L’assunzione automatica a tempo indeterminato dopo 36 mesi di servizio non è facoltativa, ma va adottata in tutti i Paesi membri dell’Unione europea: chi non si adegua è giusto che riconosca almeno una somma risarcitoria. Anche il Tribunale di Torino, sezione Lavoro, non può esimersi dal condannare “l’ingiustificata reiterazione dei contratti a termine” del personale scolastico, che cozza in modo inequivocabile “con il diritto dell’Unione Europea”, a partire dalla “direttiva 1999/70/CE”. E il danno va colmato anche se l’assunzione in ruolo è avvenuta con “il superamento di una procedura concorsuale selettiva”: è un fatto “irrilevante ai fini della decisione, non essendo idoneo a sanare l’abuso” della mancata immissione in ruolo che doveva avvenire prima. La stessa insegnante, infatti, ha svolto cinque anni di supplenze su posto vacante: nella sentenza, dunque, è stato condannato il Ministero dell’Istruzione all’assegnazione, nei confronti della docente che ha presentato ricorso, di una somma pari a due mensilità e mezzo di stipendio, che corrisponde a circa 4mila euro, più 2mila euro di spese.