Mai si era giunti alla vigilia di una tornata di assunzioni con un numero così alto di cattedre vacanti e con così pochi candidati da individuare dalle graduatorie. Parlano da soli gli ultimi dati ufficiali, trasmessi dal ministero dell’Istruzione ai sindacati, sulle disponibilità dei posti e dei docenti pronti a coprirli sulla base delle norme vigenti: risultano oltre 80mila i posti di insegnamento comune e 30mila di sostegno. Un numero che si raddoppia con le cattedre di fatto, con le cifre che si invertono a causa del boom di posti in deroga sul sostegno. A fronte, quindi, di non meno di 220mila docenti necessari, con le attuali regole, se il decreto Sostegni-bis dovesse essere confermato così come è stato approvato dal Consiglio dei ministri, questa estate si andrebbero ad attuare non più di 30-40mila immissioni in ruolo. Il quadro più preoccupante è per gli insegnanti mancanti nelle scuole medie e superiori.
“Con questi numeri, come si fa a pensare di rispettare il Patto per la scuola sottoscritto a Palazzo Chigi la scorsa settimana? È impossibile”, dice Marcello Pacifico, leader dell’Anief. “I parlamentari non hanno scelta: o accolgono i nostri emendamenti, andando a modificare l’articolo 59 del decreto Sostegni-bis, introducendo il doppio canale di reclutamento, oppure a settembre i presidi si ritroveranno con un numero mai visto di cattedre libere, col problema di trovare dei supplenti che con la pandemia ancora in corso sarà ancora più difficile rintracciare. La strada da percorrere, con le nostre proposte al DL 73 è presto detta: snellire e uniformare i concorsi, cancellare l’obbligo dei tre anni di servizio minimo per abilitati e specializzati in prima fascia Gps, rendere utili tutti i servizi svolti nel sistema d’istruzione riconosciuto, utilizzare all’occorrenza la seconda fascia Gps, organizzando nell’anno di prova i corsi Pas per le discipline e Tfa per il sostegno, con esame finale. Forse chi governa l’Italia non ha ancora compreso che assumere un precario con titoli dopo tre anni di supplenze, ripristinando quindi il doppio canale di reclutamento, è un atto dovuto in tutti i Paesi europei. Tanto è vero che la Commissione UE nel caso della la procedura d’infrazione 4231/2014 e il Comitato europeo dei diritti sociali sul ricorso Anief n. 146/2017, hanno dato ragione ai precari. Mercoledì prossimo, il 9 giugno, lo ricorderemo a tutti con manifestazioni unitarie a Roma e in tutta Italia”.
A leggere le cifre sui posti vacanti degli insegnanti e gli aspiranti docenti a coprirli cresce la preoccupazione in vista del nuovo anno scolastico. Il quadro più cupo è quello della scuola secondaria di primo e secondo grado: a fronte di oltre 60mila posti senza titolarità, a cui si andranno ad aggiungere i prossimi pensionamenti, dalle GaE potranno essere assunti al massimo 800 docenti oggi non di ruolo. A questi se ne aggiungono non oltre 3mila delle graduatorie di merito derivanti dai vecchi concorsi. Nel computo vanno messi pure i probabili 22mila vincitori del concorso della secondaria, con quasi 10mila posti che alla fine andranno persi a causa del mancato scorrimento delle graduatorie per le immissioni in ruolo degli idonei. Infine, ci sono circa 10mila abilitati e specializzati su sostegno presenti nella prima fascia delle Gps. Considerando che diversi candidati al ruolo sono presenti su più graduatorie, si arriverà a difficilmente a superare le 25mila assunzioni a tempo indeterminato. Quindi, meno della metà dei posti da coprire.
Per evitare il patatrac scolastico vanno accolte le richieste del giovane sindacato al decreto legge n.73 che a giorni verrà esaminato dalla quinta commissione della Camera dei Deputati: si val recupero dei precedenti idonei al superamento delle prove con la sufficienza, dalla riapertura dei bandi alla partecipazione a tutte le sessioni, prescindendo dall’esito delle precedenti, sino all’uniformità delle prove e delle loro valutazioni per tutte le classi di concorso. Occorre quindi rendere stabile il doppio canale di reclutamento, utilizzare le assunzioni di tutti coloro che anno partecipato al concorso straordinario della secondaria, comprendendo pure abilitati e specializzati della prima fascia Gps senza però i tre anni minimi indicati nel testo di partenza del decreto. Fondamentale è anche dare la possibilità agli Uffici scolastici di utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato la seconda fascia Gps e permettere di conseguire l’abilitazione e la specializzazione su sostegno col prossimo ciclo del TFA, recuperando pure tutti gli idonei dei cicli precedenti. Va quindi immesso in ruolo quel personale precario che ha prestato almeno due annualità di servizio, come già avviene nel privato, considerato utile il servizio svolto in tutti i tipi di istituzioni statali, paritarie e nella formazione professionale.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “mai come oggi diventa fondamentale andare a ristabilire La Legge 417 del 1989, introdotta dall’allora Ministro dell’Istruzione Sergio Mattarella per l’immissione in ruolo automatica dei precari storici. Vale per i docenti di disciplina, ma anche per gli insegnanti di religione cattolica, per gli Itp, per gli educatori, i facenti funzione Dsga, tutto il personale Ata e le altre professionalità della scuola. Assumiamoli, cancelliamo il vincolo quinquennale o triennale per i neo-assunti, aumentiamo gli organici e gli spazi scolastici dove è necessario. In tre parole, sblocchiamo la scuola. Altrimenti quest’anno a settembre – conclude il sindacalista - ci ritroveremo con una sfida impossibile da affrontare”.
GLI EMENDAMENTI ANIEF PER ASSUMERE I PRECARI DELLA I E II FASCIA GPS:
25.
All’articolo 59, al comma 4, sopprimere la lettera b).
Motivazione: la norma intende eliminare la previsione del servizio svolto per il personale già inserito nella prima fascia delle GPS per partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
26.
All’articolo 59, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
“b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.”
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
27.
All’articolo 59, sostituire il comma 4 e 5 con i seguenti:
“4. A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:
- a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;
- b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio di ciascun anno, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.
- Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto rispettivamente nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”.
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
GLI EMENDAMENTI ANIEF SUL RECLUTAMENTO PRECARI:
- 13. All’articolo 59, al comma 1, sostituire le parole “Con riferimento all’anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall’anno scolastico”.
Motivazione: con la modifica s’intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per contrastare l’abuso dei contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, sostituire le parole “In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall’anno scolastico”.
Motivazione: con la modifica s’intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, eliminare le seguenti parole “salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche,”.
Motivazione: con la modifica s’intende coprire l’assegnazione dei 64 mila posti banditi già 1 settembre, in assenza della pubblicazione delle graduatorie di merito dei nuovi concorsi così da utilizzare la fase transitoria per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- 19. All’articolo 59, al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola “contestualmente” con “alternativamente”.
Motivazione: la norma intende far partecipare alla fase transitoria di reclutamento tutto il personale docente che ha avuto la possibilità di partecipare al concorso straordinario bandito ai sensi della legge 159/2019, con almeno tre anni di servizio, oltre al personale abilitato o specializzato presente in prima fascia delle GPS, per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera a) sostituire la parola “2021” con “2022”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che conseguirà l’abilitazione o la specializzazione su posti di sostegno entro il prossimo ciclo del TFA, anche quale idoneo dei cicli precedenti, di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola “tre” con “due”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno due annualità di servizio e non tre come previsto nel settore privato dalla legge 96/2018 di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola “tre” con “una”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno un’annualità di servizio e non tre, in considerazione dell’esperienza didattica maturata, di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b), sostituire la parola "oltre" con la parola "compreso".
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno tre annualità incluso l’anno in corso di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b), sostituire le parole “nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 12” con le seguenti “, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato servizio ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 della legge 159/2019 di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- 25. All’articolo 59, al comma 4, sopprimere la lettera b).
Motivazione: la norma intende eliminare la previsione del servizio svolto per il personale già inserito nella prima fascia delle GPS per partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente: “b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.”
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
- All’articolo 59, sostituire il comma 4 e 5 con i seguenti: “4. A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che: a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno; b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio di ciascun anno, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge. 5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto rispettivamente nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”.
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
GLI EMENDAMENTI ANIEF SUI CONCORSI DELLA SCUOLA:
31.
All’articolo 59, al comma 10, alla lettera a) inserire il seguente periodo: “I candidati che siano già risultati idonei in una procedura concorsuale possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nella suddetta per i concorsi successivi.”
Motivazione: in considerazione dei bandi annuali e del mancato scorrimento delle graduatorie degli idonei al fine delle immissioni in ruolo, la norma intende riprendere quanto già previsto dall’art. 400, comma 12 del dlgs. 297/94 sulla conservazione del punteggio migliore già conseguito dal candidato.
32.
All’articolo 59, al comma 10, alla lettera a) sostituire la parola “70” con “60”.
Motivazione: in considerazione della semplificazione delle procedure concorsuali, del numero delle cattedre autorizzate ogni anno per le immissioni in ruolo e di quanto già previsto dal dlgs. 297/94.
33.
All’articolo 59, al comma 11, sostituire le parole “senza che ciò comporti” con la seguente “con”.
Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale di affidamento dei cittadini.
34.
All’articolo 59, al comma 13, eliminare l’ultimo periodo. Conseguentemente si eliminano dal comma 18, primo periodo, le parole “anche in deroga al secondo periodo del comma 13”.
Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale della parità di accesso di tutti i cittadini ai concorsi pubblici.
35.
All’articolo 59, al comma 14, dopo le parole “n. 499”, aggiungere le seguenti: “oltre a quelle”.
Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale della parità di trattamento di tutti i cittadini per l’accesso ai concorsi pubblici.
36.
All’articolo 59, al comma 15, alla lettera a) e alla lettera b), sostituire “70” con 60”.
Motivazione: in considerazione della semplificazione delle procedure concorsuali, del numero delle cattedre autorizzate ogni anno per le immissioni in ruolo e di quanto già previsto dal dlgs. 297/94.
37.
All’articolo 59, al comma 16, al primo periodo, dopo le parole “14 e 15”, eliminare la parola “non”.
Motivazione: la norma garantisce il principio costituzionale di affidamento dei cittadini.
PER APPROFONDIMENTI:
Emergenza precariato, in 250 mila il prossimo anno scolastico
5 giugno 2021
Ufficio Stampa Anief
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ANIEF - Ufficio Stampa