Il presidente del Consiglio: tutti non li possiamo prendere, la scuola non è un ammortizzare sociale. Gli abilitati con TFA? Hanno dovuto pagare per un corso, ma non ha lo stesso titolo e lo stessa validità giuridica di chi ha fatto un concorso o le Ssis.
Anief: gli abilitati con i TFA hanno superato un esame di accesso ai sensi della stessa legge, la 264/99, su un organico triennale disponibile esattamente come è avvenuto per accedere alle SSIS ed in base allo stesso principio che autorizza i posti del concorso a cattedra. Ma oggi rimangono fuori dalle graduatorie. Lo stesso trattamento riguarda chi si è abilitato con il PAS, che ha acquisito un titolo analogo a chi è stato ammesso ai corsi SSIS, ai sensi della legge 143/2004 per via degli anni di servizio prestati. E che dire degli abilitati in Scienze della Formazione Primaria negli ultimi quattro anni, pure loro fuori dalle GaE, malgrado avessero svolto il corso di coloro che sono stati inseriti e assunti fino al 2011? Per non parlare di chi è senza abilitazione ma insegna da anni su posto libero e può essere immesso in ruolo in virtù della sentenza dalla Corte di Giustizia UE del novembre scorso.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir):coloro che sono stati abilitati all’insegnamento dallo Stato o che sono stati chiamati dalle scuole a insegnare, hanno il pieno diritto ad esercitare questa professione: non devono fare un altro lavoro. È significativo che a settembre, ammesso che il piano straordinario di assunzioni del ddl 2994 venga approvato e abbia immediata attuazione, saranno non meno di 100mila i supplenti che continueranno ad essere chiamati per far funzionare le nostre scuole.