Ancora una sentenza che riconosce in pieno il periodo di supplenza ai fini della ricostruzione di carriera, comporta le differenze retributive che ne scaturiscono, pari a migliaia di euro, e il “salto” nella fascia stipendiale superiore con effetti immediati in busta paga. La beneficiaria è una docente di scuola superiore, che si era rivolta alla sezione Lavoro del Tribunale ordinario di Lucca: il giudice ha studiato il caso e non ha potuto che richiamare la clausola 4, comma 1, dell’Accordo quadro 1998 recepito con la Direttiva 99/70, secondo cui il calcolo del servizio svolto come supplente va considerato alla pari di quello effettuato dopo l’immissione in ruolo, che nel caso della docente si è materializzata nel mese di settembre 2013. Nei cinque anni precedenti, tra l’a.s. 2008/09 e l’a.s. 2012/13, la professoressa aveva lavorato sempre con contratti a tempo determinato: annualità che adesso il giudice ha deciso di considerare pienamente e non in modo parziale come invece intendeva il Ministero.
“Con Anief – ricorda il suo presidente nazionale, Marcello Pacifico - è sempre possibile ricorrere, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a termine, così da ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale. Per noi queste sentenze rappresentano un traguardo importante, perché danno il senso all’opera di salvaguardia dei diritti che perseguiamo dalla nostra nascita e che porteremo avanti fino a quando faremo questo lavoro in rappresentanza di sempre più lavoratori della scuola”.
Secondo il giudice della sezione Lavoro del Tribunale ordinario di Lucca bisogna “riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Attraverso la sentenza, si condanna quindi “la parte convenuta alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente ai fini giuridici ed economici, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive a tal titolo dovute maggiorate degli interessi di legge nei limiti della prescrizione maturata per le differenze oltre i cinque anni precedenti alla notifica del ricorso. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente di vedersi applicare la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. 19 luglio 2011, con conseguente riconoscimento del diritto di percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni. Per l’effetto, condanna parte convenuta al pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate maggiorate degli interessi di legge”.
COME CALCOLARE IL DANNO ECONOMICO
Tutti i docenti e Ata che hanno intenzione di verificare gratuitamente l’entità degli anni e delle somme economiche da recuperare, anche per altri diritti calpestati, possono continuare a fare libero uso del calcolatore on line messo a disposizione gratuitamente da Anief.
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