Nella seduta di ieri 10 febbraio l’Aula del Senato ha esaminato e concluso l’esame del provvedimento di conversione del DL 221/21 sulla Proroga degli stati di emergenza e del contenimento dell’epidemia Covid19 (A.S. 2488). Per l’ambito della Scuola le modifiche apportate sono contenute nell’articolo 13-bis: nello specifico, riguardano il possibile “acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria”. Si interviene anche sulle prestazioni lavorative “dei soggetti fragili e congedi parentali”, con il finanziamento utile a “garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario” cosiddetto Covid19; l’individuazione delle “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali a decorrere dal 1° aprile 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”.
LE MODIFICHE
Rispetto agli articoli di interesse per quanto concerne l’ambito scolastico le modifiche apportate sono i seguenti:
Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)
- All'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-bis), è inserita la seguente: "f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria;"».
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.
L’articolo 17 (Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali), dove riportiamo solo le modifiche salienti:
- Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "39,4 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "63 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.
- Sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle qualia decorrere dal 1° aprile 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto. Il decreto di cui al presente comma, qualora sia adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica a decorrere dal 1º aprile 2022.
3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3-ter Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
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