“La predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis”: è uno dei passaggi chiave della sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) a proposito della richiesta, formulata da decine di candidati che, a causa del Covid19 o dello stato di quarantena, non avevano potuto partecipare alla procedura concorsuale straordinaria indetta con d.d. n. 510/2020, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la sentenza del Tar fa il paio con quella emessa dallo stesso Tribunale amministrativo regionale, quando Anief impugnò l’esclusione da parte della stessa amministrazione di tutti i candidati che in presenza di un tampone positivo o di un’impossibilità associata sempre al Covid19, non hanno potuto oggettivamente raggiungere la sede d’esame nel 2020: già in quell’occasione il Tar optò per la ‘finestra’ aggiuntiva per far svolgere le prove d’esame a chi aveva motivazioni oggettive giustificate dalla presenza della pandemia. Sarebbe una notizia fondamentale se il giudice dovesse provvedere a fare giustizia anche inserendo i candidati reputati idonei alla professione, con punteggio minimo al termine del concorso, nelle graduatorie dei vincitori di concorso utili per le assunzioni a tempo indeterminato: Anief ha ribadito la richiesta anche con un emendamento al decreto Sostegni ter ed un primo risultato è arrivato nel Milleproroghe con il disco verde per gli idonei della procedura Stem”.
Il giudice del Tar ha ritenuto inopportuna “la pedissequa applicazione della clausola dettata dalla lex specialis, secondo la quale “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporta l'esclusione dalla procedura” (art. 5 DM 510 del 28.4.2020), produrrebbe un’evidente aporia nel meccanismo selettivo, perché tale disposizione, finalizzata a garantire l’unicità e la contestualità della prova e quindi il rispetto della par condicio, può apparire proporzionata in tempi ordinari ma non nelle particolari circostanze in cui si è svolto il concorso de quo”. Inoltre, ha rilevato che “non vi era alcuna ragione ostativa a prevedere sessioni aggiuntive in favore dei candidati impediti a partecipare alla prova preliminare perché sottoposti a misure sanitarie di prevenzione”.
Il giudice, quindi, stigmatizza “il comportamento del Ministero resistente che avrebbe fortemente voluto lo svolgimento delle prove del concorso straordinario in un momento di crisi sanitaria senza prevedere alcun rimedio per coloro che, come gli attuali ricorrenti, non hanno potuto svolgere le prove scritte in quanto in isolamento”. Quindi, “in quest’ottica, il Ministero resistente non avrebbe” nemmeno “adottato tutte quelle indispensabili misure atte a tutelare l’integrità fisica dei docenti, come sarebbe comprovato dal fatto che all’interno delle classi vi sarebbe un numero di studenti che non garantirebbe il rispetto delle norme in tema di sicurezza né il dovuto distanziamento sociale, visto che anche il Virus da Covid-19 dovrebbe essere fatto rientrare tra quelle malattie infettive e parassitarie cagionate in occasione di attività lavorativa”.
Il giudice amministrativo, vagliando congiuntamente i tre motivi di ricorso proposti, ha ritenuto di accogliere le tesi dei ricorrenti. Premettendo l’esistenza di una serie di ordinanze in materia, ha ritenuto che i principi delineati sono pienamente applicabili al caso di specie, in particolare per “la conferma della radicale e assoluta diversità delle situazioni di mero personale impedimento (singolo o collettivo), che sono e rimangono certamente non tutelabili rispetto all’interesse alla celere conclusione dei concorsi, rispetto alle situazioni di impedimento, come nel caso di specie, dovuto a straordinarie ed emergenziali misure di sanità pubblica generali decise nell’interesse collettivo; il carattere sostanzialmente riparatorio delle sessioni suppletive o supplementari di un concorso per coloro che dimostrino di essere stati impediti per factum principis connesso a imperiose e esigenze extra ordinem di salute collettiva; la imprescindibilità della tutela delle posizioni giuridiche soggettive, da considerarsi anche alla stregua di diritti costituzionali, incise dalle suddette misure di sanità pubblica e la insussistenza di una impossibilità tecnica di previsione o di esecuzione di prove suppletive”.
In conclusione, il Tribunale amministrativo regionale ha stabilito che “per le superiori ragioni il ricorso deve quindi trovare accoglimento con l’obbligo dell’amministrazione di disporre l’esperimento di prove suppletive per i ricorrenti che dimostrino di essere stati impossibilitati a partecipare al concorso in parola per ragioni inerenti le misure di tutela in discorso”.
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