Nelle Commissioni di competenza della Camera ha preso il via l’analisi delle proposte emendative alla conversione in legge del DL n. 48, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio scorso, contenente “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (A.S. 685). Sul cosiddetto Decreto Lavoro Anief ha posto l’accento su diversi problemi attraverso alcune proposte emendative, fatte pervenire ai parlamentari che lo stanno esaminando: si tratta di modifiche da attuare all’articolo 10 (Incentivo per assunzione beneficiari dell’assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro); al 14 (Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); al 17 (Sostegno economico in favore dei familiari di studenti deceduti a seguito di infortuni durante le attività formative); al 18 (Tutela dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni nei settori dell’istruzione e della formazione); al 23 (Norme in materia di omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale); al 24 (Contratti di lavoro dipendente a termine) e all’articolo 39 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti). Quest’ultimo emendamento servirebbe anche a produrre un automatico aumento di stipendio netto.
“Noi le nostre proposte le abbiamo fatte – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e riguardano ambiti di miglioramento delle condizioni e dei rapporti di lavoro di tanti dipendenti pubblici, in particolare della scuola e in generale del comparto della Conoscenza. L’attenzione che il Governo vuole dare ai suoi dipendenti pubblici si misura anche alla capacità di trasformare in legge delle esigenze sentite da tutti e sempre più spesso confermate anche nei tribunali, laddove siamo costretti a rivolgersi se si sono materializzati degli abusi e delle lesioni dei diritti del lavoratore. Rimaniamo in attesa di capire se queste indicazioni verranno colte”, conclude il leader del giovane sindacato.
GLI EMENDAMENTI ANCORA DA VOTARE
Fra gli emendamenti posti da Anief troviamo:
4.48 (nostro) Bucalo, Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È previsto entro il 2023 l'avvio di una nuova sessione contrattuale per la riscrittura del CCNQ del 10 luglio 1996 nella parte sul rappresentante per la sicurezza e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, Capo VII.»
14.0.3 (interessante) Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)
1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:
a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.
2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.
3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»
14.2 (interessante) Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:
"Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
Conseguentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
17.2 (nostro) Bucalo, Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi
Al comma 1, sostituire le parole: «deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018» con le seguenti: «deceduti o infortunati successivamente al 1° gennaio 2015».
18.3 (nostro) Bucalo, Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi
Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2023-2024».
24.9 (interessante) Murelli, Minasi, Cantù
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, alinea, le parole: «solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «solo se stipulato entro il 30 aprile 2024 e con decorrenza del rapporto di lavoro non oltre tale data, ovvero in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:»;
b) all'articolo 19, comma 1, la lettera b) è abrogata;
c) all'articolo 21, il comma 01 è sostituito dal seguente: «Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazioni di quanto disposto dal periodo precedente, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»."
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