Le ferie non godute dal personale precario della scuola vanno pagate. Punto. Lo ha ribadito ieri il Tribunale di Arezzo che ha valutato il ricorso di una docente, assistita dai legali Anief, che ha svolto per cinque anni scolastici consecutivi, tra il 2013 e il 2019, delle supplenze annuali con scadenza a giugno vedendosi sempre negare l’assegnazione dell’indennità relativa ai periodi di ferie non fruiti.
Per rispondere al quesito, il giudice ha realizzato un’ampia “ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica”, partendo dalla sentenza n. 3021/10 della Corte di cassazione, secondo cui “la natura mista dell’indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza”, fino ad arrivare alla recente legge 135/2012 che “ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire”. Nella sentenza, il giudice reputa, quindi, “che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività)”.
“Sottrarre il pagamento delle ferie a dei docenti o Ata precari che non ne hanno mai usufruito, aggrappandosi a norme discutibili e contraddittorie – dice Marcello Pacifico, presidente Anief - è un atto prodotto da chi amministra la scuola che non possiamo assolutamente accettare. La verità è che ’indennità delle ferie non godute non godute non può scomparire, ma va corrisposta sempre e tutta, fino all’ultimo centesimo. Come Anief, continueremo a ricorrere in tribunale per difendere tutti i lavoratori della scuola precari e di ruolo che non vogliono farsi calpestare i loro diritti. Tra l’altro, si va a produrre un danno economico a del personale già malpagato, ingiustamente privato degli scatti di anzianità e di altre indennità, come Rpd e Cia, che ci hanno spinto a presentare più ricorsi per la sottrazione indebita di più parti di stipendio”.
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Secondo il Tribunale di Arezzo, la richiesta della monetizzazione delle ferie non godute non può prescindere dalla “novella legislativa”, secondo la quale “l’indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l’anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l’anno scolastico per effetto dell’art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda”.
Pertanto, “alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque in parte accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all’indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell’indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s.. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per l’importo totale di € 4.070,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”. Il giudice, infine, ha condannato “la parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 981,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto”.
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