La disciplina delle incompatibilità riguarda tutti i dipendenti pubblici e dunque anche il personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche. Il personale della scuola è soggetto a divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, così come alla partecipazione e all’assunzione di cariche in alcuni tipi di società
Per quanto concerne le supplenze brevi fino a 10 giorni conferite nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, tutte le sanzioni sono stabilite dall’articolo 8, comma 1 lettera c, del DM 131 del 13 giugno 2007
Con l’inizio dell’anno scolastico, molti insegnanti sono già riusciti a stipulare un contratto di supplenza a tempo determinato, con termine di chiusura al 30 giugno, al 31 agosto, alla fine delle attività didattiche o con una data di conclusione molto più breve. È bene essere informati su quali siano gli effetti del mancato perfezionamento, della rinuncia o della risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro con la scuola statale
L’art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di DSGA, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Per fare ciò si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali. Solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto