Come tutti gli insegnanti con contratto annuale, anche i docenti di sostegno precari della scuola primaria hanno pieno diritto ad avere la Carta del docente utile all’aggiornamento professionale: lo ha ribadito il giudice del lavoro di Padova, nel dire “sì” alla richiesta dei legali Anief in difesa di una maestra di sostegno nell’ultimo anno di precariato prima di essere immessa in ruolo. Alla richiesta della docente, che nell’anno scolastico 2018/19 aveva svolto una supplenza annuale di 24 ore settimanali, su sostegno agli alunni con disabilità, in un istituto comprensivo di Padova, il giudice ha risposto positivamente poiché, ha spiegato nella sentenza, i giudici nazionali sono “tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell’Unione e a garantirne la piena efficacia” e quindi “debbono disapplicare, ove risulti preclusa l’interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sentenza CGUE, C-177/10, Rosada Santana, punti da 46 a 56, cfr. Cass. n. 16096 del 9 giugno 2021)”.
Nella sentenza del tribunale di Padova, inoltre, si ricroda che “sulla questione della compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’esclusione dalla fruizione della Carta elettronica da parte del personale docente a tempo determinato è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE; la Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”.
Il giudice di Padova ha quindi osservato che “anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo
2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più,
per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.
Alla luce di tutto questo, conclude il giudice, “la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, perché, in tal modo, si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro”.
Pertanto, “ne deriva che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della Carta elettronica”: a questo scopo, continua il giudice, “sono molteplici i parametri di comparabilità in concreto che possono assumere rilevanza orientativa, quale ad esempio il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico, pari all’entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell’art. 39 comma 4 C.C.N.L. e dell’art. 4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell’orario di docenza dell’insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena”. Infine, si legge ancora nella sentenza di Padova, “anche la Corte di Cassazione, investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha sottolineato come alla luce della “connessione temporale” esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la “didattica annuale”, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, invita i tanti “docenti precari o ex precari che nell’arco di un anno scolastico hanno fatto una supplenza di almeno 150 giorni a presentare ricorso gratuito con Anief al tribunale del lavoro, così da recuperare fino a 3.000 euro di Carta del docente indebitamente sottratta per la formazione del lavoratore insegnante. La nostra è una battaglia di principio e di giustizia, che produce risarcimenti molto utili alla formazione all’aggiornamento del personale insegnante. Occhio, però, a non attendere troppo tempo: il ricorso va presentato entro cinque anni dalla supplenza svolta”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PADOVA
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra istanza rigettata:
- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico
2018/2019;
- condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28
novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta elettronica della somma pari a 500,00 per l’anno scolastico 2018/2019;
- condanna il Ministero convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 400,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori
antistatari.
Padova, 5/3/2024
Il Giudice
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