Nella bozza pubblicata nelle ultime ore non vi è traccia dei finanziamenti necessari a dare seguito all’indicazione giunta ai presidi nei giorni scorsi dal Miur di poter sostituire i collaboratori scolastici anche dal primo giorno di assenza, in deroga al comma 332 dell’articolo 1 della Legge 190/14, che le aveva cancellate per la prima settimana con effetto esecutivo 1° settembre 2015. Anche questa categoria professionale, quindi, viene equiparata agli assistenti amministrativi e tecnici. Confermato pure lo stop alle supplenze da attuare nel primo giorno di assenza dei docenti. Il tutto avviene proprio mentre ci sarebbe stato maggior bisogno di risorse umane.
Marcello Pacifico (presidente Anief): ma che scuola è quella dove non ci sono nemmeno i bidelli per aprirla, chiuderla e sorvegliarla? Siamo francamente stupiti, perché la nostra richiesta era quella di estendere la salvaguardia delle supplenze dal primo giorno di assenza a tutte le categorie. Sul contratto, invece, la via del ricorso per recuperare il maltolto è inevitabile, perché il Governo si sta sempre più prendendo gioco di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici.
Nella Legge di Stabilità 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri non vi è traccia dei finanziamenti necessari a dare seguito all’indicazione giunta ai presidi nei giorni scorsi dal Ministero dell’Istruzione di poter sostituire i collaboratori scolastici anche dal primo giorno di assenza, in deroga al comma 332 dellaLegge di Stabilità 2015(articolo 1 Legge 190/14), che le aveva cancellate per la prima settimana con effetto esecutivo 1° settembre 2015: pertanto, senza fondi a supporto non potrà essere adottata la Nota ministeriale n. 2116 del 30 settembre 2015, che aveva previsto una deroga per il solo “profilo di collaboratore scolastico”, in tutte quelle scuole dove si vengono a determinare delle “urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza abili (…) tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.
Il mancato finanziamento, pertanto, farà tornare i collaboratori scolastici sullo stesso piano dei colleghi amministrativi e tecnici, anche loro coinvolti nel blocco delle sostituzioni previsto dalla Legge di Stabilità 2015. In tal modo, non potranno che acuirsi le problematiche riscontrate nel primo mese di scuola, quando l’organizzazione scolastica è stata già fortemente penalizzata: nei prossimi mesi, infatti, le segreterie scolastiche saranno chiamate a dare seguito al piano triennale degli istituti autonome, previsto dalla riforma 107/15, con ulteriori carichi di lavoro da fronteggiare con il personale già ridotto all’osso e quello assente o malato non sostituibile per la prima settimana.
Allo stesso modo, trova conferma l’indicazione, contenuta nel comma 333 dell’ultima ex legge Finanziaria, che prevede di non sostituire i docenti il primo giorno di assenza. Con il risultato che gli alunni si “spalmeranno” in altre aule, formando classi-pollaio e facendo crescere in modo esponenziale i rischi di culpa in vigilando, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e primaria. E per l’intero anno scolastico la situazione sarà davvero difficile, perché l’organico potenziato di docenti arriverà solo il 1° settembre 2016.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal, “il Governo ancora una volta tratta il personale Ata della scuola in modo davvero poco rispettoso. Perché l’unica concessione che il Miur aveva dato alla categoria, a seguito dell’azione martellante del sindacato, viene ora meno per via dei soliti motivi di risparmio pubblico: ma che scuola è quella dove non ci sono nemmeno i bidelli per aprirla, chiuderla e sorvegliarla? Siamo francamente stupiti, perché la nostra richiesta era quella di estendere la salvaguardia delle supplenze dal primo giorno di assenza, anche agli assistenti amministrativi e tecnici. Venendo meno pure quella dei collaboratori scolastici, significa davvero non comprendere che chi studia e opera nella scuola deve essere messo nelle condizioni di farlo al meglio”.
Nella bozza della Legge di Stabilità è indicata invece, all’articolo 27, la somma irrisoria con cui il Governo vorrebbe sanare sei anni di mancato rinnovo contrattuale: questi fondi “sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”, si legge nel testo diffuso nelle ultime ore e che ora passerà al vaglio delle commissioni parlamentari in vista dell’approvazione finale. Testo su cui il partito di maggioranza ha però già posto il veto, chiedendo ai parlamentari di non modificarne l’impianto principale.
Con il risultato che 3 milioni e 200mila lavoratori pubblici si vedranno rimborsati a fine mese meno di 8 euro di amento. Mentre, per il Governo, non si assegneranno i 5mila euro di arretrati, conseguenti al blocco contrattuale, risalente al 2009, perché al momento della firma del nuovo contratto gli aumenti saranno selettivi e in base alla prestazione dei singoli all’interno dell’unità produttiva (Decreto Legislativo 150/09, la riforma Brunetta della PA). Come, del resto, già sta avvenendo nella scuola, con l’avvio del fondo sul merito, quale salario accessorio, introdotto con il comma 126 e a seguire della Legge 107/2015, che attribuisce al dirigente scolastico l’ultima parola per assegnare i 24mila euro in media assegnati dall’amministrazione centrale ad ogni istituto. Un concetto ribadito nelle ultime ore dal Miur, attraverso alcune FAQ sul nuovo sistema nazionale di valutazione: “i criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione (vedi composizione in comma 129) mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico”, ha puntualizzato il dicastero di Viale Trastevere.
“Con questa decisione – continua Pacifico – il Governo ha deciso, oltre che prendersi gioco di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, di ignorare anche sentenza della Consulta (sulle pensioni quali retribuzioni differite), che ne impone la perequazione automatica al di là della firma di un contratto; dall’altra facendo finta di non sapere che la copertura deve essere triennale (a differenza delle leggi Finanziarie approvate fino al 2008) e adeguata ai valori previsionali dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione, come individuati nel DEF (+1% nel solo 2016)”.
Per recuperare le somme spettanti in termini di arretrati e riallineare le buste paga almeno ai valori dell’inflazione, come già previsto dal Parlamento (Legge 203/2008), dunque, non rimane che ricorrere nuovamente in tribunale. Pertanto, il sindacato Anief ha deciso di riaprire le adesioni al ricorso per la corretta corresponsione della vacanza contrattuale per il personale della scuola, così da investire nuovamente la Consulta e dire la parola fine a un’inciviltà che si trascina da anni per il solo settore pubblico a differenza di quello privato.
Tutti coloro che volessero aderire al ricorso (per l’adeguamento stipendiale e il recupero completo degli arretrati) possono cliccare al seguente LINK.
Estratto dal DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2016:
Art. 27 (Esigenze indifferibili)
1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. I predetti oneri non possono eccedere, a decorrere dal 2016, il 65 per cento della spesa sostenuta al 31 dicembre 2014 per la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 5 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 33
5. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all’individuazione del numero e della composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, le risorse di cui ai commi 1 e 3, possono essere corrisposte ai sensi dell’articolo 2, comma 35, primo e secondo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, a titolo di anticipazione dei benefici contrattuali.
Per approfondimenti:
DDL Scuola – Il maxiemendamento non risolve nulla: tagliate fuori le nuove generazioni di docenti
Riforma scuola, i profili di incostituzionalità nel ddl ‘Buona Scuola’ (Il Fatto Quotidiano del 29 giugno 2015)
Organico di fatto, le tabelle per Regioni. Tagliati 2.145 posti (Orizzonte Scuola dell’8 luglio 2015)
Mancate assunzioni personale Ata, dal Miur una risposta minimale: Anief avvia il contenzioso
Scuola, l'ultimo fronte: se i bidelli si ammalano si rischia la chiusura (La Repubblica del 16 settembre 2015)