Il mancato affiancamento del docente di sostegno all’alunno disabile rappresenta un grave danno all’allievo e alla sua formazione ed è giusto che lo Stato lo risarcisca con una cifra simbolica di mille euro per ogni mese di sostegno offerto in modalità ridotta: il principio vale anche quando la sottrazione del docente è di una parte delle ore previste dalla programmazione educativa individuale del giovane disabile. A sostenerlo è il giudice della Corte di Appello di Caltanissetta che – con sentenza emessa pochi giorni fa, il 6 giugno - ha dato ragione al genitore di una alunna costretta a frequentare senza insegnante di sostegno diverse ore di lezione per l’intero anno scolastico 2016/2017 all’interno della prima classe liceale frequentata: ciò nonostante la giovane fosse “affetta da gravi patologie come riscontrate dall’ASL di appartenenza per la gravità delle quali aveva diritto all’insegnante di sostegno per l’intera cattedra di 18 ore settimanali”. L’Istituto aveva invece riconosciuto “il sostegno” limitatamente a 9 ore settimanali con grave nocumento della minore anche sotto il profilo del suo inserimento sociale. In Appello viene ribadito il “danno conseguenza”, ovvero nel pregiudizio arrecato all’alunno disabile certamente discriminato e confermato quindi in pieno quanto espresso dal Tribunale alcuni anni prima: 9.000 euro di indennizzo alla famiglia, più spese processuali, a carico del Ministero.