Precariato

Le attività didattiche sono appena terminate ma i più di 120.000 precari impegnati ad assicurare la costante erogazione del servizio scolastico nel 2013/2014 devono ricordarsi che se hanno prestato più di 36 mesi di servizio hanno diritto alla stabilizzazione e al pagamento degli scatti di anzianità, che almeno un posto su due ricoperto doveva essere assegnato in supplenza annuale, che la trattenuta del 2,5% sul TFR è illegittima come bassa la sua liquidazione, che le ferie devono essere pagate per intero senza decurtazioni. Lo dicono la legge e il diritto comunitario. Basta ricorrere al giudice del lavoro e ottenere fino a 50.000 euro di risarcimento complessivo.

E’ vero, in un mondo che utilizza la precarietà del rapporto di lavoro per tradire la nostra Costituzione ci si dimentica dei diritti fondamentali tutelati dalla stessa Comunità europea. Così è per la stabilizzazione e la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in tema di scatti stipendiali, in applicazione del principio di non discriminazione e di tutela del lavoratore sancito dalla direttiva UE 70/1999; così è in termini di utilizzo delle ferie come momento di ricreazione a cui non possono essere sottratti i giorni di sospensione delle attività didattiche come sancito dalla direttiva UE 88/2003. E che dire della sentenza n. 223/2012 della Corte costituzionale che ha annullato la trattenuta del 2,5% e ordinato la restituzione di una cifra analoga per quei dipendenti pubblici che erano passati dal regime di TFS a quello di TFR nel 2011? Per non parlare della palese violazione di legge (124/99) per tutti quei contratti siglati al 30 giugno su posti vacanti e disponibili che ora costringono i supplenti a chiedere l’assegno ridotto di disoccupazione piuttosto che le due mensilità estive. Almeno 70.000 di essi sono illegittimi, basta presentare un’istanza di accesso agli atti al dirigente scolastico per avere la conferma dell’assenza di ragioni sostitutive. Ammontano a migliaia di euro, addirittura 50.000 se sommate insieme, le quote dovute dallo Stato ai precari della Scuola. Sta ai cittadini lavoratori chiedere il conto in tribunale. L’Anief con il suo staffi di legali è a tua disposizione. Per info, consulta le relative voci sul sito Anief alla sezione ricorsi.

 

Semplificate le procedure per richiedere l’indennità di disoccupazione. La circolare n. 154 del 28/10/2013 prevede che gli interessati possano dichiarare, all’atto della presentazione della domanda per ASpI o Mini-ASpI, di essersi già recati presso un Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’interno della domanda compilando i campi appositamente inseriti.

La circolare INPS n. 154/2013

Cos’è e come si richiede l’ASpI

Cos’è e come si richiede la Mini ASpI

Anief ricorda che l'art. 54 della Legge di Stabilità n. 228/12 contraddice la direttiva europea sulla materia n. 88/2003. Ma anche diverse norme della giurisprudenza nazionale, l’articolo 36 della Costituzione e molte sentenze già emesse nelle aule dei tribunali del lavoro. In attesa di una modifica legislativa riparatoria, per i supplenti “brevi” o con contratti fino al 30 giugno non rimane che fare ricorso.

Un docente o Ata precario con contratto “breve”, fino al termine delle attività didattiche o al 30 giugno 2014, ha pieno diritto a vedersi corrisposti tutti i giorni di ferie non godute. Anief torna a ribadire che questa sua prerogativa contrattuale non può essere negata. La direttiva europea n. 88/2003 indica, infatti, che nel conteggio dei giorni da monetizzare vanno indicati tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche. Quindi pure le vacanze di Natale e di Pasqua, come gli stop delle lezioni decisi dalle regioni o degli stessi istituti sulla base di esigenze particolari. Oppure la chiusura delle scuole perché diventate seggi elettorali o ospitanti pubblici concorsi. Come, ovviamente, i periodi di malattia che “cadono” nei giorni di sospensione dell’attività didattica.

Collocare in ferie d’ufficio durante tali periodi i docenti e Ata precari, al termine del loro rapporto di lavoro, come ci risulta stiano facendo una parte dei dirigenti scolastici, significa voler infierire contro i lavoratori più indifesi. L'articolo 54 della Legge di Stabilità n. 228/12, approvato dal Governo Monti, non è applicabile. Oltre che rispetto alle indicazioni UE, è in palese contraddizione con i pareri espressi sullo stesso tema dalla Cassazione.

Lo stesso articolo della spending review che introduce il divieto di monetizzazione delle ferie dei precari presenta forti dubbi di costituzionalità: secondo Anief è in evidente contrasto con un articolo n. 36 della “madre” delle nostre leggi. Ma anche con diverse parti della giurisprudenza nazionale. Ad iniziare dall’art. 2109 del Codice Civile, il quale dispone che il diritto alle ferie si concretizza attraverso una fruizione il più possibile continuativa, al fine di soddisfare la finalità specifica “del recupero energetico e della salutare distensione e ricreazione psicologica”. Il concetto è stato ribadito più volte, su casi simili, anche dai giudici: secondo i quali non si può ridurre il monte ore delle ferie dei lavoratori sottraendo dal computo il numero di giorni che il dipendente ha passato nello stato di malattia.

“Le indicazioni di una precisa direttiva comunitaria e le norme nazionali in materia – sostiene Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – parlano chiaro: fino a prova contraria non si può cancellare il diritto a quantificare i giorni di ferie da assegnare di ogni lavoratore sull’intero periodo lavorativo svolto. Quindi anche i giorni di sospensione delle lezioni vanno conteggiati, perché il dipendente rimane in servizio. In attesa che venga adottata una modifica legislativa in Parlamento, non rimane che rivolgersi al giudice del lavoro”.

Pertanto, Anief invita tutta i precari cui l’amministrazione nega il pagamento per intero delle ferie non fruite ad impugnare la posizione dell’amministrazione scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Per approfondimenti:

Finisce l’anno scolastico, i periodi di ferie non fruiti vanno pagati tutti: anche quelli di sospensione delle attività didattiche

 

C’è anche chi aspetta da febbraio. Sono i supplenti cosiddetti “brevi”, quelli che sostituiscono il personale di ruolo anche per alcuni giorni e che spesso devono caricarsi di spese per viaggi, trasferte e pernotti. Marcello Pacifico (Anief-Confedir): è inaccettabile, se la situazione non si sbroglia siamo pronti a diffidare e mettere in mora l’amministrazione. Non bastava percepire le buste paga più leggere d’Europa…

Migliaia di precari della scuola aspettano da mesi di ricevere lo stipendio: si tratta dei supplenti cosiddetti “brevi”, incaricati direttamente dai dirigenti scolastici di sostituire il personale di ruolo anche per pochi giorni. Il mancato pagamento, in diversi casi a partire dallo scorso febbraio, è particolarmente grave perché spesso i docenti e Ata della scuola che subentrano debbono affrontare lunghi viaggi e spese di pernottamento per assolvere l’impegno lavorativo: come anche rilevato dalla stampa specializzata, negare lo stipendio ai supplenti significa non solo minare la loro dignità e professionalità messa al servizio delle nuove generazioni, ma anche metterli in seria difficoltà economica.

È paradossale che il disguido si manifesti proprio ora che le procedure dei pagamenti non sono più legate alla mancanza dei fondi di ogni singola scuola, ma sono diventate di competenza dell’amministrazione economica centrale. E interamente on line, con il Mef che ‘carica’ gli stipendi sul ‘Sicoge’, il Sistema informatico di contabilità e gestione economica.

A quanto pare, però, questo problema sarebbe superato: il 6 giugno, infatti, il Ministero dell’Economia ha pubblicato un avviso, nel quale annuncia che per “consentire il pagamento delle retribuzioni arretrate al personale supplente breve e saltuario della scuola (..) questa Direzione ha programmato un’emissione speciale per la giornata di lunedì 16 p.v. Pertanto – continua il Mef - , tutti gli elenchi che entro le ore 17.00 del suddetto giorno avranno completato l’iter autorizzativo, saranno oggetto di emissione speciale”. Le scuole, pertanto, hanno poco più di una settimana di tempo per comunicare al Ministero di Via XX Settembre i nominativi dei supplenti che ad oggi non hanno percepito quanto dovuto.

Qualora queste indicazioni non dovessero produrre dei risultati concreti, con un’assegnazione repentina tutte le mensilità mancanti ai supplenti, il sindacato Anief ha deciso diffidare il Miur e i direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali: è infatti giunto il momento di porre fine a questa pessima abitudine di considerare opzionale la regolarità dei pagamenti per il personale precario. Ricordiamo, a tal proposito, che il diritto alla retribuzione di tutti i lavoratori è sancito dagli articoli 35 e 36 della Costituzione.

Coloro che vogliono rivendicare questo diritto non dovranno fare altro che inviare il modello di diffida e messa in mora, messo a disposizione dall’Anief, direttamente alla scuola dove attualmente prestano servizio. Qualora l’amministrazione, a seguito della ricezione della diffida, non provveda entro 8 giorni a corrispondere le somme dovute, Anief invita gli interessati a segnalarlo alla casella e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al fine di stabilire le strategie legali per la risoluzione del caso.

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, “non è tollerabile che la burocrazia prevalga sui lavoratori, i quali hanno tutti, di ruolo e precari, gli stessi diritti. Anche perché, è bene ricordarlo, già percepiscono uno stipendio tra i più bassi dell'area europea, in media tra i 1.200 ed i 1.300 euro: un docente di ruolo laureato della scuola superiore italiana dopo 15 anni di servizio percepisce meno di 27mila euro lordi, mentre un collega tedesco con la stessa anzianità professionale ha una busta paga di quasi 70mila euro. Ora, alla modesta portata dello stipendio si aggiunge la beffa del suo pagamento ritardato sine die. E questo – conclude Pacifico – non possiamo accettarlo”.

Alcune delle richieste-appelli di pagamento degli stipendi arretrati prodotte dai docenti negli ultimi giorni:

I supplenti al MIUR e MEF: "Subito un'emissione per gli stipendi arretrati"

Anche per il mese di maggio rivolgersi a "chi l'ha visto" per lo stipendio dei supplenti