La scuola deve pagare le ferie non utilizzate dai docenti precari. A ribadirlo è il Tribunale di Arezzo che ha valutato il ricorso di una docente, assistita dai legali Anief, che ha svolto supplenze per alcuni anni. Secondo il giudice non vi sono dubbi: l’insegnante ha pieno diritto a ricevere “l’indennità sostitutiva di ferie non godute per l’importo totale di 2.344,69” più gli interessi maturati negli anni. Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “l’indennità delle ferie non godute è un diritto che non può volatizzarsi. E i giudici lo sanno. Per questo Anief continua a ricorrere in tribunale per difendere tutti i lavoratori della scuola precari e di ruolo che non vogliono soccombere e recuperare somme anche importanti. Lo stesso vale per scatti di anzianità e altre indennità, come Rpd e Cia e tante altre “voci” mai pagate. A questo scopo, Anief mette gratuitamente a disposizione di tutti i dipendenti scolastici un utilissimo Calcolatore online”.
Nella sentenza, si specifica che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento» (cfr. Cass. n. 8521/2015 e Cass. n. 26985/2009). Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Pertanto, secondo il giudice di Arezzo, “il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all’indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell’indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso, per l’importo totale di € 2.344,69 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e peraltro neppure specificamente contestati da parte resistente. Non colgono infatti nel segno – a parere del giudicante – le eccezioni mosse da parte resistente in ordine da un lato a una fruizione della ricorrente di parte delle ferie per cui è richiesta l’indennità e dall’altro del parziale pagamento delle somme richieste da parte ricorrente a titolo di ferie non godute”. Inoltre, si condanna “la parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 981,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto”.
COME CHIEDERE I RIMBORSI
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