All’interno del Decreto Sostegni ci sono novità per i lavoratori fragili. Marcello Pacifico (Anief): “Lo Schema sembra dare le prime risposte ad alcune delle questioni rimaste aperte sui lavoratori fragili in questo difficile periodo di emergenza sanitaria: si tratta soprattutto della questione molto dibattuta del computo delle assenze e della copertura dei periodi rimasti privi di tutele”
“Lo Schema approvato del Decreto Sostegni sembra dare le prime risposte ad alcune delle questioni rimaste aperte sui lavoratori fragili in questo difficile periodo di emergenza sanitaria - commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - si tratta soprattutto della questione molto dibattuta del computo delle assenze e della copertura dei periodi rimasti privi di tutele. Come abbiamo sempre segnalato i periodi di assenza dei lavoratori fragili prescritti dalle autorità competenti non devono rientrare nel computo delle assenze: finalmente questo testo lo afferma il modo chiaro”.
All’esordio della pandemia, il Governo aveva previsto una forma di protezione per i “lavoratori fragili” e ne aveva delineato i profili attorno a una condizione di maggior rischio: persone con immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992). Per questi lavoratori era garantito che l’assenza dal servizio fosse equiparata al ricovero ospedaliero. In sintesi: per chi rientrava in quelle condizioni di fragilità sopra delineate ed era in grado di dimostrarlo l’assenza veniva equiparata al trattamento del ricovero ospedaliero. Non era precisata la questione del computo delle assenze e in mancanza di un chiaro dettato normativo si applicava la normativa prevista dal CCNL: per il personale della scuola il ricovero ospedaliero non comporta la trattenuta stipendiale prevista per la malattia ma determina l’erosione del comporto con conseguenze più gravi per i lavoratori precari.
Se il personale di ruolo ha diritto a 18 mesi di malattia retribuiti più altri 18 con la conservazione del posto, ai supplenti al 30 giugno spettano 9 mesi in un triennio e ai supplenti brevi solo 30 giorni per anno scolastico. Il periodo di comporto, regolamentato dai singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro, è il tempo massimo di giorni di malattia di cui un lavoratore può beneficiare senza che possa scattare il licenziamento per giusta causa. È evidente che molti lavoratori - oncologici, immunodepressi o con altre condizioni che comportano già molte assenze per malattia – fossero quantomeno preoccupati. Il decreto Sostegni afferma finalmente che questi periodi di assenza non determinano l’erosione del periodo di comporto. Si apre perciò la possibilità di un intervento per coloro che in questi mesi fossero stati licenziati a causa del superamento del limite massimo delle assenze.
L’altra criticità di questi mesi era relativa alla scadenza di questa forma di tutela: all’inizio era fissata fino al 31 luglio 2020, poi fino al 15 ottobre dello stesso anno. E ancora, nell’ultima legge di bilancio dal 1 gennaio al 28 di febbraio 2021. Rimanevano perciò scoperti e da sanare i periodi dal 16 ottobre al 31 dicembre e quello successivo al 28 febbraio. Lo Schema del Decreto Sostegni accoglie queste richieste dopo mesi di segnalazioni provvedendo alla copertura per tutto il periodo della pandemia e fino al 30 giugno 2021.
“Rimangono comunque ancora da sanare alcune disparità – conclude Pacifico – ad esempio per il personale precario che non ha diritto all’utilizzazione in altra mansione e per i lavoratori fragili non inclusi nelle categorie delineate dal governo ma che tuttavia, a causa di patologie, sono costretti ad assentarsi dal servizio. Continueremo a sostenere e tutelare i lavoratori della scuola, tra i più esposti e a rischio in questo periodo di emergenza".
Decreto sostegni: ecco le novità per i lavoratori fragili
Estensione dell’equiparazione dell’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero al 30 giugno 2021 valida per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Esclusione dal comporto delle assenze del personale sopra precisato per tutto il periodo fino al 30 giugno 2021.
Estensione al 30 giugno 2021 della possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile
Estensione delle tutele dal primo marzo all’entrata in vigore del presente decreto.
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