La legge prevede un forte indennizzo per il lavoratore della scuola precario, che ha svolto almeno 36 mesi di supplenze, anche non continuative, al quale lo Stato nega l’immissione in ruolo automatica come invece previsto dalla Corto di Giustizia europea: ricorrere in tribunale serve proprio a farsi attribuire questa somma risarcitoria, anche se la stabilizzazione non si è ancora materializzata. Così è andata ad docente tecnico-pratico in servizio ad Imola che per alcuni anni ha sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato, annuali o di durata breve, dal 2006 ad oggi”: il Tribunale ordinario di Bologna, sezione Lavoro, ha accertato che il docente “aveva diritto a partecipare al piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015”, dal quale è stato invece escluso.