Un’altra sentenza, l’ennesima, sulla Carta del docente da estendere ai 200mila insegnanti precari della scuola pubblica: a produrla stavolta è stato il Tribunale di Cosenza, sezione Controversie del lavoro, che nell’esaminare il ricorso predisposto dai legali Anief ha dato ragione ad un’insegnante, supplente tra il 2019 e il 2022 “con incarichi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)”, che in considerazione delle tre annualità svolte ha ricevuto i 1.500 euro del bonus per la formazione e l’aggiornamento professionale.
Tre supplenze annuali valgono 1.500 euro di Carta del docente. Anche se si tratta di contratti con scadenza 30 giugno. A ribadirlo, dopo l’illuminante sentenza della Corte di Cassazione di fine ottobre scorso, è stato il Tribunale di Velletri qualche giorno fa dicendo sì alla tesi dei legali Anief che rivendicavano l’assegnazione del bonus annuale per l’aggiornamento professionale per una insegnante precaria che tra il 2018 e il 2022 ha svolto del servizio a tempo determinato “con contratti fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico”. Nell’accordare la Carta del docente all’insegnante, il giudice del Tribunale laziale ha ricordato che la Cassazione ha scritto che “la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Nella scuola pubblica italiana c’è un esercito di “proletari” di Stato che lavora da tre mesi, in alto numero fuori sede senza stipendio e salario accessorio: sono i supplenti brevi e saltuari, sottopagati e ora anche con forte ritardo. Anief denuncia tutto e chiede al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di intervenire semplificando il processo dei pagamenti, come aveva annunciato, e attuando la parità di trattamento. “Siamo alle solite – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e come ogni anno, nonostante le promesse, l’amministrazione pubblica dimentica di pagare i supplenti brevi per colpa della burocrazia. In molti tra questi docenti e Ata stanno lavorando da settembre, ma senza che abbiano percepito nulla. Un ‘esercito di proletari’ di Stato. Eppure, se fossero disoccupati prenderebbero regolarmente la Naspi. Siamo a dicembre, il Natale è alle porte e ad oggi non è prevista ancora nessun pagamento neanche una emissione speciale”.
Per avere la Carta del docente da 500 euro annuali basta avere sottoscritto una qualsiasi supplenza annuale, quindi anche fino al 30 giugno: lo ribadisce il Tribunale di Velletri che il 1° dicembre ha condannato l’amministrazione scolastica a pagare 2mila euro, con gli interessi, ad un insegnante che ha lavorato per quattro anni, tra il 2018 e il 2022, con supplenza fino al 30 giugno. Trattandosi di un "lavoro identico o simile" a quello dei colleghi di ruolo, il giudice ha spiegato che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”. Nella sentenza si fa inoltre continuo riferimento all’Ordinanza della Corte Giustizia europea (sez. VI del 18 maggio 2022, n. 450), la quale ha fatto osservare che proprio sulla base della“ comparabilità (punti 41-43)”, della “clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE” e del “principio di non discriminazione ivi sancito”, la nostra normativa nazionale non è equa perché fornisce “beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato”.
In presenza di un "lavoro identico o simile" non si può pensare di escludere gli insegnanti precari dalla Carta del docente: inoltre, “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.