Ancora un sì incondizionato alla Retribuzione professionale docente per un supplente con contratto di tipo “breve” che ha fatto ricorso con Anief: a dare l’assenso all’assegnazione della Rpd nello stipendio è stato il Tribunale di Vicenza, settore Controversie di lavoro. Nella fattispecie la docente ha chiesto il risarcimento per l’assenza della Rpd negli stipendi relativi ai servizi svolti nell’anno scolastico 2019/20: il giudice gli ha dato piena ragione, accordando quasi 1.600 euro alla docente, più interessi, reputando quindi coerente quanto espresso dai legali Anief che hanno indicato nella richiesta come l’assenza della Rpd “contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.