Nessun dubbio: la Retribuzione professionale docente va assegnata anche a chi svolge un solo giorno di supplenza, quindi pure ai precari con contratto “breve”. Lo ha ribadito il Tribunale di Velletri nell’assegnare 671 euro più interessi ad un insegnante che aveva svolto alcuni mesi di supplenza. Il giudice ha ricordato che con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70/CE è stato ritenuto che “la retribuzione professionale docenti è attribuita a tutto il personale docente ed educativo, ricomprendendo nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”. Inoltre, lo stesso giudice ha rammentato che secondo la Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, “il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Infine, il giudice del Tribunale di Velletri ha citato le indicazioni della “Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana)” e “il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo”. Concludendo che “l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la Rpd per i docenti non di ruolo, al pari della Cia negata al personale Ata precario, è un diritto che non può essere negato, anche quando si svolge un solo giorno di supplenza: non è una cifra irrisoria, per su un mese sono oltre 170 euro non considerati in busta paga. Pertanto, che non vuole soccombere a questa ingiustizia può certamente ancora presentare ricorso con Anief, così da recuperare per intero quella Retribuzione professionale docente di tutti gli ultimi anni di lavoro svolti a scuola facendo attenzione che non vadano in prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VELLETRI
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
accerta il diritto di parte ricorrente a percepire l'emolumento contrattuale a carattere fisso e continuativo denominato Retribuzione Professionale Docenti anche in relazione agli incarichi a tempo determinato conferiti dall'amministrazione scolastica convenuta per supplenze temporanee, e per l'effetto condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva lorda di € 672,81 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, che si liquidano in euro 400,00 oltre spese generali e oltre Iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, 12.12.2023
I PRECARI COME POSSONO RECUPERARE LA RPD?
Anief ricorda che secondo la Cassazione la Retribuzione professionale del docente “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già immessi in ruiolo.
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