L’abilitazione all’insegnamento acquisita in altri Paesi, se risponde a determinati requisiti formativi, ha il medesimo valore del titolo conseguito in Italia ed è quindi adeguata per esercitare la professione di insegnante: lo ha stabilito la settima sezione del Consiglio di Stato, ricordando che “le Autorità nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante”: è stato quindi annullato l’atto con cui nel 2019 il ministero dell’Istruzione aveva rifiutato il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Bulgaria da un insegnante italiano.
Il Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli condanna il ministero dell’istruzione a risarcire con quasi 6mila euro un docente per mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato, con Integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera.
Per violazione degli artt. 2, 3, 32 sulla mancata erogazione dell'assegno alimentare al personale della sanità sospeso. Anief si costituirà in giudizio per il personale scolastico.
Il diritto a conservare la fascia stipendiale 0-3 anni non può riguardare solo il personale di ruolo: lo ha ribadito il giudice del Lavoro di Catania con una sentenza che dà piena ragione ad una docente supplente nel 2010 poi entrata in ruolo nel 2015 e condecreto di ricostruzione della carriera emesso il 17 marzo 2017: “la disposizione di fonte collettiva in questione, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, non può che essere considerata applicabile (con la disapplicazione della limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”, ha deciso il giudice. Nelle conclusioni, quindi, si conferma “il diritto della parte ricorrente a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” con la condanna dell’amministrazione scolastica convenuta al pagamento dei relativi importi incrementati della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati da ogni singola scadenza retributiva fino al saldo”.
Ad un alunno con disabilità grave possono essere assegnate nemmeno 10 ore di sostegno settimanale, anziché tra le 18 e le 25 di cui necessita? Evidentemente no, ma purtroppo questa discrepanza, tra il diritto allo studio e la mancata applicazione, sembra essere diventata la brutta prassi di tante scuole italiane. È accaduto anche a Bolzano, dove ad un alunno handicap grave, iscritto ad un istituto comprensivo, sono state assegnate solo n. 8 ore di sostegno scolastico settimanale, peraltro senza “adeguata motivazione”: il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, sollecitato dai legali Anief, ha rilevato che la stesura del Pei non ha tenuto conto di quanto aveva dichiarato “la Commissione sanitaria per l’accertamento dell’handicap ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha accertato che il minore si trova nella situazione di handicap (deficit grave) ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104/1992”. E nemmeno della diagnosi funzionale del Servizio multizonale specialistico del Comprensorio sanitario di Bolzano che aveva specificato “un grado di compromissione funzionale grave”. Per il Tribunale, quindi, non è corretto assegnare appena un terzo delle ore di sostegno, perchè per la normativa vigente il docente specializzato affianca l’alunno con disabilità grave nella “totalità dell’orario scolastico”.