La carriera del personale scolastico si conteggia per intero, calcolando anche considerando il servizio pre-ruolo: lo ha ribadito il tribunale di Napoli che ha risarcito un docente con 3.280,92 euro condannando il ministero dell’Istruzione “a riconoscere il diritto alla relativa progressione stipendiale e al pagamento” della somma “in favore della parte ricorrente”.
Insegnanti e Ata supplenti della scuola pubblica non possono essere privati di una parte dello stipendio: lo dice il Tribunale di Vicenza, settore delle controversie di lavoro e previdenza, che ha risarcito lo stesso dipendente precario che nel volgere di due anni ha ricoperto prima il ruolo di insegnante e poi quello di collaboratore scolastico. Il giudice ha esaminato il ricorso presentato dal dipendente precario, tramite i legali Anief, risarcendolo con 1.386,77 euro.
Ridurre a un alunno disabile grave le ore settimanali di sostegno indicate dall’equipe medico-pedagogica è un’operazione non solo indegna per un Paese moderno, ma anche non legittima sul piano normativo e del diritto allo studio: lo ha ribadito il Tribunale ordinario di Roma, diciottesima sezione civile, raddoppiando in primo grado di giudizio l’offerta formativa di sostegno a un allievo disabile a cui erano state assegnate 11 ore anziché 22, e risarcendo la famiglia con 8mila euro. È stato accolta in pieno, quindi, la tesi condotta dai legali che operano per l’Anief, secondo i quali l’amministrazione scolastica ha prodotto una “condotta discriminatoria” con “misure sufficienti per assicurare l’inclusione scolastica del” giovane in formazione.
“Siamo felici per l’esito del ricorso – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché rappresenta un segnale importante contro un’amministrazione che troppo spesso si dimostra sorda dinanzi ai bisogni formativi degli alunni più deboli e bisognosi di attenzione. Dall’altra, siamo anche consapevoli che gli 8mila euro ricevuti dalla famiglia non ridaranno mai indietro all’alunno la formazione mancata, ma almeno la giustizia ha prevalso e in qualche modo la famiglia ha confermato che aveva ragione. Invitiamo tutti coloro che si trovano in queste condizioni a non esitare a contattarci, perché ricorrere al giudice, tra l’altro anche gratuitamente, significa dire no alla lesione al diritto allo studio perpetrata nei confronti dell’alunno”.
Le ferie non godute dai supplenti della scuola vanno monetizzate e le somme assegnate al personale che ne fa richiesta: lo conferma il Tribunale di Como che ha accolto il ricorso di una docente precaria, tutelata dal sindacato Anief, che nel corso degli anni aveva stipulato diversi contratti a termine. Il giudice, nella fattispecie, ha deciso di risarcire l’insegnante con “1.040,59 per l’indennità per le ferie non godute, oltre – si legge nella sentenza - al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo”, più la condanna dell’amministrazione a “€ 21,50 per spese ed € 700,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa”.
“Portiamo a casa un altro importante principio: quello riguardante i supplenti a cui viene illegittimamente negato il riconoscimento economico per i giorni di permesso non usufruiti durante le supplenze: l’indennità delle ferie non godute non si può volatilizzare, ma va corrisposta fino all’ultimo centesimo. Continueremo a ricorrere in tribunale per difendere tutti coloro, lavoratori della scuola precari e di ruolo, che credono nella tutela dei loro diritti e nel prevalere della giustizia. Lo Stato non può continuare a trattare i precari come se fossero dipendenti di serie B”, conclude Pacifico.
Per saperne di più, per quantificare le somme da chiedere, Anief mette gratuitamente a disposizione di tutti i dipendenti scolastici un affidabile Calcolatore online.
Ogni mese ai supplenti non vengono assegnati i174,50 euro della Retribuzione professionale docenti, mentre al personale Ata si continuano a sottrarre tra i 66,90 euro a 73,70 euro di Compenso Individuale Accessorio. La storia è vecchia e risaputa: il sindacato lo denuncia da tempo, solo che l’amministrazione scolastica fa “orecchie da mercante”, così per vedersi riconoscere quelle somme bisogna rivolgersi al Tribunale del Lavoro. Negli ultimi giorni sono state diverse le cause andate a buon fine: prima a Forlì, che con una sentenza esemplareil giudice ha riconosciuto a una docente precaria 1.132 euro, più gli interessi legali, a seguito degli assegni mensili non retribuiti per sette supplenze brevi svolte tra novembre 2016 e giugno 2017. Adesso è stata la volta del Tribunale ordinario di Modena, sezione Lavoro, che con una sentenza analogaha detto sì al “riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente di cui all'art.7 del CCCNL (RPD) in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie” verso una docente, “con condanna della controparte al pagamento delle somme maturate a tale titolo, per l'importo di € 2.335,36”.