Ancora una vittoria sul fronte della negazione della “voce” Rpd nello stipendio dei precari di breve durata: una maestra di scuola dell’infanzia e primaria, a seguito del ricorso presentato dai legali dell’Anief, si è infatti vista assegnare dal giudice del lavoro di Caltanissetta circa 2.500 euro più interessi, a seguito della mancata e immotivata collocazione in busta paga della Retribuzione professionale docente. La precaria, che ha svolto supplenze tra il 2017 e il 2019 per complessivi 63 contratti di lavoro a tempo determinato, si è resa conto di avere ricevuto uno stipendio ridotto lamentando “disparità di trattamento rispetto agli altri docenti”. Il giudice le ha quindi dato ragione ricordando che sulla questione vale quanto stabilito nella “clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato»”: detto ciò, il Tribunale ha accertato “una discriminazione per il mancato riconoscimento alla ricorrente e ne consegue che gli elementi dedotti dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituiscono quelle «ragioni oggettive» che sono idonee a spiegare la diversità del trattamento economico e che sono compatibili con il principio comunitario di non discriminazione”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “se dai Tribunali della Repubblica continuano ogni giorno ad arrivare sentenze di questo tenore significa che c’è un buco nella norma. Ci appelliamo ancora una volta al legislatore perché vi metta mano: nel frattempo, però, gli insegnanti che hanno sottoscritto supplenze di tipo ‘breve e saltuario’ possono continuare a rivolgersi al nostro sindacato per presentare ricorso per il recupero della Retribuzione professionale docente che continua a essere assente negli stipendi di tutti i precari con contratto ‘breve’”.
Per ricorrere con Anief e recuperare, in soldi, la Retribuzione professionale docente cliccare qui
Nella sentenza sono elencati i servizi di supplenza svolti dalla docente che ha presentato ricorso con l’Anief. “Nell’anno scolastico 2016/17 ha stipulato 18 contratti di lavoro ed ha complessivamente lavorato dal 06.04.2016 al 29.05.2017 per 160 giorni, nell’anno scolastico 2017/18 ha stipulato 19 contratti di lavoro ed ha complessivamente lavorato dal 7.12.2017 al 14.06.2018 per 95 giorni, nell’anno scolastico 2018/19 ha stipulato 24 contratti di lavoro ed ha complessivamente lavorato dal 10.10.2018 al 12.06.2019 per 163 giorni, nell’anno scolastico 2019/20 ha stipulato 2 contratti di lavoro ed ha complessivamente lavorato dal 14.10.2019 al 13.11.2019 per 31 giorni”.
Nell’esaminare il caso, il giudice ha spiegato che “deve richiamarsi sul punto l’arresto giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ritenuto non condivisibile la conclusione cui è giunto il Ministero di ritenere la sufficiente durata dell’incarico conferito con le supplenze, la stabilità della sede di servizio (che rimane identica per tutto l’anno scolastico)”. Inoltre, è stato ricordato che in più occasioni si è espressa sulla questione la “Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”.
Concludendo, sull’applicazione della Rpd il giudice di Caltanissetta ha stabilito che “la suddetta voce retributiva sarà corrisposta proporzionalmente ai giorni lavorati e per tali ragioni il Ministero deve corrispondere la retribuzione professionale docenti in misura proporzionale ai giorni lavorati, oltre agli interessi maturati sulla sorte capitale nella misura prevista”. A tal proposito, ancora il giudice ha “precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all’effettivo soddisfo”. In conclusione, alla docente ricorrente sono state assegnate “le differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNI del 31.08.1999 per i giorni di lavoro prestati durante gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991 ed al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge”.
PER APPROFONDIMENTI:
Carta docente anche ai precari, quarta sentenza a Vercelli: una docente recupera 2mila euro
Card docente 500 euro ai precari, pure il giudice di Marsala è d’accordo