Il servizio svolto dagli insegnanti precari vale esattamente come quello dei colleghi già di ruolo. E quando il docente viene assunto a tempo indeterminato, tutte le supplenze devono rientrare in questa logica. A ricordarlo al ministero dell’Istruzione, ma anche a quello dell’Economia e delle Finanze, è stato il Tribunale di Bologna che ha assegnato ad un docente quasi 4mila euro, più gli interessi legali, perché lo Stato da anni gli assegnava uno stipendio privo di una parte del servizio svolto come supplente: ciò ha rallentato il passaggio da uno scatto stipendiale e l’altro.
A un alunno con disabilità non possono essere sottratte ore di sostegno previste dal Piano Educativo Individualizzato: lo ha confermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), con un’Ordinanza pubblicata in queste ore, con la quale condanna l’amministrazione scolastica “ad assegnare il sostegno didattico, per l’a.s. 2021/22, sulla base del bisogno rilevato, pari a 18 ore di servizio settimanale del docente specializzato, così come risulta necessario” considerando anche “la gravità dell’handicap (art. 3 comma 3 L. 104/92) del minore disabile”.
A distanza di pochi giorni dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, che ha risarcito lo stesso dipendente precario per la mancata assegnazione delle “voci” RPD e CIA, un altro supplente della scuola beneficia dello stesso trattamento per il doppio ruolo svolto nell’arco sempre di un biennio: stavolta è il giudice di Vercelli - Sezione Civile-Lavoro - ad assegnare il risarcimento, fino all’ultimo euro, di un lavoratore precario che nel 2019/20 era stato insegnante e l’anno scolastico successivo collaboratore scolastico. Dopo avere richiamato la corretta normativa transnazionale in merito, nella seconda sentenza si ricorda che “supplente temporaneo assunto per ragioni sostitutive” garantisce di fatto “una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito”.
Tutto il personale ha diritto alla ricostruzione di carriera comprensiva dei servizi svolti, nessuno escluso anche quelli di alcuni giorni o lunghi una o più annualità prima dell’immissione in ruolo: ciò vale per i docenti come pure per gli assistenti amministrativi, i tecnici di laboratorio, i collaboratori scolastici e tutte le figure professionali che operano nella scuola. A confermarlo è stato il Tribunale di Marsala, che esaminando il ricorso di una collaboratrice scolastica sul mancato conferimento completo degli anni pre-ruolo nel conteggio della carriera utile ad assegnare le progressioni stipendiali automatiche, ha ordinato al Ministero il riconoscimento integrale del servizio da supplente svolto per oltre dieci anni, tra il 1998 e il 2008, condannando la stessa amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate – parliamo di migliaia di euro - con il riconoscimento degli anni sinora non considerati, oltre agli interessi legali.
Marcello Pacifico, presidente Anief, ricorda che “su questa materia pesa indubbiamente anche la pronuncia favorevole del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha così risposto alla denuncia di Anief già accolta dal Comitato europeo dei diritti sociali sulla esigenza di equiparare il lavoro precario a quello a tempo indeterminato e cancellare l’abuso di precariato che in Italia è diventata una prassi. Noi ci stiamo battendo in tutte le sedi per cancellarla, ma finché non si approverà una norma che superi il limite legislativo, l’azione giudiziaria continua ad essere la più efficace”.
È sempre possibile ricorrere con il sindacato per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio non di ruolo e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale: il ricorso può essere presentato sia da lavoratori precari che da dipendenti già assunti a tempo indeterminato. Anief mette a disposizione di tutti i dipendenti scolastici un Calcolatore online che gratuitamente, in pochissimi minuti, quantifica il recupero delle differenze retributive. Le somme da recuperare, attraverso il ricorso al giudice, variano in media da 1.000 a 40.000 euro, con punte di centinaia di migliaia di euro.
Anche i supplenti “brevi”, in servizio per pochi giorni, hanno pieno diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili: a confermarlo è stato il tribunale di Trapani, che ha risarcito una docente, che aveva presentato ricorso con Anief, assegnandogli la somma risarcitoria di “1.472,46 euro, oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo fino al saldo” e condannato “l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 850,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “stiamo raccogliendo sempre più sentenze favorevoli sul recupero dell’RPD e della CIA negate ai supplenti: una richiesta sacrosanta che vale anche per i supplenti “Covid” pure loro privati ogni mese di una cifra che va da 69 a 174,50 euro. Come Anief esortiamo tutti quelli che hanno subìto questo danno ad utilizzare il nostro Calcolatore online che gratuitamente verifica l’entità delle somme da recuperare”.