Con le prossime assunzioni, coloro che verranno immessi in ruolo non potranno chiedere di spostarsi, nemmeno con assegnazione provvisoria, né con utilizzazione annuale motivata, per ben 60 mesi. Il sindacato reputa tale decisione particolarmente grave. Perché va a ledere in modo diretto il diritto al lavoro e alla famiglia. Per questi motivi, il sindacato Anief ha chiesto di introdurlo anche con un emendamento al decreto Milleproroghe. Tirare dritto per la strada intrapresa significa anche non ammettere gli effetti disastrosi dell’algoritmo impazzito che nel 2015 portò migliaia di docenti a essere assunti in sedi lontanissime dai propri affetti senza conoscerne i motivi, come hanno ben descritto i giudici del Consiglio di Stato nelle sentenze richieste dai legali del giovane sindacato.
Tra le novità sulla scuola introdotte dalla Legge 159/2019 ci sono anche le diverse modalità di gestioni delle immissioni in ruolo: se da una parte viene mantenuta la procedura consueta, con il 50% delle assunzioni da GaE e il 50% dai concorsi 2016/2018, dall’altra assisteremo all’introduzione della ‘call veloce’: di fatto, scrive oggi Orizzonte Scuola, i docenti già inseriti nelle GaE e nelle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018 potranno “presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. Si potrà scegliere una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. Le immissioni in ruolo da questa call veloce saranno disposte entro il 10 settembre di ciascun anno scolastico”.
IL PROBLEMA
Fin qui nulla da dire, se non che sarebbe necessario allargare la formazione delle ‘call veloci’ alle graduatorie d’istituto, considerando che in moltissimi casi non vi sono più candidati né da GaE né da graduatoria di merito. Il vero problema è, invece, che a decorrere dalle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2020/21 scatta il vincolo quinquennale di permanenza nella scuola, a seguito del quale “non sarà possibile richiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola prima di cinque anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità”. Come “non sarà possibile usufruire neanche dell’art. 36, che permette di accettare per tre anni supplenza su altro ruolo o classe di concorso”.
LE POCHE ECCEZIONI
Saranno esclusi da queste norme i docenti che si trovino in situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione non si applicheranno nemmeno al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico. Le disposizioni non si adotteranno ai docenti assunti prima dell’anno scolastico 2020/21, a meno che non avessero già vincolo (dm 631/2018).
Tranne casi particolari, quindi, i docenti neo-assunti sono destinati a rimanere nella scuola dove sono stati assunti non più solo nell’anno di straordinariato, come avviene oggi, per poi chiedere, in caso di necessità, l’avvicinamento motivato attraverso le modalità dell’assegnazione provvisoria o dell’utilizzazione annuale, per poi tentare l’effettivo trasferimento dopo un triennio. Per tutti coloro che non rientrano nelle deroghe, scatterà quindi l’impossibilità per un quinquennio di potersi spostare.
IL PARERE DEL PRESIDENTE
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, il vincolo di permanenza di cinque anni consecutivi nella scuola di titolarità è un eccesso, privo di motivazioni. Chi pensa di garantire in questo modo la continuità didattica sbaglia di grosso. In secondo luogo, si sta cancellando il diritto alla libera mobilità sul territorio nazionale. Ancora di più perché non potranno fare domanda di spostamento, sempre per un quinquennio, nemmeno lavoratori che fruiscono, per sé o per un congiunto (coniuge, figli, parte dell’unione civile), dei benefici della legge 104/92, con la sola esenzione di chi ha ottenuto il riconoscimento dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso o di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Noi, certamente, non staremo a guardare: se la disposizione non dovesse essere portata ai tavoli di contrattazione, siamo pronti a impugnare le norma, appena diventerà operativa”, conclude il sindacalista autonomo.
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