Tutto il personale ha diritto alla ricostruzione di carriera comprensiva dei servizi svolti, nessuno escluso anche quelli di alcuni giorni o lunghi una o più annualità prima dell’immissione in ruolo: ciò vale per i docenti come pure per gli assistenti amministrativi, i tecnici di laboratorio, i collaboratori scolastici e tutte le figure professionali che operano nella scuola. A confermarlo è stato il Tribunale di Marsala, che esaminando il ricorso di una collaboratrice scolastica sul mancato conferimento completo degli anni pre-ruolo nel conteggio della carriera utile ad assegnare le progressioni stipendiali automatiche, ha ordinato al Ministero il riconoscimento integrale del servizio da supplente svolto per oltre dieci anni, tra il 1998 e il 2008, condannando la stessa amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate – parliamo di migliaia di euro - con il riconoscimento degli anni sinora non considerati, oltre agli interessi legali.
Marcello Pacifico, presidente Anief, ricorda che “su questa materia pesa indubbiamente anche la pronuncia favorevole del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha così risposto alla denuncia di Anief già accolta dal Comitato europeo dei diritti sociali sulla esigenza di equiparare il lavoro precario a quello a tempo indeterminato e cancellare l’abuso di precariato che in Italia è diventata una prassi. Noi ci stiamo battendo in tutte le sedi per cancellarla, ma finché non si approverà una norma che superi il limite legislativo, l’azione giudiziaria continua ad essere la più efficace”.
È sempre possibile ricorrere con il sindacato per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio non di ruolo e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale: il ricorso può essere presentato sia da lavoratori precari che da dipendenti già assunti a tempo indeterminato. Anief mette a disposizione di tutti i dipendenti scolastici un Calcolatore online che gratuitamente, in pochissimi minuti, quantifica il recupero delle differenze retributive. Le somme da recuperare, attraverso il ricorso al giudice, variano in media da 1.000 a 40.000 euro, con punte di centinaia di migliaia di euro.
Il Tribunale di Marsala ha accolto la tesi dei legali dell’Anief spiegando, dopo avere esaminato le norme in materia, anche transnazionali, che "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".
Alla luce di ciò, “acclarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo, va inoltre affermato il diritto della stessa di percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta” e condanna l’amministrazione “a provvedere in conformità, nonché a pagare alla parte ricorrente, per l’effetto, le differenze retributive ad essa spettanti in regione della succitata ricostruzione, con gli interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta fino al saldo definitivo”.
Il giudice ha quindi stabilito che “il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato” è utile “a percepire incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato” e condannato “l’Amministrazione convenuta a provvedere in conformità, nonché al pagamento in favore della predetta parte ricorrente delle differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione quinquennale”. Infine, con la sentenza è stata anche condannata “l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano per l’intero in € 2.098,00 per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi, in solido, in favore degli avvocati”.
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