Nella seduta di ieri 10 febbraio l’Aula del Senato ha esaminato e concluso l’esame del provvedimento di conversione del DL 221/21 sulla Proroga degli stati di emergenza e del contenimento dell’epidemia Covid19 (A.S. 2488). Per l’ambito della Scuola le modifiche apportate sono contenute nell’articolo 13-bis: nello specifico, riguardano il possibile “acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria”. Si interviene anche sulle prestazioni lavorative “dei soggetti fragili e congedi parentali”, con il finanziamento utile a “garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario” cosiddetto Covid19; l’individuazione delle “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali a decorrere dal 1° aprile 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”.