Dopo il Consiglio di Stato, anche i tribunali del lavoro dicono “sì” al punteggio pieno da assegnare a chi ha svolto il servizio militare di leva (o equiparato) prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione: a dire sì alla tesi dei legali Anief è stato il Tribunale di Frosinone, sezione Lavoro, che ha dato il suo assenso al “diritto del ricorrente alla attribuzione in suo favore, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto (terza fascia) per il personale ATA ove è inserito, dell’integrale punteggio per l’espletamento del servizio militare, pari a n. 6 punti (invece di 0,60 punti) per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ovvero n. 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare o frazione superiore a 15 giorni, e così di un punteggio complessivo pari a 17,60 punti per il profilo di Assistente Amministrativo e pari a 12,80 per il profilo di Collaboratore Scolastico”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “i giudici stanno facendo chiarezza su un concetto basilare: un servizio svolto comunque per lo Stato, quale è quello del militare o dell’anno svolto su mansioni equiparata, se successivo al conseguimento del titolo di studio, non può essere considerato aspecifico, ma utile a migliorare il proprio punteggio nelle graduatorie con piena considerazione. Tutti i dipendenti amministrativi, tecnici e i collaboratori scolastici - conclude Pacifico - possono chiederne la validità a rivolgersi all’Anief per ottenere la valutazione servizio militare prestato non in costanza di nomina”.
Secondo il giudice del lavoro della provincia laziale “la domanda è fondata e merita accoglimento”, ritenendo corretto il ragionamento della difesa del ricorrente, secondo cui il servizio militare (o equiparato) va considerato nella sua pienezza di servizio svolto per lo Stato, anche qualora “sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di lavoro”.
Nel ricorso era stato spiegato che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, nonché l’art. 52 della Cost. a norma del quale “l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”. E che queste disposizioni di rango primario non sono suscettibili di deroga ad opera di norme di fonte secondaria, quali il D.M. n. 50/2021 e il Decreto n. 9256 del 2021 che prevedono l’attribuzione di n. 0,60 punti (e non di n. 6,00 punti) per il servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina, che quindi vanno disapplicati. Inoltre, sempre per i legali dell’Anief “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Secondo il giudice, “la tesi di parte attrice va condivisa”. Dopo avere esaminato la giurisprudenza e le precedenti espressioni dei tribunali di vario grado, il Tar di Frosinone ha stabilito che “il ricorrente ha diritto al riconoscimento, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA della Provincia di Frosinone nelle quali è inserito, dell’integrale punteggio di n. 6 punti (invece di 0,60 punti) per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ovvero di n. 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare obbligatorio o frazione superiore a 15 giorni”.
Inoltre, “per quanto riguarda il punteggio complessivo richiesto, va osservato che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha espletato il servizio militare per n. 10 mesi (precisamente, n. 9 mesi e 28 giorni). Ha quindi diritto ad un punteggio di n. 5,00 punti (anziché di 0,50 punti assegnati dal Miur) per il servizio di leva obbligatorio in esame, e quindi di n. 4,50 punti aggiuntivi, con conseguente attribuzione per il profilo di assistente amministrativo di 17,60 punti (anziché di 13,10 punti) e per il profilo di collaboratore scolastico di 12,80 punti (invece di 8,30 punti)”. Quindi, conclude il giudice, “il ricorso dovrà essere accolto nei termini descritti”.
STESSO PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Alcuni mesi fa, già il Consiglio di Stato aveva stabilito, con apposita Ordinanza, che il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare va riconosciuto ai fini della “valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l'inclusione - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina - quale servizio prestato nelle scuole statali”, conferendo “quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nei rispettivi profili professionali”.
IL RICORSO
Valutazione servizio militare prestato non in costanza di nomina
Ricorso al giudice del lavoro per ottenere la valutazione del servizio militare di leva (o equiparato) prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il ministero dell'Istruzione.
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