Le supplenze danno diritto agli scatti di anzianità e in caso di mancata assegnazione anche al risarcimento del danno: lo sostiene la Corte di Appello di Catanzaro, che ha esaminato il ricorso di una collaboratrice scolastica e ribaltato la sentenza del tribunale di Cosenza, assegnando “le differenze retributive maturate per effetto dell’anzianità che” il lavoratore scolastico “ha conseguito nei singoli rapporti di lavoro a termine, secondo la progressione stipendiale che è prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto per il personale di ruolo”.
La mancata assegnazione in busta paga della Retribuzione professionale docenti rappresenta la negazione di un diritto dell’insegnante non di ruolo. Chiedere il rimborso della Rpd è quindi lecito e sempre più giudici stanno condannando il Ministero dell’Istruzione all’assegnazione della somma al docente di turno danneggiato, comprensiva di interessi. “La somma recuperata con l’apporto del sindacato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - può anche arrivare a cifre considerevoli se si pensa che il tribunale di Vercelli ci ha appena dato ragione sulla Rpd da riconoscere ad una insegnante precaria, del resto come previsto dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001. Al docente, che aveva svolto una supplenza per l’anno scolastico 2017/2018 abbiamo chiesto delle differenze retributive pari a quasi 1.400 euro: il giudice ci ha dato pienamente ragione assegnando la cifra richiesta fino all’ultimo euro con il ricorso e pure con gli interessi maturati nel frattempo”. Non ha avuto seguito, invece, la posizione del Ministero, che aveva chiesto il rigetto della domanda: il giudice l’ha reputata “infondata”, poiché ha reputato “non spettante ai docenti con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex comma 3 art. 4 Legge 124/1999”.
Quello di Vercelli sta diventando il tribunale simbolo per l’assegnazione della carta docente agli insegnanti non di ruolo: dopo una prima sentenza a metà luglio e una seconda di pochi giorni fa, con tanto di cinque anni di arretrati e quindi 3mila euro complessivi recuperati da una docente, adesso è la volta di un altro insegnante a beneficare del ricorso Anief. Anche in questo caso, iltribunale ha spiegato che i precari non possono essere esclusi dall’aggiornamento professionale, poiché si andrebbe a non tenere conto della recente sentenza della Corte di Giustizia europea, in linea peraltro con i pareri del Tribunale di Torino e del Consiglio di Stato, che condanna la “differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato”. Al docente - sulla base della chiara posizione espressa dal giudice transnazionale, attraverso la sesta sezione, con ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, oltre che del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1842/2022 - il tribunale di Vercelli ha accordato l’assegnazione della carta docente per quattro annualità complessive, pari a 2.000 euro, che corrispondono agli anni di servizio svolti dal ricorrente.
Il Tribunale di Vercelli sta diventando capofila per l’assegnazione della card di aggiornamento del docente da assegnare anche ai precari: dopo la sentenza di metà luglio, è di questi giorni una seconda espressione del giudice favorevole all’allargamento ai supplenti dei 500 euro annui. Considerando gli arretrati, all’insegnante, che ha presentato ricorso con Anief arriveranno 3 mila euro complessivi. Il Tribunale ha spiegato che i precari non possono essere esclusi dall’aggiornamento professionale, poiché si andrebbe ad eludere la recente sentenza della Corte di Giustizia europea, in linea peraltro con i pareri del Tribunale di Torino e del Consiglio di Stato, che condanna la “differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato”. Così, il giudice di Vercelli nella sentenza di questi giorni ha accertato “il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”, e “per l'effetto”, ha condannato il Ministero resistente a provvedere in tal senso”.
La retribuzione professionale docenti non può essere negata al personale docente precario: lo ha sentenziato il giudice del Tribunale di Vercelli, sezione Civile-Lavoro, che esaminando il ricorso, patrocinato dall’Anief, presentato lo scorso mese di aprile da una docente per avere insegnato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 senza vedersi assegnata la cosiddetta Rpd, ha reputato la domanda “fondata” per via si “un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato con supplenze annuali”. Dopo avere rimarcato che la docente, come supplente temporanea, ha offerto un oggettivo “sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello reso dagli altri colleghi” e che la negazione dell’Rpd non terrebbe conto con quanto è previsto dalla “Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011)”, oltre che dalla “Corte di Cassazione con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015”, il Tribunale di Vercelli ha stabilito “il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2017/2018, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti quantificata nella somma complessiva di € 1.667,55”.