Bloccati da una norma che a parole tutti vogliono abrogare, ma che nei fatti rimane tale e quale. Come indicato nella Nota ministeriale odierna, da oggi fino al 5 luglio è possibile presentare domanda per spostarsi di sede per un anno. L’unica magra consolazione è la possibilità di riunirsi con i figli fino a tre anni, norma ottenuta sulla base di una legge richiamata da Anief. Sì anche al ricongiungimento in caso di motivazioni legate alla Legge 104/92, ma con limitazioni. Salvi solo i Dsga. Le decisioni sono giunte dopo l'incontro svolto al ministero con gli altri sindacati firmatari di contratto, senza alcun attesa per il voto sugli emendamenti presentati e suggeriti da Anief presso la V Commissione Bilancio della Camera
Prende il via la mobilità annuale del personale scolastico: come rivendicato da Anief, unico sindacato a richiederlo con forza, viene accettata l’assegnazione temporanea. E anche il diritto al ricongiungimento a un familiare, in presenza della Legge 104/92. Il sindacato però non si ritiene soddisfatto; infatti, Anief ha suggerito, presso la V commissione Bilancio della Camera, una serie di proposte emendative al decreto Sostegni-bis, che potrebbero permettere a docenti e Ata di spostarsi per ricongiungersi agli affetti, coniugando il diritto al lavoro con quello della famiglia. A questo proposito, il sindacato in tutte le sedi opportune ha sempre sottolineato come il vincolo, prima quinquennale e ora triennale, rappresenti un paletto inutile, soprattutto in presenza di posti vacanti nella regione di appartenenza dei lavoratori, in concomitanza anche con familiari che necessitano della loro presenza e cura.
Per quanto riguarda la precedenza in presenza della Legge 104/92, nella nota ministeriale va detto che sono presenti alcuni “paletti”; infatti, “sempre ai sensi dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione dell’articolo 399 non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 31 e 62, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – che pertanto può presentare domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria - purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ha tenuto a ricordare: “ci siamo battuti fin qui per i lavoratori del comparto scuola. La serenità personale e professionale dei lavoratori è fondamentale per svolgere ottimamente il proprio compito, da cui scaturisce anche l’attivazione di quel circolo virtuoso che porta certamente al miglioramento del sistema scolastico, più volte auspicato da noi e fondamentale per giungere a una scuola più giusta. Siamo certamente contenti che grazie al nostro operato si sia giunti a parlare di assegnazione temporanea, ma siamo delusi per il mancato dibattito parlamentare sui nostri emendamenti, molti dei quali inerenti proprio alla questione mobilità. Come, tra gli altri, la richiesta di mobilità professionale per i docenti di ruolo e per i docenti di religione cattolica”, ha concluso Pacifico.
Emendamenti Anief
41.
All’articolo 58, al comma 2, alla lettera g) aggiungere la seguente: Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, sono attivati, a partire dall’a. s. 2021/2022, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell’indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all’art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l’assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell’attivazione delle nuove procedure. Motivazione: Dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie e di coordinatore dei collaboratori scolastici, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Tali figure risultano ancor più essenziali nella programmazione e gestione del lavoro agile conseguente allo stato emergenziale vissuto durante la sospensione delle attività didattiche.
46.
All’articolo 59 si inserisce il comma Sono attivati entro il 30 giugno 2021 con successivo Decreto del Ministro dell’Università corsi di abilitazione destinati al personale docente già di ruolo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell’Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616. Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure abilitanti, risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione per consentire la mobilità professionale al personale di ruolo.
PER APPROFONDIMENTI:
Emergenza precariato, in 250 mila il prossimo anno scolastico
Decreto Sostegni-bis, circa 4mila emendamenti: record di richieste per la Scuola