta contrattuale da firmare) ma si chiede allo stesso senza alcun termine perentorio di indicare la volontà di accettare o rifiutare il contratto. Anief ha risposto al socio che non deve riscontrare la missiva.
Il MIUR non emana la nota e mentre a Catanzaro si procede alla nomina dei ricorrenti inseriti a pettine, a Vicenza si accantonano i posti con grave danno erariale per le casse dello Stato e centinaia di denunce penali per omissione di atti di ufficio.
Mai era avvenuto in Italia che sotto gli occhi del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alcuni direttori dell’amministrazione periferica decidessero di assumere secondo propri criteri in violazione di un ordine dell’amministrazione centrale, mentre altri nel rispetto della normativa. Eppure di fronte alle diffide pervenute alla Direzione generale e alle denunce depositate alle Procure della Corte dei Conti da parte del sindacato Anief, titolare delle cause che hanno ottenuto il commissariamento dello stesso Ministero, tutto tace cosicché nella maggior parte delle regioni del Nord, per favorire i docenti assunti con minori punteggi e ingraziarsi un partito politico, si elude una sentenza della Corte costituzionale. Sono pronte anche le interrogazioni parlamentari a cui il ministro Gelmini dovrà rispondere alla riapertura dei lavori dell’aula da parte di diverse forze politiche.
Il caso riguarda i 3.000 ricorrenti che si erano rivolti al Tar Lazio e avevano ottenuto un’ordinanza cautelare per l’inserimento a pettine nelle graduatorie, ordinanza che era stata eseguita dall’amministrazione periferica due anni dopo, lo scorso aprile, su ordine del Commissario ad acta e che ora viene praticamente elusa accantonando i posti a loro spettanti per scorrimento di graduatorie ai fini delle nomine retrodatate. Il danno erariale, al netto dei risarcimenti danni, è quantificabile in 20.000 euro annui per ogni supplenza data per un posto accantonato che avrebbe dovuto avere la nomina al 1 settembre 2010, mentre il reato penale è dato dall’elusione di un preciso ordine dell’ausiliario del giudice. I dirigenti del Miur questa volta si assumeranno personalmente la responsabilità, mentre il Ministro dovrà ancora una volta spiegare perché non è intervenuto per evitare questo spreco di tempo e di risorse, visto che ora se non risparmia dovrà tagliare la tredicesima ai suoi dipendenti.
ANIEF risponde agli Uffici Scolastici Regionali ed agli Ambiti Territoriali Provinciali e ne diffida i dirigenti.
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Vicenza
Dott. Franco Venturella
SEDE
Al Direttore Generale reggente
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Dott.ssa Daniela Beltrame
SEDE
Al Dirigente dell’Ufficio III – Personale scuola
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Dott.ssa Rita Marcomini
SEDE
Al Dirigente reggente dell’Ambito Territoriale Provinciale del Verbano Cusio Ossola
Dott. Antonio Catania
SEDE
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Asti
Dott. Francesco Contino
SEDE
Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Dott. Francesco De Sanctis
SEDE
Al Dirigente dell’Ufficio I – Gestione Personale scuola
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Dott.ssa Silvana Di Costanzo
SEDE
Al Direttore Generale per il personale scolastico
dott. Luciano CHIAPPETTA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
SEDE
Ai Direttori generali di tutti gli Uffici scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
P. C.
Dott. Luciano Cannerozzi De Grazia
n.q. di pubblico ufficiale e commissario ad acta
OGGETTO: Accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento 2010-2011 rettificate con gli inserimenti a pettine – Diffida.
La scrivente O. S.,
VISTO il telegramma (allegato 1) inviato dall’Ambito Territoriale per la provincia di Vicenza ad una docente inserita, in seguito a ricorso, a pettine e pleno iure nelle graduatorie ad esaurimento 2009-2011 del medesimo Ambito territoriale provinciale, nel quale viene annunciato, contestualmente alla convocazione per le imminenti immissioni in ruolo retrodatate, l’accantonamento del posto in attesa della sentenza di merito;
CONSIDERATO che il dirigente dell’Ambito Territoriale di Vicenza, dott. Franco Venturella, contattato telefonicamente dalla segreteria nazionale della scrivente O.S., ha confermato che l’indicazione di procedere come da telegramma è stata fornita dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
VISTO l’avviso pubblicato in data 18/08/2011 sul sito dell’Ambito Territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola (allegato 2) contenente le medesime indicazioni di cui al telegramma dell’A.T.P. Vicenza e il riepilogo del contingente nomine retroattive 2010/2011 grad. pettine I e II grado (allegato 3), pubblicato sempre in data 18/08/2011 dall’A.T.P. Asti, da cui si evince l’accantonamento dei posti destinati ai docenti ricorrenti per l’inserimento a pettine;
VISTA la nota del 15 marzo 2011 del Commissarioad actanominato dal TAR Lazio, dott. Luciano Cannerozzi De Grazia, in cui si ricordava alle SS.LL. che “[…] l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca”;
CONSIDERATO che la modalità ventilata dagli A.T.P. di Vicenza, Asti e Verbano Cusio Ossola appare, oltre che illegittima in quanto contrastante col disposto commissariale, del tutto inusuale nonché eccentrica rispetto alle consolidate modalità operative di stipula dei contratti in caso di giudizio pendente, ovvero inserimento nel contratto stesso di clausola rescissoria di garanzia per l’amministrazione in caso di esito negativo per il ricorrente in sede di merito;
CONSIDERATO, altresì, che le ordinanze cautelari de quibus, che hanno assunto carattere di giudicato, vanno eseguite integralmente (come dimostra, d’altra parte, la stessa nomina di un commissario da parte del TAR che ne sta curando l’effettiva esecuzione), mentre l’accantonamento del ruolo spettante si configurerebbe come evidente elusione della pienezza del diritto dei ricorrenti aventi titolo a fruire immediatamente del ruolo spettante,
VISTA la Sentenza n. 41/2011 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, e la Sentenza n. 2486 del 27 aprile 2011 con cui il Consiglio di Stato ha preso atto del contrasto delle tesi dell’amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l’effetto, ha confermato in via definitiva la sentenza TAR Lazio n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l’inserimento a “pettine” nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti a pieno titolo anche in riferimento alla stipula dei contratti TI e TD eventualmente derivanti da tale inserimento per il biennio 2009-2011, decisioni sulla scorta delle quali la controversia appare già decisa nel merito;
CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, D.Lgs 104/2010, anche qualora in futuro lo stesso TAR Lazio dovesse dichiarare in giudizio il proprio difetto di giurisdizione, in materia di graduatorie scolastiche, in favore del giudice ordinario (situazione per altro ad oggi mai verificatasi sui ricorsi per gli inserimenti a pettine patrocinati dalla scrivente O.S.), ciò non sarebbe di per sé utile per una automatica sospensione dell'ottemperanza cautelare;
EVIDENZIATO, infine, che ricadrebbe in capo ai singoli dirigenti degli Uffici Scolastici regionali e provincialila responsabilitàcontabile per il danno erariale procurato per la soccombenza della Pubblica Amministrazione nella lite temeraria scaturente dalla attribuzione di contratti a tempo indeterminato palesemente illegittimi.
Per tutto quanto sopra visto e considerato, la scrivente O.S.
DIFFIDA
-I Dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali di: Vicenza, dott. Franco Venturella;Asti, Dott. Francesco Contino; Verbano Cusio Ossola, dott. Antonio Catania, dal confermare le modalità operative in ordine all’accantonamento dei posti per i ricorrenti inseriti a pettine ai fini delle immissioni in ruolo retrodatate dalle Gae 2010-2011, provvedendo all’immediata revoca di tali disposizioni e disponendo la regolare effettiva assegnazione dei ruoli spettanti agli aventi diritto, eventualmente con clausola rescissoria di garanzia nel contratto stesso. Inoltre, si rappresenta come tale clausola debba essere opportunamente prevista per tutte le immissioni in ruolo retrodatate dalle GaE 2010-2011, stante la palese illegittimità delle stesse a causa del perdurante mancato inserimento a pettine dei ricorrenti privi di commissariamento (si veda diffida inviata dalla scrivente O.S. in data 17 agosto 2011).
- Il Direttore Generale Reggente dell’Ufficio Scolastico per il Veneto, dott.ssa Daniela Beltrame, e il Dirigente dell’Ufficio III – Personale scuola del medesimo U.S.R. Veneto, dott.ssa Rita Marcomini, come anche il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Dott. Francesco De Sanctis, e il Dirigente dell’Ufficio I – Gestione Personale scuola del medesimo U.S.R. Piemonte, Dott.ssa Silvana Di Costanzo, dal non fornire, a correzione di quelle precedentemente fornite, immediate e nuove disposizioni agli Ambiti Territoriali provinciali di propria competenza in ordine alle corrette modalità di assegnazione e stipula di tutti i contratti (non solo quelli dei ricorrenti, come sopra motivato) a T.I. dalle GaE 2010-2011;
- Tutti gli altri dirigenti degli Ambiti territoriali provincialid’Italia e tutti gli altri direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali d’Italia dal voler provvedere in modo difforme, e pertanto illegittimo, dalle modalità sopra indicate per i dirigenti degli AA.TT.PP. di Vicenza, Asti e Verbano Cusio Ossola ed i Direttori degli UU.SS.RR. Veneto e Piemonte.
- Il Direttore Generale per il personale scolastico MIUR, dott. Luciano Chiappetta, dal non inviare una tempestiva nota di chiarimenti in merito a quanto rappresentato dalla presente, in modo da assicurare il massimo grado di legittimità possibile alle operazioni di immissioni in ruolo retrodatate dalle GaE 2010-2011 attraverso l’effettiva assegnazione dei posti agli aventi diritto tramite inserimento di clausola rescissoria di garanzia per l’amministrazione a tutti gli individuati, ricorrenti e non, alla luce delle considerazioni fin qui svolte e delle disposizioni giudiziarie e commissariali.
CON ESPRESSO AVVISO CHE
vista l’imminenza dell’avvio delle operazioni di immissione in ruolo, trascorso vanamente il termine perentorio di 1 giorno dalla ricezione della presente senza positivo riscontro alla presente da parte di ciascun destinatario, la scrivente O.S. provvederà, senza ulteriore preavviso, all’invio di ulteriore integrazione agli esposti già presentati alle Procure Regionali della Corte dei Conti competenti territorialmente e fornirà ai docenti interessati le indicazioni del caso onde poter procedere alla denuncia dei dirigenti in intestazione presso le Procure Generali della Repubblica.
Si allega alla presente:
-Copia del telegramma inviato dal Dirigente dell’Ambito Territoriale provinciale di Vicenza contenente le disposizioni oggetto della presente diffida, opportunamente privato dei riferimenti al destinatario (ALL. 1);
-Copia dell’avviso pubblicato in data 18/08/2011 dell’A.T.P. Verbano Cusio Ossola (ALL. 2);
-Copia del contingente nomine retroattive 2010/2011 grad. pettine I e II grado pubblicato in data 18/08/2011 dell’A.T.P. Asti (ALL. 3).
Subito a pettine i ricorrenti non commissariati per la stipula dei contratti. Gli altri commissariati già inseriti da immettere in ruolo senza alcuna riserva. Inoltrate anche le integrazioni inviate alle Procure della Corte dei Conti dell’Umbria e del Piemonte, su richiesta della Guardia di Finanza.
Al Direttore Generale per il personale scolastico
dott. Luciano CHIAPPETTA
Ai Direttori generali di tutti gli Uffici scolastici Regionali
Ai Dirigenti di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali
OGGETTO: Immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento 2010-2011 rettificate con gli inserimenti a pettine – Richiesta di riformulazione delle graduatorie 2009-2011 con immediato inserimento a pettine dei docenti ricorrenti privi di commissariamento e di assegnazione dei ruoli ai ricorrenti pleno iure e senza riserva alcuna. Diffida ad adempiere.
La scrivente O. S.,
VISTO il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011, in attuazione del Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011 a interpretazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 17 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha disposto su tutto il territorio nazionale n. 10.000 immissioni in ruolo per il personale docente da effettuarsi (ai sensi della Circolare Ministeriale n. 73 del 10 agosto 2011)entro il termine del prossimo 31 agosto, dalle graduatorie 2010-2011;
CONSIDERATO che dette graduatorie sono illegittime perché risultano essere ancora inseriti in coda, tra gli altri: i ricorrenti dei ricorsi TAR LAZIO, sez. Roma Terza Bis, patrocinati dalla scrivente O.S. che hanno avuto un ordinanza favorevole con ricorso n. 3737/09, 5069/09, 5071/09, 5462/09, 5463/09 e 5464/09; i ricorrenti dei ricorsi nn. 10383/10 e 10384/10; i ricorrenti che hanno proposto ricorso al Presidente della Repubblica avverso l’inserimento in coda nelle province aggiuntive;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, D.Lgs 104/2010, anche qualora in futuro lo stesso TAR Lazio dovesse dichiarare in giudizio il proprio difetto di giurisdizione, in materia di graduatorie scolastiche, in favore del giudice ordinario (situazione per altro ad oggi mai verificatasi sui ricorsi per gli inserimenti a pettine patrocinati dalla scrivente O.S.), ciò non sarebbe di per sé utile per una automatica sospensione dell'ottemperanza cautelare;
VISTA la nota del Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio, dott. Luciano Cannerozzi De Grazia, in cui si ricordava alle SS.LL. che “[…] l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca”;
CONSIDERATO che la controversia appare già decisa nel merito alla luce della Sentenza n. 41/2011 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, e della Sentenza n. 2486 del 27 aprile 2011, con cui il Consiglio di Stato ha preso atto del contrasto delle tesi dell’amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l’effetto, ha confermato in via definitiva la sentenza TAR Lazio n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l’inserimento a “pettine” nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti;
VISTO il comma 8, art. 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 ove si dispone che “i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale […]”;
CONSIDERATO, inoltre, che le graduatorie vigenti nel biennio 2009-2011, siccome formate senza l’inserimento “a pettine dei ricorrenti”, sono affette da nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990 per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2486 del 27 aprile 2011;
RICORDANDO, infine, che ricadrebbe in capo ai singoli dirigenti degli Uffici Scolastici regionali e provinciali la responsabilità del danno erariale eventualmente procurato attraverso l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato illegittimi.
Per tutto quanto sopra visto e considerato, la scrivente O.S.
CHIEDE
alle SS.LL., al fine di garantire la legittimità delle prossime immissioni in ruolo del personale docente dalle graduatorie 2010-2011, di:
- provvedere all’immediato inserimento a pettine e pleno iure dei ricorrenti TAR Lazio dei ricorsi Regg. nn. 3737/09, 5069/09, 5071/09, 5462/09, 5463/09, 5464/09, 10383/10 e 10384/10 (elenchi in allegato);
-assegnare a tutti i ricorrenti pettine aventi diritto contratti a tempo indeterminato senza ricorrere a qualsiavoglia forma di riserva;
-in subordine, procedere all’inserimento a pettine di tutti i docenti – ricorrenti e non – inseriti in coda nelle graduatorie provinciali per il biennio 2009-2011.
DIFFIDA
le SS.LL. dal non voler provvedere a quanto sopra richiesto entro il termine perentorio di 3 giorni dalla ricezione della presente, e comunque entro e non oltre l’avvio delle ormai imminenti operazioni di immissione in ruolo dalle graduatorie 2010-2011
CON ESPRESSO AVVISO CHE
trascorso il termine indicato senza positivo riscontro alla presente da parte di ciascun destinatario, la scrivente O.S. darà, senza ulteriore preavviso, immediato mandato ai propri legali di procedere alle denunce del caso presso le Procure Generali della Repubblica e le Procure Regionali della Corte dei Conti competenti territorialmente.
Si allegano alla presente:
-Integrazioni agli esposti precedentemente presentati alla Corte dei Conti, in risposta alle richieste pervenuteci da parte delle Procure Regionali per il Piemonte e l’Umbria;
- Decreto Interministeriale 3 agosto 2011
- C.M. n. 73 del 10 agosto 2011
- D.M. n. 74 del 10 agosto 2011
- Contingente nazionale e regionale suddiviso per provincia
- Elenco ricorrenti non ancora inseriti a pettine iscritti nei ruoli del Tar Lazio
- Elenco ricorrenti al Presidente della Repubblica