A breve sarà tempo di domanda di mobilità. Tantissimi insegnanti però non potranno accedervi: uno dei vincoli si deve alla Legge 159/2019, che obbliga i docenti nominati in ruolo dal 2020/21 a rimanere 5 anni nella sede di titolarità senza diritto a trasferirsi, a passaggi di ruolo o assegnazioni provvisorie, addirittura a arrivando a negare l’avvicinamento di chi assiste un familiare con disabilità grave. Ma i problemi ci sono anche per gli altri: è stato infatti deciso anche di ridurre al 25% il numero dei posti per i trasferimenti dei docenti in nome di un blocco inserito nel 2018 senza alcuna ragione. Il sindacato Anief non ci sta: “Ricorriamo in tribunale – ha detto il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico – perché a fronte di 210 mila posti assegnati in supplenza, con una parte ancora da realizzare, riteniamo assurdi negare ai neo immessi in ruolo il diritto alla famiglia. Siamo convinti delle loro ragioni: bisogna garantire, come abbiamo già fatto negli anni passati, il diritto alla mobilità”.
Sul tema, la stampa specializzata ha di recente realizzato una scheda nella quale specifica che il vincolo temporale che interessa i docenti può essere di tre tipi: triennale nella scuola di titolarità; quinquennale nella scuola di titolarità; quinquennale nel sostegno, tipologia di posto di titolarità. Si tratta di “paletti” gratuiti che il sindacato ha cercato di cancellare anche con appositi emendamenti alla Legge di Bilancio 2021. E ora ripropone la richiesta di cancellazione del vincolo di permanenza di 5 anni sull’istituto scolastico dove si è stati assunti a tempo indeterminato con un preciso emendamento al decreto Milleproroghe, il D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, fatto pervenire ai deputati della I e della V Commissione della Camera (Affari Costituzionali e Bilancio e Tesoro), che in questi giorni stanno esaminando congiuntamente l’Atto n. 2845. Nel frattempo, il sindacato continua a raccogliere le preadesioni gratuite al ricorso contro il blocco di 5 anni imposto dall’anno in corso.
Per decine di migliaia di insegnanti della scuola pubblica la mobilità dell’anno scolastico 2021/22 si prefigura particolarmente difficile: oggi la rivista Orizzonte Scuola scrive che “per qualcuno sarà un annus horribilis, con vincolo triennale o quinquennale che “inchioda” alla cattedra sulla quale si è già ottenuto il trasferimento o l’immissione in ruolo. Vincoli che cercano di salvaguardare la continuità didattica ma che in certe circostanze rendono difficile comprendere le scelte legislative”.
GLI ASSURDI VINCOLI
Sempre la rivista specializzata ha riassunto i vincoli per l’anno scolastico 2021/22.
Vincolo triennale
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”. Come controllare se si ha il vincolo triennale o si può presentare domanda, i casi possibili.
Vincolo quinquennale
“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”. Interessa tutti i docenti neoassunti dall’anno scolastico 2020/21, sia da GaE che concorso. Inoltre, il docente neoassunto nel 2020 non potrà chiedere neanche assegnazione provvisoria.
Derogano al vincolo quinquennale due categorie di docenti: i soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale; docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
Vincolo quinquennale insegnanti di sostegno
Tutti i docenti titolari sul sostegno sono soggetti al vincolo quinquennale su questa tipologia di posto. Questi docenti, infatti, sono obbligati a rimanere sul sostegno per 5 anni a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo su questa tipologia di posto o dall’anno scolastico in cui ottengono il trasferimento da posto comune a sostegno. Come chiarisce l’art. 23 comma 7, infatti, “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti”. Fanno eccezione a questo vincolo soltanto i docenti trasferiti a domanda condizionata, in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto questi docenti conservano titolo alle precedenze previste nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI, riguardanti il rientro con precedenza nella scuola (II) e nel comune (V) di precedente titolarità e potranno chiedere trasferimento anche per posto comune. Su questo punto, l’Anief non ha dubbi: costringere a rimanere 60 mesi sulla cattedra di sostegno è troppo, quindi continua a raccogliere i ricorsi presso il Giudice del lavoro.
Trasferimenti interprovinciali: si riduce al 25% la percentuale dei posti disponibili
Viene confermato per il terzo anno consecutivo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla mobilità, predisposto per l’anno scolastico 2019/20. Se nel 2019/20 la percentuale maggiore è stata destinata ai trasferimenti interprovinciali (40%), questa aliquota è diminuita per il corrente anno scolastico (30%) e diminuirà ancora per il prossimo anno scolastico 2021/22, raggiungendo una percentuale equivalente a quella da destinare alla mobilità professionale (25%).
LO STESSO DOCENTE PIÙ AVERE PIÙ VINCOLI
Un docente può essere sottoposto contemporaneamente a più vincoli temprali se è titolare sul sostegno, in seguito trasferimento da posto comune, in una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel comune di titolarità. Questo docente, infatti, sarà sottoposto al vincolo triennale nella scuola di titolarità e contemporaneamente al vincolo quinquennale sul sostegno. Per un triennio a decorrere dal trasferimento ottenuto, non potrà partecipare a nessun tipo di movimento. Superato il triennio potrà partecipare alla mobilità, ma soltanto sul sostegno, tipologia di posto dove dovrà rimanere ancora per due anni, fino al completamento del quinquennio.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE
Il presidente Anief, Marcello Pacifico, ricorda il parere dell’ufficio legale del giovane sindacato: “è irragionevole precludere ai lavoratori ogni possibilità di movimento per chi ha ragioni per farlo in presenza di posti vacanti. Siamo arrivati all’assurdo che il vincolo si applica anche all'interno della provincia di immissione in ruolo e addirittura nel caso in cui il docente voglia restare nella stessa sede di servizio cambiando, magari, tipo di posto o chiedendo il passaggio di ruolo in altra classe di concorso per migliorare la sua posizione professionale. Si tratta di limiti del tutto gratuiti che confliggono con il diritto alla famiglia e anche al lavoro, inteso come componente utile a elevare la dignità del cittadino. Per questi motivi continuiamo a batterci, perché i diritti non scadono, ma vanno applicati”.
L’Anief ricorda di avere attivato la preadesione gratuita al ricorso contro il vincolo quinquennale.
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