Coma ha potuto il legislatore pensare di escludere i precari dal bonus annuale da 500 euro per aggiornare gli insegnanti, la cosiddetta Carta del docente? A sostenere che si tratta di una esclusione illegittima sono stati diversi giudici di livello superiore: per ultimo si è espressa la Corte di Cassazione,il 27 ottobre scorso, che però già nel 2019 aveva espresso un giudizio sommario sulla “disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» [cfr. Cass., n. 31149/2019]”.
A scriverlo è il tribunale di Gorizia, sezione Lavoro, che ha in questo modo risposto al ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un’insegnante precaria a cui è stata negata la Carta del docente che ha stipulato “contratti a tempo determinato, stipulati per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 fino al termine delle attività didattiche”: il giudice del lavoro ha quindi dato piena ragione alla tesi degli avvocati, condannando l’amministrazione a risarcire la docente precaria con 2.000 euro e a pagare le “spese di giudizio”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “le posizioni indiscutibili del Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842/2022, della Corte di Giustizia europea in risposta alla causa C-450/2021, come di recente della Cassazione,il 27 ottobre scorso, più tutte quelle correlate sull’illegittima disparità che si perpetra tra lavoratori di ruolo e non di ruolo, ci portano a concludere che i supplenti possano accedere alla Carta del docente da 500 euro annui. Siccome il governo si è limitato ad approvare la Legge 103 del 10 agosto scorso, che apre il bonus solo agli annuali fino al 31 agosto prossimo, non rimane che presentare il ricorso gratuito con Anief: per accedere alla Carta docente degli ultimi cinque anni, lo ricordiamo, l’unico requisito sono 150 giorni di insegnamento per ogni anno scolastico”, conclude Pacifico.
Nella sentenza, il giudice arriva alla conclusione che il bonus va indubbiamente accordato ai precari, come rilevato dalla Cassazione, ma anche facendo esplicito riferimento al Consiglio di Stato, il quale con la sentenza n. 1842/2022ha evidenziato come “la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico». Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.»”. La conclusione, per i giudici amministrativi, è che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso…”.
Il tribunale ha quindi fatta propria questa posizione, peraltro avvalorata dalla Corte di Giustizia europea, che sempre lo scorso hanno ha escluso che possa giustificare l’esclusione “la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» [CGUE, ord. 18 maggio 2022, C-450/2021]”.
Infine, sempre secondo il giudice del tribunale veneto “l’irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A.”, con la norma che limita la Carta docente al personale di ruolo, “emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all’art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale»”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI GORIZIA
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna il Ministero dell’istruzione e del merito all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento;
condanna il Ministero dell’istruzione e del merito a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Maria Maniscalco e Denis Rosa
Gorizia, 16 novembre 2023
PER APPROFONDIMENTI:
SCUOLA – Sentenza record a Vicenza sulla Carta del docente ai precari: 4.000 euro alla supplente