La Carta del docente va data anche ai supplenti: lo ha detto “la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE)”.
Sulla Carta del docente ai precari il Ministero ha rinnegato quanto previsto dal contratto di lavoro: lo ha ricordato il Consiglio di Stato spiegando nella sentenza n. 1842che “la materia della formazione professionale dei docenti” è collegata “alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente”.
“La formazione continua dei docenti è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato”: lo ha ribadito il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, nel dare risposta al ricorso dei legali Anief per salvaguardare i diritto di un’insegnante che ha lavorato cinque annualità senza ricevere la Carta del docente perché il legislatore della L.107/2015 che l’ha introdotta ha clamorosamente dimenticato i precari.
I docenti assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”: lo ha detto la Corte di Giustizia europea specificando che la sua interpretazione dei fatti è di tipo “incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce”. Ne consegue che sottrarre i 175 euro al mese della "Retribuzione professionale docenti" dagli stipendi dei precari per brevi periodi non è un’azione legittima. Il concetto è contenuto anche nella sentenza, dello scorso 6 dicembre, emessa dalla sezione Controversie del lavoro del tribunale di Cosenza, che ha accordato a un insegnante la “somma di € 2019,54 oltre interessi come per legge” come risarcimento per le mancate assegnazioni in busta paga della “voce” Rpd.
I maestri e gli insegnanti precari “rendono una prestazione equivalente se non identica, per qualità, a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, da cui si differenziano solo per ragioni di quantità o durata della prestazione”: quindi, sottrarre i 175 euro al mese della "Retribuzione professionale docenti" non è un comportamento corretto.