Per violazione degli artt. 2, 3, 32 sulla mancata erogazione dell'assegno alimentare al personale della sanità sospeso. Anief si costituirà in giudizio per il personale scolastico.
PER APPROFONDIMENTI, LA SENTENZA
Per violazione degli artt. 2, 3, 32 sulla mancata erogazione dell'assegno alimentare al personale della sanità sospeso. Anief si costituirà in giudizio per il personale scolastico.
PER APPROFONDIMENTI, LA SENTENZA
Il diritto a conservare la fascia stipendiale 0-3 anni non può riguardare solo il personale di ruolo: lo ha ribadito il giudice del Lavoro di Catania con una sentenza che dà piena ragione ad una docente supplente nel 2010 poi entrata in ruolo nel 2015 e con decreto di ricostruzione della carriera emesso il 17 marzo 2017: “la disposizione di fonte collettiva in questione, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, non può che essere considerata applicabile (con la disapplicazione della limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”, ha deciso il giudice. Nelle conclusioni, quindi, si conferma “il diritto della parte ricorrente a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” con la condanna dell’amministrazione scolastica convenuta al pagamento dei relativi importi incrementati della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati da ogni singola scadenza retributiva fino al saldo”.
Ad un alunno con disabilità grave possono essere assegnate nemmeno 10 ore di sostegno settimanale, anziché tra le 18 e le 25 di cui necessita? Evidentemente no, ma purtroppo questa discrepanza, tra il diritto allo studio e la mancata applicazione, sembra essere diventata la brutta prassi di tante scuole italiane. È accaduto anche a Bolzano, dove ad un alunno handicap grave, iscritto ad un istituto comprensivo, sono state assegnate solo n. 8 ore di sostegno scolastico settimanale, peraltro senza “adeguata motivazione”: il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, sollecitato dai legali Anief, ha rilevato che la stesura del Pei non ha tenuto conto di quanto aveva dichiarato “la Commissione sanitaria per l’accertamento dell’handicap ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha accertato che il minore si trova nella situazione di handicap (deficit grave) ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104/1992”. E nemmeno della diagnosi funzionale del Servizio multizonale specialistico del Comprensorio sanitario di Bolzano che aveva specificato “un grado di compromissione funzionale grave”. Per il Tribunale, quindi, non è corretto assegnare appena un terzo delle ore di sostegno, perchè per la normativa vigente il docente specializzato affianca l’alunno con disabilità grave nella “totalità dell’orario scolastico”.
È una giusta causa di lavoro quella avviata per recuperare le somme sottratte ogni mese dallo stipendio dei docenti supplenti: lo ha confermato il Tribunale di Reggio Emilia, con una sentenza emessa ieri a favore di una insegnante che ha prodotto ricorso per la mancata assegnazione della Retribuzione professionale docenti invece assegnata ai colleghi di ruolo. Alla docente, come a tutti i precari, sono stati sottratti ogni mese ben 164 euro, invece previsti dall’articolo 7 del CCNL del 15.03.2001: gli avvocati, che operano per il sindacato Anief, hanno chiesto che “il tribunale adito condannasse il Ministero dell’Istruzione, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 1340,15 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Dopo avere fatto riferimento alla sentenza della Cassazione n. 20015/2018, con cui si è statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo”, il giudice non ha potuto fare altro che accordare la richiesta.
I periodi di supplenza svolti dal personale scolastico equivalgono a quelli condotti dai colleghi di ruolo, anche ai fini della carriera: lo ha confermato il Tribunale di Modena, che con una sentenza emessa lo scorso 1° marzo ha ricollocato un docente, in servizio nella regione emiliana nel frattempo entrato di ruolo, in una condizione stipendiale più alta, poiché maggiorata dalla considerazione in toto dei cinque anni di servizio effettuati come precario. Il giudice ha infatti condannato “il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a corrispondere a favore del ricorrente le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo”.