Riforma Fornero e vecchie graduatorie: così insegnanti e bidelli, avanti con gli anni, vengono assunti.
Leggi l'articolo de Il Venerdì di Repubblica del 20 settembre 2013
Riforma Fornero e vecchie graduatorie: così insegnanti e bidelli, avanti con gli anni, vengono assunti.
Leggi l'articolo de Il Venerdì di Repubblica del 20 settembre 2013
Il clima turbolento a livello politico non aiuta. L’Anief chiede una serie di emendamenti: tra cui la rimozione dell’obbligatorietà della formazione e l’attivazione di un organico funzionale per gli Itp in esubero e per gli inidonei. Una proposta, quest’ultima, che però cozza con la mancanza cronica di fondi.
Non è stato un inizio fortunato quello dell’iter di approvazione del decreto sulla scuola n. 104: i sempre più possibili ritocchi sull’Iva, già in primavera, e sull’estensione dell’Imu anche alla prima casa, hanno scatenato le ira del Pdl. Che minaccia, tramite Giancarlo Galan, presidente della Commissione Cultura della Camera, e Renato Brunetta, capogruppo alla Camera, di mandare tutto all’aria. In particolare, i fondi destinati a sovvenzionare l’assunzione dei docenti di sostegno e dei precari della scuola.
Un’eventualità, questa, che farebbe naufragare i già non entusiastici progetti di immissioni in ruolo triennali. Disegni catastrofici a parte, la VII Commissione della Camera si è messa già al lavoro. Per valutare le varie proposte di emendamento. Anche sindacali.
Come quelle dell’Anief: che chiede di approvare alcune modifiche su graduatorie ad esaurimento e organici, trovare le relative coperture finanziarie per eliminare il blocco della ricostruzione di carriera per i neo-assunti, ripristinare i concorsi per ricercatore e rimuovere l’obbligatorietà della formazione (quindi anche in caso di esito negativo degli studenti nelle prove Invalsi).
L’associazione guidata da Marcello Pacifico chiede poi di utilizzare un organico funzionale per gli Itp in esubero e per gli inidonei. Ora, ammesso che vi sia questa volontà (ma soprattutto la copertura economica), nella modifica di testo si dovrebbe provvedere alla cancellazione dell’art. 15, comma 4 della L. 135/12: andando a cancellare, tramite lo stesso decreto scuola, la mobilità coatta di quel personale che oggi l’Anief vorrebbe che rimanesse a disposizione nelle scuole.
Tra gli emendamenti del sindacato autonomo vi è anche la richiesta di derogare dalla rigide norme sul dimensionamento scolastico (con autonomia e ds che scattano solo sopra i 900 alunni), in tutti quei casi in cui le scuole sono “collocate in zone disagiate del Paese, difficilmente raggiungibile o in Comuni situati in zone montane o piccole isole”.
Secondo l'Anief per la quantificazione delle ferie dei supplenti temporanei nell’anno scolastico 2012/13 non possono essere sottratti dal computo i giorni di sospensione delle lezioni. Si tratterebbe di una posizione chiaramente in contrasto con le indicazioni comunitarie e con la giurisprudenza nazionale.
comunicato Anief - Quando sembrava che la questione della monetizzazione delle ferie non godute nell'anno scolastico 2012/13 dal personale precario temporaneo volgesse al termine positivamente, è arrivata un’altra doccia fredda: il Ministero dell'Economia, attraverso la Nota del 4 settembre 2013, ha comunicato alla Ragioneria territoriale dello Stato, dopo il quesito espresso proprio da quest’ultima, che per quantificare le ferie da pagare al supplente occorre detrarre i giorni di sospensione delle lezioni. In base a questa originale interpretazione, bisognerebbe scorporare, ad esempio, i giorni di lavoro effettivamente svolti a scuola dalle vacanze di Natale e di Pasqua, ma anche da ogni eventuale sospensione della didattica per l'organizzazione di attività non prettamente scolastico-formative. Come l’attivazione dei seggi elettorali o lo svolgimento di pubblici concorsi.
Tuttavia, ai consulenti legali dell’Anief risulta che questa scelta del Ministero dell’Economia, derivante da un’adozione estrema dell'art. 54 della Legge n. 228/12, è in palese contrasto con la Direttiva Comunitaria n. 2033/88. Oltre che con la giurisprudenza nazionale. Secondo cui, al fine dalla quantificazione corretta dei giorni di ferie da assegnare ad ogni lavoratore non di ruolo, va necessariamente computato l’intero periodo lavorativo svolto. Fermo restando che i tutti quei casi in cui i giorni di ferie non sono stati fruiti, vanno necessariamente quantificati e pagati (formula della modalità sostitutiva).
Anche i giorni di sospensione delle lezioni incidono, dunque, sulla quantità delle ferie da monetizzare ai supplenti temporanei in servizio nell’anno scolastico 2012/13. “Quanto indicato dal Mef alle ragionerie dello Stato - ribadisce Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - non solo appare in evidente contrasto con il dispositivo previsto in Europa. Ma anche con le varie decisioni assunte dal giudice nazionale su casi simili: in passato, ad esempio, è stato stabilito che non si può ridurre il monte ore delle ferie da far percepire ai lavoratori della scuola sottraendo dal computo il numero di giorni che il dipendente ha passato nello stato di malattia. Ora, per estensione, lo stesso ‘metro’, va applicato a coloro che al termine dell’anno scolastico chiedono all’amministrazione - conclude Pacifico - di veder monetizzare i propri giorni di ferie non godute”.
Dopo il dietrofront del Ministero dell’Istruzione sulle ferie ‘coatte’, che di fatto ha riabilitato quanto disposto dal CCNL sulle ferie dei precari agli artt. 13 e 19, presto potrebbe arrivare anche quello sulla quantificazione dei giorni da monetizzare. Ma per far valere questo diritto è necessario ricorrere al giudice del lavoro: tutti coloro che desiderano ricevere supporto sindacale per un’eventuale impugnazione possono inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
È questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tar del Lazio sul concorso a dirigente scolastico. Una sentenza storica che chiude il contenzioso promosso da Anief e il cui significato va ben oltre il tanto discusso concorso. Orizzonte Scuola ha intervistato a questo proposito l'avvocato Walter Miceli che, insieme al collega Fabio Ganci, ha seguito la causa.
Avvocato Miceli, come è stato possibile ottenere questa sentenza?
La vicenda è scaturita dal concorso a dirigente scolastico indetto nel 2011 che prevedeva tra i requisiti di accesso l'aver maturato almeno 5 anni di servizio come docente di ruolo, cioè solo dopo la stipula contratto a tempo indeterminato, non consentendo in pratica di prendere in considerazione il servizio pre-ruolo. Richiesta, questa, che applica in realtà una disposizione di legge.
Normalmente i giudici non possono fare altro che osservare la legge, a meno che non se ne sollevi l'incostituzionalità, nel qual caso è previsto il ricorso direttamente alla Corte costituzionale.
In linea generale quindi il giudice da solo non può giudicare illegittima una legge e abrogarla.
Mentre però la causa era in corso stava emergendo una tecnica di tutela dei diritti degli interessati consistente nell'invocare i principi stabiliti dall'accordo quadro sui contratti a tempo determinato siglato in sede di Unione europea nel 1999.
Ed è questo il nodo della vicenda: l'accordo quadro prevede indirettamente, in base al principio di non discriminazione, la possibilità di disapplicare una legge dello stato se questa discrimina i lavoratori assunti a termine dai colleghi a tempo indeterminato solo sulla base della durata del rapporto di lavoro. In altre parole è possibile discriminare i lavoratori solo sulla base di ragioni oggettive come una diversità di mansioni o di responsabilità. A questo punto il problema era convincere i giudici a non applicare la normativa italiana ma l'accordo quadro.
Nel frattempo però sono intervenute due altre importanti sentenze...
La Corte di giustizia europea con una sentenza pubblicata l'8 settembre 2011 ha dato ragione ad una docente in causa contro il Ministero della giustizia della Comunità autonoma dell'Andalusia. La docente chiedeva appunto di essere ammessa a partecipare a un concorso facendo valere come requisito di accesso anche il servizio svolto durante il precariato.
Con questa sentenza la Corte ha affermato per la prima volta la validità del principio di non discriminazione anche al di fuori dell'ambito economico.
L'altra importantissima novità della sentenza del Tar del Lazio è infatti che questo principio di non discriminazione finora era stato applicato solo in campo retributivo o comunque riguardo agli aspetti economici.
La nostra causa è stata poi decisa in maniera inequivocabile con la sentenza della Corte di giustizia europea del 18 ottobre 2012 (che ha negato l’efficacia della norma italiana contenuta nella finanziaria per il 2007 che non riconosceva la progressione stipendiale dei docenti con contratti a tempo determinato, Ndr).
Qual è quindi il valore di questa sentenza al di là del concorso a dirigente?
Crea un precedente, il primo in Italia, che potrebbe influenzare anche la macro-vertenza dei lavoratori a tempo determinato della scuola che da anni reclamano la parità di trattamento retributivo (cioè gli scatti di anzianità) rispetto ai collegi di ruolo, ma soprattutto la possibilità di ottenere la stabilizzazione facendo valere l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
Nel momento in cui un autorevolissimo tribunale centrale (il Tar del Lazio, Ndr) dice che non si possono discriminare i lavoratori solo sulla base della durata del contratto questo crea un un precedente in grado di influenzare in modo decisivo i giudizi successivi.
A che punto è la macro-vertenza?
In questo momento è approdata alla Corte di giustizia europea, dopo l'ordinanza di remissione proveniente dal Tribunale di Napoli con il via libera della Corte costituzionale. La sentenza è attesa per la prossima primavera.
Quali gli aspetti politici della vicenda?
In queste ore il ministero dell'Istruzione sta contrattando con il ministero dell'Economia un piano programmatico per la stabilizzazione di 69mila docenti precari, anche per rispondere in qualche modo alla Corte di giustizia europea che presto si pronuncerà sulla legittimità della reiterazione dei contratti.
Va inoltre ricordato che nel frattempo la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione, mettendo in mora il nostra paese perché elimini la discriminazione tra personale a tempo determinato e indeterminato. Insomma il Governo è in corsa contro il tempo per evitare una condanna anche da parte della Corte di giustizia.
In questo contesto la sentenza del Tar è un ulteriore importante tassello.
Certo si tratta di un percorso difficile anche perché dall'altra parte si agita lo spettro della Grecia, addotto come giustificazione dell'impossibilità di assumere a tempo indeterminato tutti i precari
Quale sarà la sorte dei ricorrenti nella causa del concorso a dirigente scolastico? È ipotizzabile un ricorso contro la sentenza che riconosce le loro ragioni?
Il Ministero aveva già provato ad appellare l'ordinanza, ma il Consiglio di Stato gli ha dato torto. Per cui direi che difficilmente tenterà un nuovo appello contro la sentenza.
Per quanto riguarda i ricorrenti, quindi, saranno assunti. Inizialmente erano qualche centinaio, dei quali 13 sono risultati vincitori del concorso e ammessi con riserva. Ora la riserva è stata sciolta e quindi questi 13 entreranno di ruolo.
Vorrei infine ricordare che questo contenzioso non nasce da un'iniziativa dei due avvocati ma è promosso da Anief come parte di una strategia più ampia: senza quest'arma il clima di concertazione non avrebbe consentito di sollevare queste tematiche.
Inoltre l'altro fondamentale risvolto è che se ai docenti precari verrà riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale verrà meno il vantaggio di farli lavorare, appunto, con un contratto precario.
Caro libri e corredo scolastico; prime convocazioni dei precari via sms; alta tensione tra i supplenti; spinta dei sindacati verso il Governo perché vari provvedimenti d'urgenza.
Ascolta la rubrica del 1 settembre 2013
LE PROSPETTIVE - LA TECNICA DELLA SCUOLA
SPAZIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I SOCI
SCARICA L’ULTIMO NUMERO |
|
In questo numero:
IL PUNTO
I RICORSI
Dimensionamento: per evitare il licenziamento i Dsga costretti a cambiare regione
Ricorso contro il blocco quinquennale della mobilità per il personale docente neo immesso in ruolo
Scheda di rilevazione dati Ricorso Mobilità - Trasferimenti