Le sanzioni per la mancanza del Green Pass stanno diventando sempre più ingiuste e inappropriate: fornendo chiarimenti alle scuole, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n.133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021, oggi il Ministero dell’Istruzione ha emesso una Nota, la 1534, in base alla quale il rientro del docente o dell’amministrativo Ata “sospeso potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo”. Dunque, la sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, oltre che del servizio valido ai fini pensionistici, va oltre il periodo effettivo di reale mancanza della certificazione verde.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sostiene che “per garantire diritto allo studio e continuità del servizio si sta pregiudicando il più elementare diritto dei lavoratori: quello alla garanzia del posto di lavoro e dello stipendio collegato. Rendere ultrattiva una sanzione già, a nostro modo di vedere, penalizzante e discriminatoria, quella legata alla mancata presentazione del Green Pass, rappresenta un atto grave contro il quale ci batteremo in tutte le sedi possibili, ad iniziare da quelle giudiziarie”, conclude il leader del giovane sindacato.
La Legge 133/2021 ha inasprito le sanzioni per i lavoratori privi di Green Pass. La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 “è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”.
La stessa norma prevede la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, poiché il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni. Infine, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico.
Anief ritiene che in questo modo si continui a portare avanti una politica sempre più ingiusta, verso chi per mille motivi non può o non vuole vaccinarsi. Arrivare a negare l’immediato rientro sul posto di lavoro, anche in presenza del Green Pass, rappresenta una violazione del diritto lavorativo. Il sindacato annuncia sin d’ora l’intenzione di impugnare questa norma palesemente vessatorio verso il personale scolastico.
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