Graduatorie

Il Miur modifica in sordina il regolamento per l’accesso nelle graduatorie di ogni istituto attraverso una norma che nel corso degli anni lascerà fuori della graduatorie scolastiche centinaia di migliaia di neo-laureati: d’ora in poi anche per fare le supplenze “brevi” sarà indispensabile l’abilitazione all’insegnamento. ANIEF ricorre al TAR Lazio contro questa limitazione: scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 7 ottobre per ricevere le istruzioni operative. Possono ricorrere anche i laureandi che, dopo il conseguimento della laurea specialistica, intendono iscriversi nelle graduatorie d'istituto.

Nel silenzio più assoluto, il Miur modifica l’accesso alle graduatorie d’istituto introducendo una restrizione storica: attraverso il regolamento ministeriale recante modifiche al decreto n. 249 del 10 settembre 2010, il Ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza ha stabilito che d’ora in poi per essere inseriti nelle graduatorie delle 8.047 scuole italiane servirà obbligatoriamente l’abilitazione conseguita attraverso i Percorsi abilitanti speciali (PAS) o i Tirocini formativi abilitanti (TFA).

L’operazione ministeriale, che nel corso degli anni lascerà fuori dalle graduatorie scolastiche centinaia di migliaia di neo-laureati, è contenuta nel comma 1, lettera d) dell’art. 4 del citato regolamento (Modificazioni all’articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010) emesso dal Ministero dell’Istruzione lo scorso 4 luglio.

“I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) – si legge nel regolamento del Miur - mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall’istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni”.

“Con questa discutibilissima scelta – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – il Ministero dell’Istruzione ha sovvertito una prassi avviata da 15 anni: permettere a tutti i laureati o a coloro che sono in possesso di un titolo di studio utile all’insegnamento di formulare la propria candidatura direttamente alle scuole. Ed essere inseriti in graduatoria, sulla base del voto conseguito, di altri eventuali titoli conseguiti e di supplenze già svolte. Una prassi che, nei tanti casi in cui non vi siano altri aspiranti giù abilitati, permette ai presidi di nominare i supplenti sulla base di una regolare lista di attesa”.

“Il timore – continua Pacifico - è che in assenza di una graduatoria, d’ora in poi i dirigenti scolastici possano scegliere i docenti sulla base di metodi discrezionali e non più obiettivi. Non appare casuale, quindi, che la modifica sia stata scritta con un linguaggio particolarmente burocratico, comprensibile solo agli addetti ai lavori. L’unica buona notizia è che, in questa fase transitoria, - conclude il sindacalista Anief-Confedir - tutti coloro che oggi sono già inseriti nelle graduatorie d’istituto non saranno esclusi”.

Per questi motivi, sarà il giudice amministrativo a doversi esprimere sull’illegittima esclusione dei neo-laureati dall’inserimento nelle graduatorie d’istituto. Per ricevere le istruzioni operative scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il prossimo 7 ottobre.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249

 

C’è anche l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento per i docenti della formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nel decreto legge che il ministro della Funzione Pubblica, Gianpiero D'Alia, si appresta a portare all’attenzione del prossimo Consiglio dei Ministri. Salvo cancellazioni dell’ultimo momento, l’art. 15 del dl, dal titolo “Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica”, prevede infatti, al comma 1, che “fermi restando il limite percentuale di cui all’articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato”.

A tal proposito va ricordato che l’art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, cui fa riferimento oggi il decreto D’Alia, riguarda specificatamente l’istituzione delle graduatorie AFAM: “i docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.

Quella in via di approvazione rappresenta, dunque, una soluzione cui l’Anief plaude con convinzione, dal momento che oltre due anni fa lo stesso giovane sindacato si è fatto promotore di una serie di proposte emendative, attraverso una formale audizione alla VII Commissione della Camera. Tra cui figurava l’impellenza di permettere l’inserimento di tale categoria di docenti nelle GaE. Questo l’emendamento presentato dall’Anief, in data 30 maggio 2012: “Entro l’anno scolastico 2012-2013 – scriveva l’Anief - , al fine di dare attuazione nell’amministrazione scolastica a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, e recepito nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 368/01, e al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico nel settore dell’istruzione e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente, a domanda, è stabilizzato il personale scolastico in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2010 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Tale disposizione – sottolineava l’Anief - si applica anche al personale che ha prestato servizio di docenza per almeno un triennio presso i Centri di alta formazione artistica, coreutica e musicale”.

Sempre il giovane sindacato indicava ai componenti della Commissione Cultura della Camera “la possibilità prevista dall’articolo 2 della legge 20 agosto 2001, n. 333, di inserimento degli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami che hanno conseguito il titolo in Italia o in un Paese della Comunità europea e dei possessori dei diplomi abilitanti rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario o dai Conservatori o dalle Accademie o dalle Facoltà di Scienza di formazione primaria, da disporre entro il 30 giugno dell’anno di aggiornamento triennale secondo apposito decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”.

Pertanto, l’inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente che ha prestato servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) rappresenterebbe una scelta finalmente rispettosa dell’equo trattamento del personale scolastico. Aprendo, in questo modo, come ha sempre sostenuto l’Anief, anche a questi docenti la possibilità di essere immessi in ruolo.
 

È giusto attribuire i 24 punti aggiuntivi, ma solo, come indicato nel regolamento dal Miur, se il percorso è analogo a quello biennale delle SSIS. I danneggiati hanno 5 giorni di tempo, a partire dal 29 luglio, giorno di pubblicazione delle rinnovate GaE, per produrre reclamo. Anief ha predisposto un apposito modello di reclamo per tutti gli interessati.

A partire dalla giornata di oggi, l’amministrazione scolastica sta provvedendo all’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo previsto, tra i vari casi, per coloro che entro il 17 luglio hanno presentato, tramite la sezione del Miur “Istanze On Line”, lo scioglimento della riserva poiché già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che hanno conseguito l’abilitazione entro la data di scadenza della domanda. In base alla Nota ministeriale 7356 del 17 luglio scorso, risulta anche che dal 29 luglio il Ministero dell’Istruzione provvederà alla produzione delle GaE definitive utili per l’assegnazione delle immissioni in ruolo e delle supplenze per l’a.s. 2013/2014.

Anief ha rilevato, esaminando il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013, che regola lo scioglimento delle riserve, che il Miur assegnerà “24 punti per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione” specificatamente “ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell’Unione Europea e formalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale di equipollenza”.

“A tal fine – si legge ancora nell’art. 3 del D.M. 572 - dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell’equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi svolti presso le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, ai COBASLID, ai corsi biennali di II livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento nella scuola media o ai corsi finalizzati al conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione primaria”.

Risulta evidente, quindi, che il percorso formativo svolto dagli abilitati in uno dei 26 Paesi dell’Ue deve essere della stessa conformazione formativa, ad iniziare dalla medesima durata biennale, di quelli realizzati per un decennio presso lo Scuole di specializzazione universitarie italiane. In caso contrario, sarebbero dovuti essere ritenuti validi (con punteggio maggiorato) anche i partecipanti ai corsi riservati, riferiti alle Legge 143/2004 (di durata annuale). Come sarebbero dovuti essere considerati analoghi i titoli derivanti dai Tfa ordinari e (prossimamente) speciali: invece entrambi esclusi dall’inserimento nelle GaE.

Inoltre, già il Consiglio di Stato si è espresso in questa direzione, in merito ad un appello avverso una sentenza negativa del Tar del Lazio, riguardante il punteggio maggiorato chiesto dai docenti risultati idonei al concorso ordinario, confermando la mancata attribuzione dei 24 punti proprio per la difformità del percorso abilitante svolto.

Tutti gli interessati, che hanno ravvisato l’assegnazione dei 24 punti a favore di colleghi che hanno conseguito l’abilitazione in uno dei Paesi dell’Unione Europea senza però che il percorso sia analogo a quello svolto presso le SSIS, i COBASLID, i corsi biennali di II livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento nella scuola media o ai corsi finalizzati al conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione primaria, possono scrivere con urgenza (entro 5 giorni dalla pubblicazione delle GaE) ad Anief all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Riceveranno immediatamente un modello di reclamo per l’errato punteggio assegnato da inviare con sollecitudine al Miur, sempre entro 5 giorni dalla pubblicazione delle GaE.

Qualora l’amministrazione non dovesse procedere alla correzione del punteggio, Anief provvederà ad inviare le istruzioni operative per sanare il danno subìto in graduatoria.

 

In corso le procedure per la notifica dei ricorsi. Pronto anche un emendamento nel caso in cui, al successivo aggiornamento, non sia stato previsto l’inserimento in III fascia dei docenti aventi diritto.

In questi giorni, Anief ha chiesto in sede amministrativa al Miur dei chiarimenti sul prossimo aggiornamento - previsto nel 2014 - delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e sulla relativa fascia aggiuntiva di cui al D.M n. 53 del 14 giugno 2012, proprio mentre in questi giorni sono in corso le procedure per la notifica dei ricorsi.

Anief, unitamente al Coordinamento Nazionale docenti Abilitati e Abilitandi ai corsi di Scienze della Formazione Primaria, chiede che venga esplicitata con apposita nota ministeriale quale sarà la posizione dei docenti inseriti nella fascia aggiuntiva delle Gae. Ovvero, se all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento questi docenti potranno inserirsi “a pettine” a decorrere dall’anno 2014-2015 nella terza fascia delle Gae, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, oppure se permarranno nella relativa fascia aggiuntiva, che di fatto è una coda alla terza fascia, per cui già ritenuta anticostituzionale da precedenti sentenze.

Mentre in Parlamento le Commissioni Permanenti non si sono ancora insediate, in sede legislativa, Anief ha già pronta la propria proposta emendativa che prevede alcune modifiche e integrazioni all’articolo 14, comma 2-ter della Legge n.14 del 24 febbraio 2012, conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Anief infatti, evidenzia alcuni refusi di non poco conto che andrebbero apportati nel testo della Legge in oggetto:

− Innanzitutto, occorre specificare la validità temporanea della fascia aggiuntiva e la sua prossima conversione in pettine nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento all’atto di aggiornamento delle medesime, a partire dal successivo triennio di validità previsto nel 2014.

− Ad ogni modo, appare fondamentale includere gli abilitandi iscritti al corso quadriennale di Laurea in Scienze della Formazione Primaria che attualmente stanno terminando gli studi, in ottemperanza a quanto espresso nella volontà del Legislatore, ma non attuato nel D.M. 53/12. 

L’emendamento chiede che possano chiedere l’iscrizione con riserva nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, coloro che si sono iscritti negli anni 2008-09, 09-10, 10-11 al corso di laurea in scienze della formazione primaria ma che non hanno ancora conseguito l’abilitazione o che l’hanno conseguita in data successiva all’aggiornamento straordinario del 2012.

Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie e per lo scioglimento della riserva a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.

Anche tali docenti dovranno essere inseriti “a pettine" nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

 

Nella tarda giornata di ieri il MIUR ha emanato, a firma del suo Direttore Generale Dott. Chiappetta, la nota Prot. n. AOOODGPER 9509, 12 dicembre 2012, con la quale invita gli uffici periferici dell'Amministrazione (Uffici Regionali e Ambiti Territoriali Provinciali) a dare disposizioni affinché non si utilizzino le graduatorie di Circolo e di Istituto relative all'anno in corso 2012/13 per le nomine dei supplenti "aventi diritto" a causa di alcuni non precisati motivi tecnici. Quelle stesse graduatorie che erano state pubblicate dal MIUR in via definitiva solo pochi giorni prima, il 5/12/2012.

È occorsa quasi una settimana al MIUR per accorgersi, sulla base delle segnalazioni ricevute dai vari Ambiti Territoriali, che queste graduatorie pubblicate in via definitiva presentavano delle anomalie. Ovviamente, anche in questo caso, sono stati i diretti interessati, i precari, ad accorgersene quando le segreterie scolastiche hanno iniziato a convocare in via definitiva.

Le ragioni probabili? Dimensionamento scolastico, creazione e inserimento della IV fascia aggiuntiva alle GAE e, nel caso dell'Emilia Romagna, lo sblocco di alcuni vincoli nel numero di scuole del modello B (es. limite dei Circoli didattici ecc.) resosi necessario al fine di coprire adeguatamente le zone terremotate.

Per carità, tutti motivi assolutamente legittimi. Peccato che l'aggiornamento "regolare" delle GI si fosse concluso l'anno scorso. E anche in quel caso, dal 22 novembre, assistemmo alla triste migrazione di docenti precari da una cattedra all'altra, ad anno scolastico inoltrato. Speravamo fosse finita lì. Ma forse ai ragazzi in classe ci pensano solo i loro genitori ed i docenti...

Comunque, è bene precisarlo, in tutta questa generalizzazione (la nota del MIUR è infatti omnicomprensiva, scarna e laconica) solo in alcuni casi i conti non tornano. Gli errori, infatti, non sono su tutto e tutti. È possibile accorgersene facilmente confrontando le graduatorie dello scorso anno e quelle attuali. Dal confronto emerge che per la stragrande maggioranza delle classi di concorso della secondaria di I e di II grado non ci sono state variazioni procurate da nuovi inserimenti (la IV fascia aggiuntiva GAE era, infatti, destinata ad un numero limitatissimo di classi di concorso!); il problema è enorme invece per Infanzia e Primaria, qui gli errori ci sono e devono essere risolti.

Nel frattempo come si stanno regolando i DS? Privi di indicazioni ufficiali, procedono in ordine sparso. Per Infanzia e Primaria non convocano, ed è bene che non lo facciano. Alcuni AT, come quello di Ravenna, si erano già accorti delle anomalie e in data 7/12/2012 - alle ore 13.27 (sic!) - avevano invitato a sospendere l'utilizzo delle GI di II e III fascia per accertamenti. Peccato che alcuni DS avessero già nominato al mattino.

I DS più temerari del I e II grado (e con tutta la legittimità del caso che gli deve essere riconosciuta!) hanno ritirato fuori i cartacei, vecchi e nuovi, e hanno verificato la totale assenza di anomalie (sia nelle GI che nel sistema convocazioni) riconfermando i docenti supplenti che erano stati nominati entro le 13.27 del 7 dicembre. Lo stesso AT di Ravenna ha provveduto al controllo ed in data 10/12 ha ribadito in una nota trasmessa alle Segreterie la sostanziale correttezza delle GI per il I ed il II grado, II e III fascia! Alcuni DS che avevano nominato in mattinata hanno invece annullato tutte le legittime procedure di individuazione per procedere con nuove convocazioni.

Quest’ultimo è il caso più assurdo e increscioso, poiché si lede il diritto dei docenti individuati legittimamente dando una seconda possibilità a tutti coloro che avevano rifiutato il posto in prima convocazione e che adesso, dopo cinque giorni, ci possono ripensare accettando il posto. Con la solita, inevitabile, coda di contenziosi. I DS che invece non avevano nominato, hanno fissato nuove convocazioni (tra il 13 ed il 15) che, ovviamente sulla base della nota MIUR di ieri, dovranno sospendere fino a data da destinarsi. Insomma, la roulette sta ancora girando.

Ma di chi è la responsabilità di questo nodo gordiano? Di sicuro non degli Ambiti Territoriali, i quali da tempo non gestiscono direttamente l'inserimento dei dati, e che anzi cercano di coordinare il territorio. Dei Referenti regionali? degli stessi Direttori degli USR come referenti principali del territorio? Del sistema informatico? No. È un errore di gestione generale del Ministero, di chi doveva controllare che tutte le variabili specifiche del territorio fossero ricomprese nell'applicativo informatico. Dell'amministrazione che non dà indicazioni "centrali".

Chi si assumerà la responsabilità di tutto questo con un Ministro della Pubblica Istruzione quasi sulla soglia dell'uscio? A chi spetta pagare anche per tutto il lavoro ridondante che le Segreterie sono costrette a svolgere inutilmente? Questo tempo sprecato ha un costo, lo si vede anche negli occhi dei colleghi Assistenti Amministrativi. Siamo al punto di non ritorno ed è giunto il momento di non passarci sopra.

ANIEF invita tutti coloro che dovessero essere danneggiati da questa modalità di gestione delle graduatorie di istituto a contattare la segreteria nazionale oppure la sede territoriale ANIEF più vicina per valutare, caso per caso, possibili azioni di tutela.

Prof.ssa Milena Manini
Presidente regionale ANIEF Emilia Romagna