Giannini alla Camera: la questione dei tempi non si pone, dato che il potenziamento dell'offerta formativa, anche per la funzione dei vicari, avverrà in quest’anno scolastico, ma con un ritardo di un mese e mezzo. A novembre si avranno gli esoneri.
Marcello Pacifico (presidente Anief): l’organico potenziato deriva da una serie di passaggi tutt’altro che di veloce attuazione: entro ottobre i collegi dei docenti potranno definire le cattedre e le figure da collocare in surplus; solo dopo gli Usr acquisiranno il fabbisogno di personale. E non finirà lì, perché prima di vedere la luce, l’organico potenziato dovrà passare anche da un decreto autorizzatorio del Miur. L’unica certezza che abbiamo è che a settembre una scuola italiana su cinque andrà in reggenza, gettando le scuole nel caos. Senza dimenticare il danno professionale verso migliaia di vicari, ricacciati in classe dopo anni di servizio.
“È tecnicamente impossibile che i 5mila vicari, ricacciati in classe dalla Legge di Stabilità 2015, possano tornare a ricoprire il ruolo di vice-presidi già nel mese di novembre: non ci sono i tempi materiali perché ciò possa avvenire”. Così commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal, la risposta formulata oggi, nel corso di un question time alla Camera, dal ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, al quesito posto dall’on. Elena Centemero ed altri (FI-PdL) sulle “iniziative per garantire alle scuole e ai dirigenti scolastici la possibilità di avvalersi del collaboratore designato mediante l'utilizzo dell'esonero o del semiesonero”, a seguito del fatto che l'organico potenziato, nel quale dovrà rientrare anche la figura del vicario, entrerà in vigore solo dall’anno scolastico 2016/17.
“Il Ministro risponde – scrive Orizzonte Scuola - convenendo che nel 2015/16 non è possibile aggirare la legge di stabilità, ma ricorda che la riforma consente ai dirigenti scolastici di utilizzare il 10% dei docenti in compiti legati al funzionamento. Un potenziamento della struttura organizzativa. Per quanto riguarda la tempistica, la Giannini afferma che la questione dei tempi non si pone, dato che il potenziamento dell'offerta formativa, anche per la funzione dei vicari, avverrà in quest’anno scolastico, ma con un ritardo di un mese e mezzo. A novembre si avranno gli esoneri. Quindi, il Ministro garantisce che i posti del potenziamento che riguarderanno ben 55.258 posti saranno attivati già dal prossimo anno scolastico”.
C’è tuttavia un punto, nella risposta del ministro Giannini, che rimane oscuro: perché la riforma prevede, al comma 83, che “il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica”. Peccato che questo organico è lontano dal compiersi: dire che si comporrà a novembre in tutti gli istituti è a dir poco ottimistico.
“Il ministro dell’Istruzione – commenta ancora il presidente Anief – evidentemente ignora le norme approvate e volute dal suo Governo. Perché è evidente che i vicari non potranno tornare a ricoprire il loro ruolo originario in così breve tempo. L’organico potenziato, infatti, deriva da una serie di passaggi, legati l’uno all’altro, tutt’altro che di veloce attuazione: entro ottobre i collegi dei docenti potranno definire, motivandole, le cattedre e le figure da collocare in surplus nel proprio istituto; successivamente gli Uffici scolastici regionali, come previsto dal comma 95 della Legge 107 del 2015, acquisiranno il cosiddetto fabbisogno di personale espresso dalle scuole. E non finirà lì, perché prima di vedere la luce, l’organico potenziato dovrà passare anche da un decreto autorizzatorio del Miur, che dovrà avere anche il via libera degli assessori appartenenti agli enti locali coinvolti”.
“Si tratta di operazioni che comportano dei tempi tecnici non certo repentini – continua il presidente Anief –, soprattutto perché è indispensabile che venga espresso nero su bianco il fabbisogno di organico aggiuntivo delle 8.500 scuole italiane, nessuna esclusa, agli Usr di competenza: non si comprende come si fa a dire oggi con certezza che a novembre tutto ciò sarà concluso”.
Non va poi dimenticato che in base al punto C del comma 98, la Legge 107/15, i docenti dell’organico potenziato “sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”. “Si tratta chiaramente – spiega ancora Pacifico – di una nomina di tipo giuridico e non sostanziale, che produrrà dei sicuri disservizi alla didattica e all’organizzazione scolastica. L’unica certezza che abbiamo, infatti, è che a settembre una scuola italiana su cinque andrà in reggenza, gettando le scuole nel caos. E che in media, ogni preside dovrà dirigere 5-6 plessi, distanti anche decine di chilometri uno dall’altro. Senza dimenticare il danno professionale prodotto a migliaia di vicari, che spesso dopo anni e anni di servizio, svolte ben oltre le proprio competenze di insegnanti, dal 2011 privati anche delle indennità spettanti, vengono ora pure obbligati a tornare dietro la cattedra”.
Per questi motivi, Anief ha deciso di riaprire i ricorsi in tribunale, al fine di recuperare la liquidazione dei vicari dei presidi: si tratta di una cifra che si aggira sui 25mila euro. Spettanti, in media, al lavoro da loro svolto negli ultimi cinque anni a sostegno dei dirigenti. A tal proposito, più di un giudice si è già pronunciato favorevolmente per il risarcimento. Tutti i vicari interessati ad ottenere la liquidazione spettante, a seguito della mancata assegnazione di indennità di reggenza e sostituzione del dirigente scolastico, anche per brevi-medi periodi, possono aderire all’apposito ricorso preparato dall’Anief.
Tutti i commi della L. 107/2015 che interessano l’organico potenziato e le nuove nomine dei vicari dei dirigenti scolastici:
83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posticomuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a)i soggetti di cui al comma 96, lettere a) eb), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;
b)in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;
c)in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.
Per approfondimenti:
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